News

Pubblicato il 22/04/2022

Le notificazioni degli atti penali a mezzo posta: una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite equipara gli effetti delle notifiche effettuate a mezzo posta a quelle eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Le notificazioni

Le SS.UU. (Cass. pen., n. 14573 del 14/04/2022) fanno chiarezza sulla procedura da adottarsi nel caso di irreperibilità del soggetto interessato dichiarata dall'incaricato della posta. 

Le notificazioni degli atti penali a mezzo posta: una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite equipara gli effetti delle notifiche effettuate a mezzo posta a quelle eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario.

Introduzione.

Il procedimento penale, inteso come complesso di attività ed atti che si susseguono nel corso del tempo, richiede che essi siano portati a conoscenza dei soggetti e/o delle persone coinvolte a vario titolo nelle diverse fasi processuali; a tal fine, le notificazioni sono deputate a fungere da equilibrato momento di raccordo tra l’esigenza di assicurare la conoscenza effettiva dell’atto e quella di stabilire il regime della conoscenza legale come generatrice di effetti processuali.

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14573 del 14/04/2022, ha fornito una interpretazione delle incombenze di cui all’art. 170 comma 3 c.p.p., oggetto sino ad ora di numerosi contrasti giurisprudenziali.

Le notifiche: brevi cenni della disciplina generale.

La notifica consiste nella consegna al destinatario o a chi per lui di una copia dell’atto da parte dell’ ufficiale giudiziario, della Polizia Penitenziaria nel caso di imputato detenuto, e della Polizia Giudiziaria, limitatamente agli atti che quest’ultima deve svolgere.

Per quanto concerne la forma, la notifica non sempre si realizza con la consegna di copia dell’atto, potendo invece essere sostituita per i soggetti diversi dall’imputato, nei casi d’urgenza e per gli atti del Giudice, da una comunicazione telefonica oggetto di conferma mediante telegramma, telefax o avvisi pubblici. Nel caso di notifiche al difensore, è necessario che esse vengano eseguite utilizzando mezzi idonei quali, ad esempio, il fax o posta elettronica certificata.

Qualora il destinatario della notifica sia il PM, la copia dell’atto deve essere inviata alla cancelleria competente, mentre in caso di notifica alla P.O., alla Parte Civile, responsabile civile o civilmente obbligato a livello potenziale l’atto va consegnato a mani proprie, o alternativamente a persona convivente o al portiere, presso la residenza, dimora, domicilio o casa comunale dell’ultimo luogo di residenza conosciuto; nel caso in cui gli appena citati soggetti  si siano costituiti in giudizio, l’atto va notificato  al difensore nominato.

Le notifiche all’imputato.

La disciplina riferita alle notifiche all’imputato è particolarmente rigorosa, stante la necessità di accertarsi che lo stesso abbia avuto concreta ed effettiva conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico.

Sin dal primo contatto con la PG, l’indagato è invitato a dichiarare o eleggere domicilio, onerandosi di comunicare qualunque variazione all’autorità giudiziaria, poiché in mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio o di comunicazione di variazione dello stesso le notifiche saranno effettuate al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p..

Nel caso di imputato detenuto, la prima notifica deve essere eseguita a mani dell’interessato presso l’istituto penitenziario ove risulta detenuto.

In ogni caso le notifiche all’imputato detenuto devono essere eseguite sempre a mani dell’interessato anche qualora vi sia stata una dichiarazione o elezione di domicilio.

Nel caso di imputato libero, invece, la prima notifica deve essere realizzata presso l’abitazione o il luogo di lavoro, o nella temporanea dimora in mani proprie, o in mancanza, a persona convivente o al portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica. Di fronte ad un rifiuto o in mancanza di persone idonee a ritirare la copia dell’atto, l’ufficiale giudiziario affigge un avviso e deposita l’atto presso la Casa comunale e all’interessato viene indirizzata una raccomandata R/R.

L’art. 157 comma 8-bis c.p.p. consente di eseguire le notifiche successive alla prima presso il difensore di fiducia qualora sia stato nominato.

La sentenza n. 14573/2022 della Cassazione a Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in merito alla corretta procedura da adottare in caso di notificazioni eseguite a mezzo posta ex art. 170 comma 3 c.p.p.

Secondo un primo e sinora maggioritario orientamento, doveva ritenersi nulla la notificazione eseguita al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. qualora l’addetto al servizio postale incaricato della notifica  avesse accertato l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto senza attivare le modalità di notifica ordinarie ai sensi dell’art. 170 comma 3 c.p.p.; in tal senso, la dichiarazione di irreperibilità effettuata dall’incaricato della Posta non era equiparabile a quella accertata personalmente dall’ufficiale giudiziario.  

Un secondo orientamento, ribadito e fatto proprio dalle Sezioni Unite con la pronuncia in commento, legittima, invece, la notifica eseguita mediante consegna dell’atto al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p., nel caso in cui l’addetto al servizio postale abbia attestato l’irreperibilità del soggetto interessato nel domicilio dichiarato o eletto, ritenendo che la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. possa essere giustificata anche da una mera assenza temporanea del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto o da una non agevole individuazione del luogo specifico. In tali casi, l’ufficiale giudiziario è chiamato a procedere alla notificazione nei modi ordinari sono nel caso in cui si tratti di una prima notifica.

Posto che “l’ufficiale giudiziario può “avvalersi” del servizio postale per la notificazione degli atti, con ciò ribadendo che egli resta l’organo della notificazione”, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, oltre a chiarire che “la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta è del tutto equiparabile alle notificazioni compiute personalmente dall’ufficiale giudiziario che mantiene, comunque, sempre la titolarità della funzione”, ha pronunciato il seguente principio di diritto “nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.” (Cass. pen., SS.UU, n. 14573 del 14/04/2022).

Conclusioni.

 Le Sezioni Unite con la pronuncia in oggetto si sono occupate di risolvere un contrasto giurisprudenziale relativo alla corretta procedura da adottarsi nel caso di irreperibilità del soggetto interessato dichiarata dall’incaricato della Posta.

Aderendo ad un orientamento sino ad ora minoritario, i Giudici di legittimità hanno statuito una assoluta equiparazione tra le notificazioni eseguite dall’addetto al servizio postale e quelle realizzate dagli ufficiali giudiziari, i quali, pur avvalendosi del mezzo postale, mantengono una titolarità sull’attività di notifica.

Pronunciando il sopra menzionato principio di diritto, la Suprema Corte ha snellito la procedura di notifica da adottarsi a fronte di una dichiarazione di irreperibilità eseguita dall’addetto al servizio postale, non ritenendo necessario che l’ufficiale giudiziario verifichi personalmente l’effettiva irreperibilità  del soggetto interessato.

E’ evidente che, se da un lato l’interpretazione dell’art. 170 comma 3 c.p.p. così come delineata accelera ed alleggerisce il procedimento di notifica, dall’altro priva l’imputato della garanzia che, un secondo controllo effettuato dall’Ufficiale Giudiziario, potrebbe fornirgli.

Ricerca
Notizie Recenti
© Avvocato Francesco Montesano
Patrocinante in Cassazione
Via Padre Reginaldo Giuliani 4, 20090 Monza (MB)
Telefono: 039.324784
Email: info@avvocatomontesano.it
P.I: 02505900965  - Privacy - Cookie 
realizzato da 02Lab