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Pubblicato il 30/03/2023

Modifiche alla procedibilità di Ufficio di alcune fattispecie di reato introdotte dalla Riforma Cartabia: una recente sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale del 16 marzo ci offre lo spunto per tornare sull’argomento.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Con la sentenza n° 11229 del 16 marzo 2023, la Corte di Cassazione, sezione V penale, ha risolto il problema della intervenuta procedibilità a querela della fattispecie di reato di furto aggravato in presenza di un ricorso inammissibile, affermando come il mutato regime di procedibilità non determini alcuna possibilità di incidere “un giudicato sostanziale” che si è già formato ed i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale.

Modifiche alla procedibilità di Ufficio di alcune fattispecie di reato introdotte dalla Riforma Cartabia: una recente sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale del 16 marzo ci offre lo spunto per tornare sull’argomento.

Modifiche alla procedibilità di Ufficio di alcune fattispecie di reato introdotte dalla Riforma Cartabia: una recente sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale del 16 marzo ci offre lo spunto per tornare sull’argomento.

Abstract: Con la sentenza n° 11229 del 16 marzo 2023, la Corte di Cassazione, sezione V penale, ha risolto il problema della intervenuta procedibilità a querela della fattispecie di reato di furto aggravato in presenza di un ricorso inammissibile, affermando come il mutato regime di procedibilità non determini alcuna possibilità di incidere “un giudicato sostanziale” che si è già formato ed i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale.

Prima di dedicarci al tema della sentenza in oggetto, occorre ritornare a parlare del D. Lgs. 10.10.2022 n° 150 (Riforma Cartabia) che, come noto, ha modificato la procedibilità d’ufficio di alcune fattispecie di reato, tra cui lesioni personali ex art. 582 comma 1 c.p., lesioni personali stradali ex art. 590 bis comma 1 c.p. ed il furto aggravato ex art. 625 c.p.

Per effetto della novella, il comma 3 dell’art. 624 del codice penale è stato così sostituito:” il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625 n° 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis”.

 In seguito alla conversione in legge del decreto-legge di differimento dell’entrata in vigore della riforma, sono stati eliminati gli oneri di informazione della persona offesa a carico dell’Autorità Giudiziaria.

Attualmente, quindi, la presentazione della querela per i reati, prima procedibili d’Ufficio, è un onere spontaneo della persona offesa che manifesta così la volontà che si proceda o si continui a procedere.

A questo proposito si potrebbero fare diverse valutazioni, molte trasmissioni televisive si sono già occupate del tema, per esempio, delle borseggiatrici in azione presso la Stazione ferroviaria di Milano o nella metropolitana e sull’esito degli arresti e dei procedimenti nei loro confronti.

Restando, ovviamente, su un profilo giuridico, la scelta legislativa di optare per l’eliminazione degli oneri di informazione (sicuramente gravosi, anche per le consistenti dimensioni quantitative, in termini di numero di procedimenti interessati) sarebbe scaturita proprio dalla prolungata vacatio legis (oltre 2 mesi), seguita al differimento dell’entrata in vigore della riforma, che ha consentito un periodo  in qualche modo di “assorbimento” nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità.

Se la ragione fosse effettivamente questa, mi pare di poter dire che desti una certa perplessità

Sono state altresì inserite nuove disposizioni transitorie che pongono limiti allo spontaneo attivarsi della persona offesa per manifestare la volontà di perseguire il colpevole, nel caso in cui, per un reato reso procedibile a querela, siano state disposte misure cautelari in corso di esecuzione, le stesse perdono efficacia se entro 20 giorni dall’entrata in vigore del D. Legge 150/22 poi convertito, l’autorità Giudiziaria che procede non acquisisca la querela; in questa ipotesi vi è un onere di ricerca della persona offesa da parte dell’autorità che procede anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

Ed ancora, è stato stabilito che durante i termini per presentare la querela si applica l’art. 346 c.p.p. quanto alla validità degli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità mentre per i delitti di cui agli artt. 609 -bis, 612 bis e 612 ter c.p. commessi prima dell’entrata in vigore del D. Legge 150/22, continua a procedersi d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa.

La modifica del regime di procedibilità di alcune figure di reato, spesso attuata per una aspirazione di deflazione del carico penale gravante su Procure e Tribunali, non è inconsueta nel nostro ordinamento tanto che più volte la Suprema Corte se ne è occupata.

Per tutte si veda Cass. Pen., sez. unite, n° 40150 del 21.6.2018 (Sentenza Salatino) la quale ha escluso che la sopravvenienza della procedibilità a querela operi come una ipotesi di abolitio criminis in grado di prevale sull’inammissibilità del ricorso e che possa essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p.

La pronuncia della sez. V della Suprema Corte n° 11229 del 16 marzo 2023, ribadisce i principi della sentenza Salatino sopra schematicamente indicati affermando che il ricorso dell’imputato, inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che in parte genericamente formulato, senza confronto effettivo con gli esiti dell’accertamento condotto dalle due sentenze di merito,  comporta un “giudicato sostanziale” che si è già formato ed i cui effetti retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale non dando modo al mutato regime di procedibilità sopravvenuto di incidere.

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