Pubblicato il 03/11/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Con Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 il nuovo esecutivo ha
ritardato l’entrata in vigore della riforma Cartabia alla data del 30 dicembre
2022 al fine di permettere al Parlamento di elaborare delle norme transitorie
che permettano agli uffici giudiziari di tutta Italia di dotarsi degli
strumenti necessari per dare piena attuazione alle novità introdotte dalla L.
134 del 2021.
Introduzione.
Dopo un anno dall’approvazione della c.d.
riforma Cartabia, anche l’ultimo blocco di innovazioni (sostanziali e
processuali) previste dall’art. 1 della L. 134/2021 ha fatto (o meglio avrebbe
dovuto fare) il suo ingresso nel nostro ordinamento.
Infatti, a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della L. 134/2021
(c.d. riforma Cartabia) e in mancanza di un regime transitorio che invece
sarebbe stato propedeutico all’entrata in vigore della riforma del processo
penale (inizialmente fissata per il 01/11/2022), i 26 Procuratori Generali
italiani avevano, nei giorni scorsi, lanciato l’allarme sulle principali
problematiche che la vigenza della summenzionata riforma avrebbe comportato,
facendo leva sui diversi “adempimenti oggettivamente impossibili o comunque
problematici senza adeguato supporto” (lettera del 25 ottobre inviata al neo
Ministro Nordio e al CSM).
Voci che, in extremis e solo in parte, sono state ascoltate e accolte dal nuovo
esecutivo che con il decreto legge n. 162 del 31/10/2022 recante “Misure
urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché
in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”,
ha ritardato l’entrata i vigore del D.vo n. 150/2022 al fine di poter delineare
e perfezionare le misure organizzative già avviate e permettere alle Procure di
tutta Italia di dotarsi di adeguati supporti tecnologici.
Breve excursus
sulle novità previste dal D.Vo. n.150/22: l’art. 1 della L. 134/2021.
Mentre l’art. 2 conteneva norme di immediata
attuazione relative al regime della prescrizione, della durata dei giudizi di
impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del
reato, l’art. 1, invece, conteneva una serie di deleghe al Governo da esercitare
entro il termine di 1 anno dall’entrata in vigore della Legge, per la modifica
del Codice di procedura penale, delle norme di attuazione del Codice di
procedura penale, del Codice penale e della collegata Legislazione speciale
nonché altre disposizioni dell’ordinamento giudiziario.
Il Decreto n. 150 del 10/10/2022, che doveva
entrare in vigore dal 01/11/2022, ha così delineato un nuovo impianto
sostanziale e processuale caratterizzato,
a mero titolo esemplificativo, da alcune novità in seguito brevemente elencate:
1) digitalizzazione
del processo penale: l’obiettivo del decreto è infatti quello di attuare delle
misure informatiche volte a digitalizzare il processo penale, prevedendo, per
esempio, il deposito, la formazione e la raccolta di dati e documenti
processuali un via telematica;
2) modifica
della durata delle indagini preliminari: si passa così ad un regime che prevede
sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per alcuni delitti di
particolare gravità previsti dall’art. 407 comma 2 c.p.p., e un anno per tutti
gli altri delitti, termini tutti prorogabili una sola volta per un periodo non
superiore a sei mesi. Inoltre, alla chiusura delle indagini preliminari, il
Pubblico Ministero potrà avanzare la richiesta di archiviazione quando gli
elementi acquisiti nelle indagini non consentano una ragionevole previsione di
condanna.
