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Pubblicato il 10/05/2022

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: quale ruolo ricoprono le circostanze attenuanti ad effetto speciale? Una recente e innovativa ordinanza del GUP del Tribunale di Milano.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Sospensione del procedimento con messa alla prova

Una recente pronuncia del GUP di Milano che tiene conto delle attenuanti specifiche ai fini dell'individuazione della pena per l'ammissione alla MAP. 

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: quale ruolo ricoprono le circostanze attenuanti ad effetto speciale? Una recente e innovativa ordinanza del GUP del Tribunale di Milano.

Introduzione.

In data 23 marzo 2022 il GUP di Milano ha emesso un’ordinanza probabilmente destinata ad (ri)aprire il dibattito sulla cornice edittale da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p..

In particolare, attraverso l’appena menzionato provvedimento, il Magistrato ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova facendo applicazione di una diminuente ad effetto speciale del reato contestato (art. 452-decies c.p.), senza la quale non sarebbe stato possibile beneficiare di tale istituto con specifico riguardo al limite edittale di anni 4 previsto dal primo comma dell’art. 168 bis c.p..

La sentenza n. 36272/2016 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla medesima questione a proposito delle circostanze aggravanti.

Nel 2016 le Sezioni Unite avevano già affrontato la questione concentrandosi, esclusivamente sull’applicazione delle circostanze aggravanti.

Nel caso di specie, il GUP del Tribunale di Ancona aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ritenendo che, in presenza di aggravanti ad effetto speciale, la pena edittale da considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 168 bis c.p. fosse quella aggravata e non la mera pena base prevista per il reato per cui si procedeva.

I Giudici di legittimità, dopo aver descritto le contrastanti posizioni in materia, hanno ritenuto di aderire all’orientamento per il quale ai fini dell’applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova ci si deve riferire unicamente alla pena massima prevista dalla fattispecie – base. 

In altri termini, “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie – base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato” (Cass. pen., SS.UU., n. 36272/2016).

 Nonostante la Corte di Cassazione abbia fornito un’univoca chiave di lettura dell’art. 168 bis c.p. che, in punto circostanze aggravanti, non lascia spazio a differenti interpretazioni, nulla è stato chiarito in merito all’eventuale applicazione delle circostanze attenuanti nella determinazione della pena edittale ai fini dell’ammissibilità dell’istituto in esame.

L’ordinanza del GUP del Tribunale di Milano del 23/03/2022.

Con ordinanza del 23/03/2022, il GUP del Tribunale di Milano ha ritenuto di ammettere alla sospensione del procedimento con messa alla prova gli imputati, nonostante il reato contestato, rappresentato dall’art. 452 quaterdecies c.p., presenti una cornice edittale ben superiore rispetto ai requisiti quantitativi richiesti dall’art. 168 bis c.p. (la pena massima prevista per tale fattispecie di reato e di anni 6).

L’ammissione degli imputati alla messa alla prova si è resa possibile, nel caso di specie, poiché il GUP non ha considerato la pena base indicata dall’art. 452 quaterdecies c.p., bensì quella diminuita dalla circostanza attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies c.p. (tale attenuante ad effetto speciale comporta una diminuzione di pena dalla metà a 2/3), la quale ha fatto agevolmente rientrare la “nuova” cornice edittale nell’ambito applicativo della MAP.

L’appena menzionato provvedimento del GUP di Milano getta le basi per un nuovo dibattito, dovendo a questo punto domandarsi se, posto che, come è stato chiarito dalle SS.UU. del 2016, ai fini dell’ammissibilità dell’istituto disciplinato dall’art. 168 bis c.p. non assumono alcun rilievo le circostante aggravanti, nel requisito quantitativo di cui all’art. 168 bis c.p. vi rientrino tutte quelle fattispecie di reato che, al netto delle eventuali circostanze attenuanti ravvisabili nel caso concreto, si collochino al di sotto della soglia dei 4 anni di reclusione (nel massimo).  

Una riflessione circa l’interpretazione dell’art. 168 bis c.p.

A parere di chi scrive, l’art. 168 bis c.p., nell’individuare i requisiti che consentono di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, è chiaro e non necessita, al contrario, di alcuna specifica interpretazione o analogia con altre norme.

Il silenzio dell’art. 168 bis c.p. in punto circostanze attenuanti (e aggravanti) non rappresenta affatto un vuoto di tutela, bensì un’intenzione chiara del Legislatore che è stata correttamente ribadita dalle sopra menzionate SS.UU.: l’assenza di riferimenti riguardo la possibile incidenza di eventuali attenuanti (o aggravanti) comporta che venga presa in considerazione la pena massima prevista dalla fattispecie – base, prescindendo dalla contestazione di qualsivoglia circostanza; un silenzio normativo non significa, infatti, esplicitare l’esatto contrario.

A dimostrazione di ciò, ogni qualvolta il Legislatore ha inteso considerare le circostanze attenuanti e/o aggravanti ai fini del computo della pena da prendere in considerazione, lo ha sempre esplicitato in modo chiaro; a mero titolo esemplificativo, nell’art. 131 bis  comma 4 c.p. si legge “ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69” ed ancora l’art. 4 c.p.p. stabilisce espressamente che “per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99-101 c.p.] e delle circostanze del reato [59-70, 118-119 c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [63 c.p.]”.

E’ sufficiente la mera lettura delle appena riportate disposizioni per comprendere che il Legislatore ha sempre guidato l’interprete nella corretta lettura delle norme, indicando con precisione i passaggi da seguire (e non) nella determinazione della pena.

Conclusioni.

 Con ordinanza emessa in data 23/03/2022, il GUP di Milano ha gettato le basi per la possibile riapertura del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla possibilità di computare le circostanze attenuanti ai fini dell’individuazione del limite di pena previsto dall’art. 168 bis c.p..

Nonostante, a parere di chi scrive la disposizione sia chiara nel definire i presupposti applicativi dell’istituto in esame e di nessun conforto siano i lavori preparatori dell’art. 168 bis c.p. nei quali vi è un chiaro riferimento all’esclusione di qualsivoglia circostanza del reato, successivamente escluso dalla disposizione oggi vigente, da un punto di vista difensivo la decisione assunta dal GUP di Milano può costituire un “precedente” spendibile ogni qual volta possa essere ravvisata la sussistenza di circostanze attenuanti.

In questo modo viene notevolmente dilatato l’ambito di applicazione della MAP che, sulla scorta di tale principio, ben potrebbe essere richiesta aggirando il requisito quantitativo richiesto dalla norma per effetto delle circostanze attenuanti.

Non resta che attendere il verificarsi, o meno, di un effettivo e concreto dibattito in materia. 

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