Pubblicato il 14/02/2023
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Con la sentenza n° 130/23
depositata in data 31 gennaio 2023, il Tribunale di Perugia ha ritenuto
applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p. anche a fatti
commessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022)
rimettendo in termini l’imputato che era decaduto dalla facoltà di richiedere
il rito abbreviato ed individuando una serie di condizioni affinchè possa
essere accolta la richiesta di rimessione per beneficiare dell’ulteriore sconto
di pena prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p.
Rimessioni in termini per
la richiesta di giudizio abbreviato al fine di beneficiare del migliore regime
sanzionatorio previsto dall’art. 442. Co. 2 bis c.p.p. introdotto dalla riforma
Cartabia: una interessante pronuncia del Tribunale di Perugia depositata il 31
gennaio 2023 (Sentenza n° 130/23).
Abstract: Con la sentenza n° 130/23
depositata in data 31 gennaio 2023, il Tribunale di Perugia ha ritenuto
applicabile la disciplina prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p. anche a fatti
commessi prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022)
rimettendo in termini l’imputato che era decaduto dalla facoltà di richiedere
il rito abbreviato ed individuando una serie di condizioni affinchè possa
essere accolta la richiesta di rimessione per beneficiare dell’ulteriore sconto
di pena prevista dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p.
E’ una sentenza il cui
ragionamento giuridico può offrire agli imputati ed ai loro difensori una
opportunità rilevante o che, comunque, merita una riflessione circa la possibile
strategia processuale da adottare.
L’art 442 co. 2 bis c.p.p.
in vigore dal 30.12.2022 prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena
irrogata con la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, quando
l’imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento.
La domanda da porsi ed a
cui la sentenza in commento da una risposta, è la seguente: di questa riduzione
possono approfittare anche gli imputati nei procedimenti in corso per i quali
sia spirato il termine ultimo per richiedere il giudizio abbreviato?
Pensiamo, per esempio, ad
una udienza preliminare celebratasi prima del 30.12.22 in cui l’imputato non
abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato e, all’esito della discussione,
sia stato disposto il suo rinvio a giudizio per una data successiva al momento
di entrata in vigore della riforma.
Secondo il Tribunale di
Perugia, la norma novellata, andando ad incidere sul trattamento sanzionatorio
in concreto irrogabile, assume una natura sostanziale innescando le garanzie di
cui all’art. 2 del c.p. ed imponendo l’applicazione del trattamento più
favorevole in punto pena;
quindi, l’art. 442 co. 2
bis c.p.p. è applicabile anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore
della riforma ed è pertanto possibile una rimessione in termini della parte
decaduta dalla facoltà di richiedere il rito.
Il Giudice di Perugia ha
individuato una serie di condizioni affinchè l’istanza possa essere accolta:
alla data di entrata in vigore della norma (30.12.22) la parte deve esser già
decaduta dalla facoltà processuale; l’istanza di ammissione al rito alternativo
deve essere formulata alla prima udienza utilmente celebrabile dopo l’entrata
in vigore della riforma; il procedimento deve trovarsi in fase di istruzione
dibattimentale posto che tale riammissione non può valere dopo il primo grado
di giudizio.
Poiché la riforma non si
pronunciata sul tema della restituzione in termini una volta che lo sbarramento
dell’accesso al rito sia stato superato, il Tribunale perugino ha ritenuto di
riempire il vuoto normativo, richiamando l’applicazione di un criterio già
presente nel nostro ordinamento che disciplinava la portata sostanziale e la
retroattività della modifica normativa concernente la giudicabilità in
abbreviato dei reati puniti con l’ergastolo (art. 4 ter d.l. 82/2000),
consentendo alla parte di recuperare l’esercizio della facoltà processuale nei
procedimenti in corso quando fosse spirato il momento ultimo per la richiesta.
In realtà, mentre l’art. 4
ter d.l. 82/2000 ha consentito all’imputato il diritto di essere rimesso in
termini poiché, prima della sua entrata in vigore, il rito gli era precluso,
l’ipotesi di cui all’art. 442 co. 2 bis c.p. non incide sulla possibilità di
accedere al rito abbreviato comportando solo una modifica migliorativa del
trattamento sanzionatorio.
Vedremo se il ragionamento
del Tribunale di Perugia avrà un seguito.
Tenendo sempre fermo il
principio della rimessione in termini dell’imputato, un altro valido parametro
per l’applicazione analogica, in luogo dell’art. 4 ter d.l. 82/2000, può essere
rinvenuto nella norma transitoria in tema di messa alla prova contenuta nel
d.l. 150/2022 all’art. 90 co. 2:” se sono già decorsi i termini di cui di cui
all’art. 464 bis comma 2 c.p.p., l’imputato può formulare la richiesta di
sospensione del processo con messa alla prova, a pena di decadenza entro la
prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto..”
Peraltro, si deve far
menzione del principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
sez. IV, 51.1.2019 n° 5034) secondo cui sarebbe del tutto preclusa la
rimessione in termini in tutti quei casi in cui l’imputato non abbia già
scelto, quando ne aveva l’opportunità, il rito abbreviato.
Ma se così fosse, l’art.
442 co. 2 bis c.p.p. sarebbe applicabile solo per quegli imputati già giudicati
in abbreviato con sentenza di condanna la quale, dopo l’entrata in vigore della
riforma Cartabia non sia ancora passata in giudicato.
L’argomento assume
certamente una notevole importanza e verificheremo le applicazioni pratiche del
novellato art. 442 co. 2 bis c.p.p.