3) estensione
dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;
4) introduzione
di una nuova udienza filtro: per i reati a citazione diretta a giudizio è
prevista una nuova udienza predibattimentale, con funzione filtro, da
celebrarsi in camera di consiglio avanti un giudice diverso da quello del
dibattimento;
5) previsione
della c.d. “calendarizzazione delle udienze” per le udienze monocratiche;
6) modifica
della disciplina del patteggiamento, con estensione dell’accordo con l’accusa anche
alla confisca facoltativa, alle pene accessorie e alla loro durata. La sentenza
di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata nei giudizi
civili, disciplinari tributari o amministrativi;
7) allo
sconto di pena di un terzo previsto per il giudizio abbreviato si aggiunge
un’ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice
dell’esecuzione in ipotesi di rinuncia dell’impugnazione della sentenza di
condanna da parte dell’imputato;
8) introduzione
della possibilità d accedere a riti premiali in ipotesi di giudizio immediato;
9) modifiche
all’art. 131 bis c.p.: l’istituto della particolare tenuità del fatto potrà
essere applicata a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel
minimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria;
10) introduzione
della possibilità per il Pubblico Ministero di proporre, a seguito della
chiusura delle indagini preliminari, la sospensione del procedimento con messa
alla prova e della relativa facoltà dell’indagato di accettare nel termine di
venti giorni;
11) estensione
dei reati procedibili a querela;
12) modifiche
alla disciplina dell’appello e del ricorso per cassazione;
13) abolizione
delle pene detentive brevi della semidetenzione e della libertà vigilata.
Le criticità sollevate
dai Procuratori generali e in generale dall’AMN.
Nonostante i lodevoli intenti di maggior
efficienza e celerità dei processi che erano stati annunciati dai promotori
della riforma, i Procuratori generali, unitamente all’Associazione Nazionale Magistrati,
avevano fin da subito evidenziato come la mancanza di una disciplina
transitoria che fosse in grado di regolamentare il passaggio dal “vecchio” al
“nuovo” sistema e di adeguati supporti organizzativi e informatici
limitatamente alle modifiche normative relative alle indagini preliminari e
alla nuova udienza predibattimentale, avrebbero inevitabilmente messo in grande
difficoltà le Procure e i Tribunali di tutta Italia.
Da qui la scelta del nuovo Governo di
differire l’entrata in vigore della riforma sul processo penale di due mesi al
fine di permettere al Parlamento, in sede di conversione del decreto legge, di
introdurre le tanto auspicate norme transitorie.
L’ampia portata delle novità previste (e
brevemente elencate ut sopra) dalla riforma sul processo penale, avrebbe
certamente impattato sull’organizzazione degli uffici giudiziari e lo scarso
lasso di tempo messo a disposizione di questi ultimi al fine di adeguarsi alla
nuova disciplina avrebbe causato gravi disagi fino a palesarsi il rischio
concreto di una paralisi giudiziaria.
Se da un lato il rinvio dell’entrata in vigore
della riforma Cartabia è parso come l’unica soluzione possibile al problema
“organizzativo”, occorre tuttavia sottolineare come tale rinvio in toto non
era mai stato chiesto, né dai magistrati né dall’Unione delle Camere Penali
Italiane.
Considerazioni
conclusive.
Con il Decreto Legge n. 162 del 31/10/2022 il
nuovo esecutivo ha, tra i vari provvedimenti adottati, previsto il rinvio
dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia alla data del 30/12/2022 al fine
di permettere al Parlamento in sede di conversione del decreto di adottare
delle norme transitorie che permettano agli uffici giudiziari di adeguarsi alle
novità introdotte.
Tuttavia, non manca chi in dottrina si mostra
dubbioso su tale scelta, evidenziando come il rinvio di tale riforma, che si
colloca nel solco di una mediazione con l’Europa e la larga maggioranza dell’ex
Governo Draghi, non solo non era necessario, ma cagionerebbe anche un
pregiudizio al Paese e più in generale al sistema giustizia italiano.
La posticipazione della riforma impedisce,
infatti, l’entrata in vigore di norme che avrebbero da subito avuto un effetto
benefico sul processo, come quelle sulla nuova regola di giudizio per
l’archiviazione e il rinvio a giudizio, sui filtri in primo grado e in appello,
sul processo in assenza, sui riti alternativi, sulla messa alla prova,
sull’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sulla
remissione della querela, sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Riteniamo che sarebbe stato più proficuo per
il nostro sistema solo un rinvio dell’entrata in vigore di alcune norme della
riforma che avrebbero inciso in maniera più significativa sull’impianto
organizzativo degli uffici giudiziari, così permettendo invece agli istituti di
maggior favore di operare immediatamente.
Speriamo davvero di non ritrovarci al 30/12/2022
nella stessa situazione posto che si dubita fortemente che sessanta giorni
siano sufficienti per l’adeguamento di quanto necessario da parte delle
Procure.