News

Pubblicato il 04/07/2022

La guida in stato di ebbrezza e il relativo procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie: una recente pronuncia della Corte Costituzionale che pone fine ad una disparità di trattamento.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Guida in stato di ebrezza

Con la sentenza n. 163 del 30/06/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 comma 3 D.Lvo. n. 185/1992 (Codice della strada) nella parte in cui non prevede la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di esito positivo della MAP. 

La guida in stato di ebbrezza e il relativo procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie: una recente pronuncia della Corte Costituzionale che pone fine ad una disparità di trattamento.

Introduzione.

Con sentenza n. 163 del 9 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 comma 3 del D. Lvo. n. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui non prevede la riduzione della metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e c) per esito positivo della messa alla prova.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice di pace di Forlì, il quale ha ravvisato nella sopramenzionata disposizione una violazione dell’art. 3 della Costituzione (diritto di uguaglianza), laddove l’art. 224 comma 3 CDS impone una disparità di trattamento tra l’imputato del reato di guida in stato di ebrezza, il quale abbia ottenuto un esito positivo della messa alla prova, e l’imputato del medesimo reato, la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta non solo l’estinzione del reato, al pari della MAP, ma anche la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La guida sotto l’influenza di alcol: gli artt. 186 e 224 CDS.

L’art. 186 CDS stabilisce in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza.

A seconda del valore del tasso alcolemico accertato, prevede, al comma 2, tre distinti illeciti; infatti, la condotta in questione, ove non costituisca più grave reato, è punita: 

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543,00 ad € 2.170,00 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro; all’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a terzi.

Il comma 9 bis del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis (nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale), la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Il  lavoro di pubblica utilità, tuttavia, può sostituire la pena per non più di una volta.

L’art. 224 CDS, invece, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

Inoltre, al comma 3 è previsto che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria; mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria senza che l’estinzione della pena principale passata in giudicato abbia effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

La sentenza n. 163/2022 della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, dopo aver illustrato la natura dei diversi istituiti in esame (MAP e LPU), spiegando che “il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., [sono] entrambi […] istituti si connotano per il fatto di prevedere, in una medesima ottica premiale, una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, la quale rappresenta l’essenza del primo ed è comunque componente imprescindibile del secondo istituto” (corte Cost., sent. n. 163/2022), ha ravvisato una concreta disparità di trattamento dell’art. 224 comma 3 CDS.

Nello specifico, “ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell’identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento dello stesso al servizio sociale” (corte Cost., sent. n. 163/2022).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà” (corte Cost., sent. n. 163/2022).

Conclusioni.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 163/2022, è intervenuta per assicurare il rispetto del principio di cui all’art. 3 (principio di uguaglianza) dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 comma 3 D.lvo. n. 185/1992 e prevedendo che, anche a fronte di un esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente subisca una riduzione della metà così come accada in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità. 

Ricerca
Notizie Recenti
© Avvocato Francesco Montesano
Patrocinante in Cassazione
Via Padre Reginaldo Giuliani 4, 20090 Monza (MB)
Telefono: 039.324784
Email: info@avvocatomontesano.it
P.I: 02505900965  - Privacy - Cookie 
realizzato da 02Lab