Pubblicato il 22/04/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Le notificazioni
Le SS.UU. (Cass. pen., n. 14573 del 14/04/2022) fanno chiarezza sulla procedura da adottarsi nel caso di irreperibilità del soggetto interessato dichiarata dall'incaricato della posta.
Introduzione.
Il procedimento
penale, inteso come complesso di attività ed atti che si susseguono nel corso
del tempo, richiede che essi siano portati a conoscenza dei soggetti e/o delle
persone coinvolte a vario titolo nelle diverse fasi processuali; a tal fine, le
notificazioni sono deputate a fungere da equilibrato momento di raccordo tra
l’esigenza di assicurare la conoscenza effettiva dell’atto e quella di
stabilire il regime della conoscenza legale come generatrice di effetti
processuali.
Sul punto, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14573 del 14/04/2022, ha fornito
una interpretazione delle incombenze di cui all’art. 170 comma 3 c.p.p.,
oggetto sino ad ora di numerosi contrasti giurisprudenziali.
Le
notifiche: brevi cenni della disciplina generale.
La notifica
consiste nella consegna al destinatario o a chi per lui di una copia dell’atto
da parte dell’ ufficiale giudiziario, della Polizia Penitenziaria nel caso di
imputato detenuto, e della Polizia Giudiziaria, limitatamente agli atti che quest’ultima
deve svolgere.
Per quanto
concerne la forma, la notifica non sempre si realizza con la consegna di copia
dell’atto, potendo invece essere sostituita per i soggetti diversi
dall’imputato, nei casi d’urgenza e per gli atti del Giudice, da una
comunicazione telefonica oggetto di conferma mediante telegramma, telefax o
avvisi pubblici. Nel caso di notifiche al difensore, è necessario che esse
vengano eseguite utilizzando mezzi idonei quali, ad esempio, il fax o posta elettronica
certificata.
Qualora il
destinatario della notifica sia il PM, la copia dell’atto deve essere inviata
alla cancelleria competente, mentre in caso di notifica alla P.O., alla Parte
Civile, responsabile civile o civilmente obbligato a livello potenziale l’atto
va consegnato a mani proprie, o alternativamente a persona convivente o al
portiere, presso la residenza, dimora, domicilio o casa comunale dell’ultimo
luogo di residenza conosciuto; nel caso in cui gli appena citati soggetti si siano costituiti in giudizio, l’atto va
notificato al difensore nominato.
Le
notifiche all’imputato.
La disciplina
riferita alle notifiche all’imputato è particolarmente rigorosa, stante la
necessità di accertarsi che lo stesso abbia avuto concreta ed effettiva
conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Sin dal primo
contatto con la PG, l’indagato è invitato a dichiarare o eleggere domicilio,
onerandosi di comunicare qualunque variazione all’autorità giudiziaria, poiché
in mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio o di comunicazione di
variazione dello stesso le notifiche saranno effettuate al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p..
Nel caso di imputato
detenuto, la prima notifica deve essere eseguita a mani dell’interessato
presso l’istituto penitenziario ove risulta detenuto.
In ogni caso le
notifiche all’imputato detenuto devono essere eseguite sempre a mani
dell’interessato anche qualora vi sia stata una dichiarazione o elezione di
domicilio.
Nel caso di imputato
libero, invece, la prima notifica deve essere realizzata presso
l’abitazione o il luogo di lavoro, o nella temporanea dimora in mani proprie, o
in mancanza, a persona convivente o al portiere che dovrà sottoscrivere la
relata di notifica. Di fronte ad un rifiuto o in mancanza di persone idonee
a ritirare la copia dell’atto, l’ufficiale giudiziario affigge un avviso e
deposita l’atto presso la Casa comunale e all’interessato viene indirizzata una
raccomandata R/R.
L’art. 157
comma 8-bis c.p.p. consente di
eseguire le notifiche successive alla prima presso il difensore di fiducia
qualora sia stato nominato.
La
sentenza n. 14573/2022 della Cassazione a Sezioni Unite.
La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a risolvere un contrasto
giurisprudenziale in merito alla corretta procedura da adottare in caso di
notificazioni eseguite a mezzo posta ex art. 170 comma 3 c.p.p.
Secondo un primo
e sinora maggioritario orientamento, doveva ritenersi nulla la
notificazione eseguita al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. qualora
l’addetto al servizio postale incaricato della notifica avesse accertato l’irreperibilità del
destinatario nel domicilio dichiarato o eletto senza attivare le modalità di
notifica ordinarie ai sensi dell’art. 170 comma 3 c.p.p.; in tal senso, la
dichiarazione di irreperibilità effettuata dall’incaricato della Posta non era
equiparabile a quella accertata personalmente dall’ufficiale giudiziario.
Un secondo orientamento,
ribadito e fatto proprio dalle Sezioni Unite con la pronuncia in commento, legittima,
invece, la notifica eseguita mediante consegna dell’atto al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p.,
nel caso in cui l’addetto al servizio postale abbia attestato l’irreperibilità
del soggetto interessato nel domicilio dichiarato o eletto, ritenendo che la notifica
al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. possa essere giustificata anche da una mera
assenza temporanea del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto o da una
non agevole individuazione del luogo specifico. In tali casi, l’ufficiale
giudiziario è chiamato a procedere alla notificazione nei modi ordinari sono
nel caso in cui si tratti di una prima notifica.
Posto che “l’ufficiale
giudiziario può “avvalersi” del servizio postale per la notificazione degli
atti, con ciò ribadendo che egli resta l’organo della notificazione”, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, oltre a chiarire che “la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta è
del tutto equiparabile alle notificazioni compiute personalmente dall’ufficiale
giudiziario che mantiene, comunque, sempre la titolarità della funzione”, ha pronunciato il
seguente principio di diritto “nel caso di domicilio dichiarato, eletto o
determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,
commi 1, 2 e 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato
all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non
andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza
necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta
impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui
all'art. 161 c.p.p.,
comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va
eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore,
salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi
in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.” (Cass. pen., SS.UU, n.
14573 del 14/04/2022).
Conclusioni.
Le Sezioni Unite con la pronuncia in oggetto si
sono occupate di risolvere un contrasto giurisprudenziale relativo alla
corretta procedura da adottarsi nel caso di irreperibilità del soggetto interessato
dichiarata dall’incaricato della Posta.
Aderendo ad un
orientamento sino ad ora minoritario, i Giudici di legittimità hanno statuito
una assoluta equiparazione tra le notificazioni eseguite dall’addetto al
servizio postale e quelle realizzate dagli ufficiali giudiziari, i quali, pur
avvalendosi del mezzo postale, mantengono una titolarità sull’attività di notifica.
Pronunciando il
sopra menzionato principio di diritto, la Suprema Corte ha snellito la
procedura di notifica da adottarsi a fronte di una dichiarazione di
irreperibilità eseguita dall’addetto al servizio postale, non ritenendo
necessario che l’ufficiale giudiziario verifichi personalmente l’effettiva
irreperibilità del soggetto interessato.
E’ evidente che, se da un lato
l’interpretazione dell’art. 170 comma 3 c.p.p. così come delineata accelera ed
alleggerisce il procedimento di notifica, dall’altro priva l’imputato della
garanzia che, un secondo controllo effettuato dall’Ufficiale Giudiziario,
potrebbe fornirgli.