Pubblicato il 24/11/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Il 31/10/2022 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 162/2022 recante anche modifiche
al regime dell’ergastolo ostativo in merito ai requisiti di accesso ai benefici
penitenziari e non solo.
Introduzione.
Il Decreto Legge n. 162 del 31/10/2022 ha introdotto delle rilevanti
modifiche in materia di ergastolo ostativo, ovverosia quella condizione di
impossibilità di accedere ai benefici penitenziari se non in presenza di una
collaborazione con la giustizia.
Trattasi di una tematica particolarmente “calda” già oggetto di
pronunce di incostituzionalità parziale da parte del Giudice delle Leggi, che
aveva messo in luce l’incompatibilità con il nostro testo costituzionale di ciò
che era l’unica chiave in grado di aprire la porta del reinserimento sociale
del condannato, ovverossia la collaborazione con la giustizia
L’ergastolo ostativo: l’attuale
disciplina.
Con l’espressione ergastolo ostativo ci si riferisce a quella
condizione detentiva che impedisce ai condannati per particolari figure di
reato (tassativamente elencate dall’art. 4 bis
o.p.) di accedere ai benefici penitenziari, quali permessi premio, lavoro
all’esterno, misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale.
Tale preclusione, ex art
4 bis comma 1 o.p., può essere
superata soltanto attraverso una concreta ed effettiva collaborazione con la giustizia che deve essere in ogni
caso corredata da “elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza
irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la
giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o
internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo
116, secondo comma, del codice penale” (art. 4 bis comma 1 bis
o.p.).
Se da un lato la necessità di collaborazione rappresenta il discrimine
che fa sì che i condannati possano accedere o meno ai benefici penitenziari, al
tempo stesso, la centralità del suo ruolo rappresenta un evidente problema in
termini di conformità costituzionale.
Infatti, come anticipato nel precedente paragrafo, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 253/2019, aveva già dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis
comma 1 o.p. “nella parte in cui non
prevedeva che potessero essere concessi tali permessi anche in assenza di
collaborazione con la giustizia allorché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia
il pericolo del ripristino di tali collegamenti”
(Corte Cost. n. 253/2019).
In altri termini, attraverso l’appena menzionata pronuncia, la Corte
costituzionale ha ampliato le possibilità per i detenuti in regime ostativo di
accedere ai benefici penitenziari, non solo in caso di collaborazione
impossibile o inesigibile, ma anche quando la mancanza di tale collaborazione è
conseguenza di una precisa scelta del reo,
purché, in tale ultimo caso, vi siano elementi tali da escludere l’attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro
ripristino.
Le modifiche del D.L. 162/2022.
Il nuovo regime del D.L. n. 162/2022 prevede la sostituzione del comma
1 bis dell’art. 4 bis O. P. con
tre nuovi commi che recano i requisiti per l’accesso ai benefici, che impongono
ai detenuti un onere di allegazione di quegli elementi specifici che consentano
di escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata,
sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite
terzi.
Il divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione può
essere aggirato, in caso di collaborazione impossibile e inesigibile, in
presenza delle concomitanti condizioni:
1) dimostrazione
da parte del detenuto di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta
impossibilità di tale adempimento;
2) allegazione
da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere sia
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il pericolo
di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.
L’elemento cruciale della nuova norma sarà, quindi, rappresentato da
questo onere di allegazione, già individuato anche dai Giudici di legittimità con
sentenza n. 19536/2022 come “allegazione specifica, in
particolare, significa che gli elementi di fatto prospettati nella domanda
devono avere una efficacia “indicativa” anche in chiave logica, di quanto
occorre a rapportarsi al tema di prova” (Cass. pen. sez. V, n.
19536/2022 – nel caso di specie, la Cassazione aveva annullato con rinvio
l’ordinanza di rigetto dei permessi premio del Tribunale di sorveglianza di
Milano per non aver dato corretta applicazione dei principi individuati dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 253/2019 sopra espressi).
Tuttavia, il decreto-legge, ponendo un limite alla valutazione
discrezione delle prove da parte del Giudice, ha stabilito che gli elementi che
l’istante dovrà allegare per ottenere l’accesso ai benefici dovranno essere
diversi e ulteriori rispetto:
a) alla regolare condotta carceraria;
b) alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo;
c) alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione
criminale di eventuale appartenenza.
Precisando, però, che il Giudice di sorveglianza dovrà tenere conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile e accertare la sussistenza
di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme
risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 4 bis O.P.
rimodula, inoltre, il procedimento per la concessione dei benefici penitenziari
stabilendo che il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull’istanza, debba
chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti
indicati dall’
art. 51, commi 3 bis
e 3 quater del codice di procedura
penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il giudice di sorveglianza dovrà poi acquisire informazioni dalla
direzione dell’istituto dove l’istante è detenuto o internato e disporre nei
confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle
persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e
patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte
e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o
patrimoniali.
I sopramenzionati pareri, con eventuali istanze istruttorie, unitamente
alle informazioni e agli esiti degli accertamenti, devono pervenire al
Magistrato entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori
trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti necessari. Decorso detto termine, il giudice può decidere
anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.
In caso di acquisizione di elementi contra reo è
previsto che sia data al condannato la facoltà di fornire, entro un congruo
termine, idonei elementi di prova contraria.
Conclusioni.
Con il D.L. n. 162/2022 è stata modificata la disciplina in materia di
ergastolo ostativo, con particolare riguardo ai presupposti di accesso ai
benefici penitenziari.
Ferma la parziale incostituzionalità del comma 1 dell’art. 4 bis o.p. su cui si è già pronunciata la Corte
costituzionale, la riforma pare articolare in 3 commi quanto era già contenuto
nel comma 1 bis ponendo
l’accento sull’esclusione dell’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata e del pericolo di ripristino di tali contatti.
A ben vedere le modifiche apportate non paiono discostarsi dall’attuale
disciplina; pertanto, non resta che attendere la conversione del Decreto Legge
e come i presupposti dell’accesso ai benefici saranno in concreto attuati,
rimandando successivamente anche ad una valutazione più critica della norma come
convertita.