Pubblicato il 04/07/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Guida in stato di ebrezza
Con la sentenza n.
163 del 30/06/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 224 comma 3 D.Lvo. n. 185/1992 (Codice della strada)
nella parte in cui non prevede la riduzione della metà della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di esito positivo
della MAP.
Introduzione.
Con sentenza n.
163 del 9 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 224 comma 3 del D. Lvo. n. 285/1992 (Codice della strada) nella parte
in cui non prevede la riduzione della metà della sanzione amministrativa della
sospensione della patente nel caso di estinzione del reato di guida sotto
l’influenza dell’alcol di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e c) per esito
positivo della messa alla prova.
In particolare,
la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice di
pace di Forlì, il quale ha ravvisato nella sopramenzionata disposizione una
violazione dell’art. 3 della Costituzione (diritto di uguaglianza), laddove
l’art. 224 comma 3 CDS impone una disparità di trattamento tra l’imputato del
reato di guida in stato di ebrezza, il quale abbia ottenuto un esito positivo
della messa alla prova, e l’imputato del medesimo reato, la cui pena sia stata
sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo
comporta non solo l’estinzione del reato, al pari della MAP, ma anche la
riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente.
La
guida sotto l’influenza di alcol: gli artt. 186 e 224 CDS.
L’art. 186 CDS stabilisce
in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza.
A seconda del
valore del tasso alcolemico accertato, prevede, al comma 2, tre distinti
illeciti; infatti, la condotta in questione, ove non costituisca più grave
reato, è punita:
a) con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 543,00 ad € 2.170,00 qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8 grammi per litro; all’accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800
ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro
1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a terzi.
Il comma 9 bis del medesimo articolo
stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis (nel caso in cui il
conducente provochi un incidente stradale), la pena detentiva e pecuniaria
può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è
opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica
utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) secondo le modalità ivi
previste e consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore
della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza
e dell’educazione stradale.
Il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, può
sostituire la pena per non più di una volta.
L’art. 224 CDS,
invece, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.
Inoltre, al
comma 3 è previsto che la declaratoria di estinzione del reato per morte
dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria;
mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria senza che l’estinzione della pena principale
passata in giudicato abbia effetto sull’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
La
sentenza n. 163/2022 della Corte Costituzionale.
La Corte
Costituzionale, dopo aver illustrato la natura dei diversi istituiti in esame
(MAP e LPU), spiegando che “il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma
9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., [sono]
entrambi […] istituti si connotano per il fatto di prevedere, in una medesima
ottica premiale, una prestazione di attività non retribuita in favore della
collettività, la quale rappresenta l’essenza del primo ed è comunque componente
imprescindibile del secondo istituto” (corte Cost., sent. n. 163/2022), ha ravvisato una
concreta disparità di trattamento dell’art. 224 comma 3 CDS.
Nello
specifico, “ne
discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui,
al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e
a fronte del medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla
metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre
è escluso il beneficio dell’identica riduzione ove sia applicata dal prefetto
nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo
quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa,
giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante,
come visto, condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento
dello stesso al servizio sociale” (corte Cost., sent. n. 163/2022).
Alla luce delle
argomentazioni sopra esposte la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità
costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel
caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui
all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per
esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata
della metà”
(corte Cost., sent. n. 163/2022).
Conclusioni.
La Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 163/2022, è intervenuta per assicurare il rispetto del
principio di cui all’art. 3 (principio di uguaglianza) dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 comma 3 D.lvo. n. 185/1992 e prevedendo
che, anche a fronte di un esito positivo della messa alla prova, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente subisca una riduzione
della metà così come accada in caso di esito positivo dei lavori di pubblica
utilità.