Pubblicato il 16/03/2023
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Teramo, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato la richiesta della difesa dell’imputato, decaduto dalla facoltà di richiedere il rito abbreviato, di essere rimessa in termini per l’accesso al rito, non ritenendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p., che prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, quando l’imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento, anche a fatti commessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022).
Il Tribunale di Teramo si
pronuncia circa la rimessione in termini per la richiesta di giudizio
abbreviato al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto
dall’art. 442. Co. 2 bis c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia: una nuova
pronuncia di segno opposto rispetto a quella del Tribunale di Perugia
depositata il 31 gennaio 2023 (Sentenza n° 130/23).
Abstract: Con ordinanza del 9 marzo
2023 il Tribunale di Teramo, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato
la richiesta della difesa dell’imputato, decaduto dalla facoltà di richiedere
il rito abbreviato, di essere rimessa in termini per l’accesso al rito, non
ritenendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p., che
prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena irrogata con la sentenza di
condanna emessa nel giudizio abbreviato, quando l’imputato e il suo difensore
abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento, anche a fatti commessi prima
della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022).
Tale decisione è di
contenuto diametralmente opposto a quella del Tribunale di Perugia del 31
gennaio 2023, oggetto di una precedente analisi nella news del 14 febbraio
2023.
Il ragionamento giuridico posto
in essere dal Magistrato di Teramo, parte, comunque, dalla considerazione che
la nuova norma, seppur inserita nel codice di procedura penale, abbia un
indubbio effetto sostanziale, in quanto determina una riduzione della pena
concretamente inflitta al condannato che non impugni una sentenza resa
all’esito di giudizio abbreviato.
Successivamente, però, evidenzia
come la disciplina relativa agli effetti temporali della norma penale si
distingua a seconda che l’innovazione normativa determini effetti sfavorevoli o
favorevoli.
Mentre l’irretroattività
sfavorevole della norma penale trova, senza ombra di dubbio, il proprio
referente costituzionale nell’art. 25 co. 2, la retroattività della legge più
favorevole affonda, invece, la propria RATIO nell’art. 3 della Costituzione,
facendo applicazione del principio di uguaglianza tra consociati il quale,
tuttavia, è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime anche sul piano
costituzionale allorquando esse siano sorrette da giustificazioni ragionevoli,
in particolare dettate dalla necessità di tutelare interessi di analogo rilievo
costituzionale.
Ed a questo proposito,
secondo il Tribunale di Teramo, l’accesso al rito abbreviato sulla base
della novità legislativa, sacrifica in maniera evidente il principio della
ragionevole durata del processo determinando l’inutilità di tutti quei
procedimenti nei quali l’imputato non ha chiesto l’ammissione al rito nei
termini previsti dalla legge.
Quindi il limite temporale
entro il quale l’imputato possa chiedere l’ammissione al rito rappresenta uno
sbarramento processuale che si pone quale obiettivo la razionalizzazione e la
contrazione del processo la cui ratio resiste anche all’estensione della norma
di diritto sostanziale introdotta dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p..
Altrimenti, continua il
Magistrato, si finirebbe per aprire una nuova finestra temporale utile per chiedere
l’ammissione al rito per tutti processi in corso di svolgimento nel primo grado
di giudizio vanificando l’attività processuale svolta.
Ed ancora si evidenzia come
il legislatore delegato, non a caso, non abbia previsto una disciplina
transitoria ad hoc, a differenza di quanto accaduto rispetto ai nuovi istituti
introdotti, con ciò dichiarando implicitamente di voler fare applicazione del
principio tempus
regit actum.
Dobbiamo segnalare che vi è
una pronuncia del Tribunale di Latina che, invece, ha accolto la richiesta di
rimessione nel termine al pari di quella già in precedenza commentata del
Tribunale di Perugia mentre, nel solco della linea interpretativa fissata dal
Tribunale di Teramo, sono state pronunciate decisioni del Tribunale di Milano e
del Tribunale di Vasto.
L’argomento appare sempre
più di notevole rilevanza e cercheremo di verificare le applicazioni pratiche
del novellato art. 442 co. 2 bis c.p.p.