Pubblicato il 14/01/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Minori e pedopornografia domestica
Quando è ritenuto valido il consenso del minore ad un rapporto sessuale?
Introduzione.
L’età del
consenso, intesa quale età minima prevista per poter esprimere validamente il
proprio consenso ad un rapporto sessuale, varia da Stato a Stato.
A titolo
meramente esemplificativo, l’età del consenso oscilla tra i 18 anni, richiesti,
ad esempio, in alcuni stati degli USA, ai 12 del Messico.
Invero, in
Spagna l’età minima è di 13 anni, mentre in Inghilterra e Regno Unito è di 16,
senza contare Stati come la Svizzera e la Germania nei quali l’età del consenso
è, rispettivamente, di 16 e 14 anni.
La
posizione del Legislatore italiano in materia.
Nel nostro
ordinamento l’età del consenso è fissata a 14 anni, tuttavia vi sono delle
eccezioni.
L’art. 609-quater
c.p., rubricato “Atti sessuali con minorenne”, punisce la condotta di
chi “al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis c.p., compie atti
sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici,
quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.”
In altre
parole, il Legislatore italiano sanziona, attraverso la sopracitata
disposizione, chiunque abbia rapporti sessuali con un minore di anni 14 o con
un minore di anni 16 qualora l’altra persona sia l’ascendente, il genitore
(anche adottivo), il tutore o colui al quale viene affidata la cura,
l’istruzione, l’educazione, la vigilanza o la custodia del minore stesso.
Giova precisare
come ai fini della configurabilità del reato a nulla rilevi la manifestazione
del consenso del minore al rapporto sessuale, poiché, al di sotto dei limiti di
età sopra individuati, si ritiene che il soggetto minorenne non sia in grado di
esprimere un consenso pieno, libero e consapevole ad un rapporto sessuale.
Sul punto, la
Giurisprudenza è granitica nell’affermare che “il sistema prevede una tutela
progressiva (due fasce di età: 14/16 e 16/18) che configura, comunque, il reato
anche in presenza del pieno consenso del minore. […] il delitto di cui all'art.
609 quater, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 609 bis, in generale,
punisce chiunque compia atti sessuali con persona minore, anche se
consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà
sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psicofisico” (Cass.
pen., sez. III, n. 24342/2015).
Il secondo
comma dell’art. 609 quater c.p. statuisce quanto segue: “fuori dei
casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo,
o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è
affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con
l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da
tre a sei anni”.
In quest’ultima
ipotesi, il Legislatore ha individuato una cornice edittale meno aspra rispetto
al primo comma, applicabile qualora il minore di 16 anni abbia sì prestato un
consenso al rapporto sessuale con i soggetti sopra indicati, ma tale consenso sia
stato viziato nella sua formazione dall’aver abusato dei poteri connessi alla
posizione rivestita dall’agente.
Ed ancora, il
quinto comma dell’art. 609 quater c.p. stabilisce che “nei casi di
minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Sebbene non sia
possibile dare una definizione generale del concetto di “minore gravità”,
che va accertata nel caso concreto, la Giurisprudenza ha individuato degli
indici rilevanti che consentono il riconoscimento della diminuente; a titolo
meramente esemplificativo, i mezzi, le modalità esecutive, il grado di
coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di
questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età sono tutti
elementi idonei a qualificare la minore gravità del fatto, così come il
consenso della vittima che “se inidoneo ad escludere la configurabilità del
reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di
riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità, nel quadro,
tuttavia, di una valutazione globale del fatto” (Cass. pen., sez. III, n.
52380/2016).
I
rapporti sessuali tra minorenni.
L’art. 609 quater
c.p., approfondisce altresì l’ipotesi di rapporti sessuali tra due soggetti
minorenni.
Nello
specifico, si prevede che “non è punibile il minorenne che, al di fuori
delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un
minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i
soggetti non è superiore a quattro anni”.
Quindi, il
Legislatore italiano ha ritenuto di dover escludere la punibilità qualora
l’atto sessuale sia compiuto tra due minori, purché maggiori di anni 13 e se la
differenza di età tra i giovani non sia superiore a 4 anni.
Conclusioni.
Sebbene l’età
del consenso differisca da Paese a Paese, l’intento di ciascuno Stato nel
fissare un limite anagrafico per poter avere rapporti sessuali liberi e
consapevoli è il medesimo: la tutela dell’integrità psico-fisica del minore.
L’ordinamento italiano, in particolare, ha
cercato di perseguire tale scopo attraverso la previsione di molteplici
disposizioni, tra cui l’art. 609 quater
c.p. esaminato nel presente articolo, e la copiosa Giurisprudenza in materia
che, negli anni, si è dimostrata sempre più garantista e protettiva nei
confronti dei soggetti minorenni.