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Pubblicato il 23/01/2023

Una recente ed interessante pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione che ribadisce un orientamento già esistente in materia di reato abituale e reato permanente circa la valutazione delle condotte di atti persecutori poste in essere anche successivamente all’esercizio dell’azione penale.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Atti persecutori

Con la sentenza n. 242 depositata in data 9 gennaio u.s., la V sezione penale della Suprema Corte è tornata a ribadire il proprio orientamento per il quale al reato abituale non si applica il principio valido per i reati permanenti secondo cui, nell’ipotesi di contestazione aperta, il giudizio penale di responsabilità può estendersi senza necessità di alcuna modifica dell’imputazione agli sviluppi della fattispecie emersi nell’istruttoria dibattimentale.

Una recente ed interessante pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione che ribadisce un orientamento già esistente in materia di reato abituale e reato permanente circa la valutazione delle condotte di atti persecutori poste in essere anche successivamente all’esercizio dell’azione penale.

Una recente ed interessante pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione che ribadisce un orientamento già esistente in materia di reato abituale e reato permanente circa la valutazione delle condotte di atti persecutori poste in essere anche successivamente all’esercizio dell’azione penale.

 

Abstract: Con la sentenza n. 242 depositata in data 9 gennaio u.s., la V sezione penale della Suprema Corte è tornata a ribadire il proprio orientamento per il quale al reato abituale non si applica il principio valido per i reati permanenti secondo cui, nell’ipotesi di contestazione aperta, il giudizio penale di responsabilità può estendersi senza necessità di alcuna modifica dell’imputazione agli sviluppi della fattispecie emersi nell’istruttoria dibattimentale.

Il caso:

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Bari accoglieva l’appello del P.M. avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato la cessazione, per scadenza dei termini, della misura cautelare del divieto di dimora applicata in relazione al delitto di atti persecutori.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale di Foggia aveva erroneamente dichiarato la perdita di efficacia della misura a decorrere dal 20.11.2021 poiché il termine della fase dibattimentale sarebbe spirato solo il 30.11.2022 applicandosi al delitto di cui all’art. 612 bis c.p., contestato con formula aperta “dal 2012 all’attualità” ed in presenza di ulteriori episodi commessi successivamente alla novella legislativa, il più grave trattamento sanzionatorio introdotto con la Legge 69/2019 con conseguente applicazione del maggior termine di fase cautelare (due anni).

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata il 4/7/2019, ovvero prima della introduzione della L. n. 69 del 2019, che ha aggravato il trattamento sanzionatorio in relazione all’ipotesi di reato ex art. 612 bis c.p. ed ha conseguentemente raddoppiato i termini di fase delle misure cautelari e che, sulla base di un orientamento più volte ribadito dalla sezione V della Corte, al reato abituale non si applica il principio valido per i reati permanenti, secondo cui, in ipotesi di contestazione aperta, il giudizio penale di responsabilità può estendersi, senza necessità di alcuna modifica dell’imputazione, ai fatti nuovi emersi nell’istruttoria dibattimentale; nel caso de quo, a seguito di nuova querela della persona offesa era emerso altro episodio persecutorio per cui il P.M. aveva esercitato autonoma azione penale successivamente all’entrata in vigore della Legge 69/2019 ma tali fatti erano estranei al presente giudizio non potendosi applicare né il più severo trattamento sanzionatorio né il maggior termine cautelare.

I motivi della decisone della Suprema Corte ed il ragionamento posto in essere.

Nella sentenza in commento, i Giudici, pur dando atto che, nella giurisprudenza di legittimità, non si registra uniformità di vedute in tema di atti persecutori con formulazione a "contestazione aperta", hanno ritenuto di confermare quell’orientamento già esistente secondo il quale, nel caso di reato abituale, è necessario che tutti gli atti cronologicamente succedutisi siano stati oggetto di contestazione e di accertamento giudiziale a differenza che nel reato permanente in cui - nell'ipotesi in cui manchi la individuazione di un termine finale di consumazione della condotta - quest'ultimo non può che coincidere con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale.

Poichè, quindi, al reato abituale non si estende il principio, proprio di quello permanente - secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi senza necessità di modifica della contestazione originaria agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085), il Giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 c.p.p.

Tornando al caso in esame, il Collegio ha osservato che il dato fattuale, costituito dalla presentazione di una nuova querela per altri fatti, che sono stati oggetto di autonoma imputazione in altro procedimento, realizza il superamento del dato meramente processuale, costituito dalla fictio juris che porta a collocare la cessazione della condotta abituale all'epoca della sentenza di primo grado; l'autonoma iniziativa processuale dell'organo dell'Accusa, che ha esercitato una diversa azione penale, ha, invero, fatto confluire le condotte successivamente denunciate dalla persona offesa in altro procedimento, con la conseguenza che esse non possono essere più ricondotte nello spettro dell'abitualità del reato di atti persecutori di cui al presente procedimento, dovendosi, piuttosto, ritenere chiusa l'imputazione alla data dell'esercizio dell'azione penale.

Il Tribunale distrettuale ha mostrato di non fare corretta applicazione di tali principi alla prova dei fatti i quali dimostrano, empiricamente, come il fatto contestato nel presente giudizio debba considerarsi cristallizzato, per opzione dello stesso Inquirente, alla data dell'esercizio dell'azione penale, che chiude a quel momento l'imputazione, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini della individuazione della legge ratione temporis applicabile, secondo le regole che presidiano la successione delle leggi penali, e dei correlati termini cautelari.

Da ciò non può che conseguirne l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari che, nel nuovo giudizio, si dovrà attenere ai principi richiamati, chiarendo se successivamente all'esercizio dell'azione penale si siano verificati atti persecutori non presi in considerazione in nessuno dei due giudizi già in corso.

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