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Pubblicato il 16/03/2023

Rito abbreviato, mancata impugnazione e riduzione di pena a seguito della Riforma Cartabia: una recente pronuncia del Tribunale di Teramo che rigetta la richiesta di rimessione in termini.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Teramo, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato la richiesta della difesa dell’imputato, decaduto dalla facoltà di richiedere il rito abbreviato, di essere rimessa in termini per l’accesso al rito, non ritenendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p., che prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, quando l’imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento, anche a fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022).

Rito abbreviato, mancata impugnazione e riduzione di pena a seguito della Riforma Cartabia: una recente pronuncia del Tribunale di Teramo che rigetta la richiesta di rimessione in termini.

Il Tribunale di Teramo si pronuncia circa la rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto dall’art. 442. Co. 2 bis c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia: una nuova pronuncia di segno opposto rispetto a quella del Tribunale di Perugia depositata il 31 gennaio 2023 (Sentenza n° 130/23).

Abstract: Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Teramo, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato la richiesta della difesa dell’imputato, decaduto dalla facoltà di richiedere il rito abbreviato, di essere rimessa in termini per l’accesso al rito, non ritenendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p., che prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, quando l’imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento, anche a fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022).

Tale decisione è di contenuto diametralmente opposto a quella del Tribunale di Perugia del 31 gennaio 2023, oggetto di una precedente analisi nella news del 14 febbraio 2023.

Il ragionamento giuridico posto in essere dal Magistrato di Teramo, parte, comunque, dalla considerazione che la nuova norma, seppur inserita nel codice di procedura penale, abbia un indubbio effetto sostanziale, in quanto determina una riduzione della pena concretamente inflitta al condannato che non impugni una sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato.

Successivamente, però, evidenzia come la disciplina relativa agli effetti temporali della norma penale si distingua a seconda che l’innovazione normativa determini effetti sfavorevoli o favorevoli.

Mentre l’irretroattività sfavorevole della norma penale trova, senza ombra di dubbio, il proprio referente costituzionale nell’art. 25 co. 2, la retroattività della legge più favorevole affonda, invece, la propria RATIO nell’art. 3 della Costituzione, facendo applicazione del principio di uguaglianza tra consociati il quale, tuttavia, è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime anche sul piano costituzionale allorquando esse siano sorrette da giustificazioni ragionevoli, in particolare dettate dalla necessità di tutelare interessi di analogo rilievo costituzionale.

Ed a questo proposito, secondo il Tribunale di Teramo, l’accesso al rito abbreviato sulla base della novità legislativa, sacrifica in maniera evidente il principio della ragionevole durata del processo determinando l’inutilità di tutti quei procedimenti nei quali l’imputato non ha chiesto l’ammissione al rito nei termini previsti dalla legge.

Quindi il limite temporale entro il quale l’imputato possa chiedere l’ammissione al rito rappresenta uno sbarramento processuale che si pone quale obiettivo la razionalizzazione e la contrazione del processo la cui ratio resiste anche all’estensione della norma di diritto sostanziale introdotta dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p..

Altrimenti, continua il Magistrato, si finirebbe per aprire una nuova finestra temporale utile per chiedere l’ammissione al rito per tutti processi in corso di svolgimento nel primo grado di giudizio vanificando l’attività processuale svolta.

Ed ancora si evidenzia come il legislatore delegato, non a caso, non abbia previsto una disciplina transitoria ad hoc, a differenza di quanto accaduto rispetto ai nuovi istituti introdotti, con ciò dichiarando implicitamente di voler fare applicazione del principio tempus regit actum.

Dobbiamo segnalare che vi è una pronuncia del Tribunale di Latina che, invece, ha accolto la richiesta di rimessione nel termine al pari di quella già in precedenza commentata del Tribunale di Perugia mentre, nel solco della linea interpretativa fissata dal Tribunale di Teramo, sono state pronunciate decisioni del Tribunale di Milano e del Tribunale di Vasto.

L’argomento appare sempre più di notevole rilevanza e cercheremo di verificare le applicazioni pratiche del novellato art. 442 co. 2 bis c.p.p.

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