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Pubblicato il 17/12/2021

Novità e criticità dell’ultimo DDL del 3.12. contro la violenza sulle donne

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Nuovo Decreto Legge contro la violenza sulle donne.

Novità e criticità dell’ultimo DDL del 3.12. contro la violenza sulle donne

Introduzione.

A causa del forte incremento degli omicidi e delle violenze nei confronti delle donne (basti pensare che dall’inizio del 2021 sono 109 le donne vittime di violenza), il Governo ha ritenuto di introdurre un nuovo Disegno di Legge, approvato in Parlamento il 03/12/2021, contenente misure di protezione e prevenzione contro la violenza sulle donne.  

L’obbiettivo dell’esecutivo è chiaro: rafforzare la prevenzione dei delitti e, al tempo stesso, la protezione delle vittime sin dal primo momento della denuncia.

Le precedenti riforme.

Il Decreto Legge appena approvato dal Governo è solo l’ultimo di una serie di disposizioni che, negli anni, sono state introdotte per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

In questa sede vale la pena menzionare la Legge sul femminicidio (L. 119/2013) e il più recente Codice Rosso (L. 69/2019).

La Legge n. 119/2013 in materia di femminicidio ha introdotto una specifica circostanza aggravante applicabile nel caso in cui si proceda per il reato di stalking o di violenza di qualsiasi tipo, come percosse, lesioni, maltrattamenti finanche violenza sessuale, e qualora il fatto reato sia stato commesso ai danni di una donna incinta ovvero nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, oppure colui che al reo è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

La Legge n. 69/2019, forse più nota come Codice Rosso, ha, invece, inasprito le pene per alcuni dei delitti commessi con violenza alla persona, ha rimodulato alcune aggravanti e introdotto nuove fattispecie di reato.

Ha altresì modificato il codice di rito introducendo nuove norme atte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Accodandosi alle sopramenzionate riforme, il neo DDL, nell’ottica di assicurare maggior protezione alle vittime nella fase delle indagini preliminari, ha introdotto ulteriori novità normative volte, per lo più, ad inasprire notevolmente la disciplina applicabile qualora si proceda per una fattispecie di reato rientrante nel catalogo dei delitti commessi con violenza nei confronti delle donne e sottoponendo, al tempo stesso, a rigide regole la concessione dei classici benefici di legge.

Arresto obbligatorio, fermo e misure cautelari.

Il DDL concede al PM la possibilità di procedere con il fermo in presenza di gravi indizi che facciano presuppore la commissione di delitti previsti dal Codice Rosso e che facciano temere che vi sia un concreto pericolo per l’incolumità della vittima.

E’ stato altresì introdotto l’obbligo di arresto in flagranza dell’indagato in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla vittima al quale dovrà seguire l’adozione di una misura cautelare coercitiva che scongiuri il pericolo di reiterazione del reato.

Fermo restando che la piaga della violenza sulle donne deve essere ad ogni costo fermata, desta qualche perplessità in punto di diritto la circostanza che, all’arresto in flagranza dell’indagato debba naturalmente, o meglio, automaticamente seguire l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, ritenendo sempre sussistente un pericolo di reiterazione del fatto reato. Sarebbe più opportuno prevedere l’applicazione di una misura cautelare solo qualora sussistano i requisiti applicativi (gravi indizi di colpevolezza, assenza di causa di estinzione del reato, di non punibilità e si proceda per un reato punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni) e almeno una delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento della prova, pericolo di fuga e di reiterazione del reato) che dovrebbero essere sempre valutate nel caso concreto e non presumere la loro esistenza alla luce del reato per il quale si procede.

 

Braccialetto elettronico e vigilanza dinamica.

Altra novità introdotta dal neo DDL riguarda l’uso del braccialetto elettronico; nello specifico, l’esecutivo ha stabilito che si debba ricorrere a tale dispositivo sia per operare un controllo più rigoroso dell’indagato sottoposto agli arresti domiciliari, sia per monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento alla vittima.

Qualora l’indagato rifiuti l’uso di tale dispositivo potrà essere applicata una misura cautelare più restrittiva, mentre la manomissione dello stesso comporta l’immediata applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Altro punto cardine del DDL oggetto del presente articolo è rappresentato dalla previsione di una vigilanza dinamica: nell’ottica di assicurare maggior protezione delle vittime già nella fase delle indagini preliminari, la PG dovrà comunicare al Prefetto le potenziali situazioni di pericolo derivanti dal caso di specie, così da poter attivare una vigilanza dinamica che possa assicurare una maggior tutela alla persona offesa dal reato.

Anche in questo caso emergono delle criticità: ad oggi l’utilizzo del braccialetto elettronico è estremamente limitato a causa dello scarsissimo numero degli stessi, caratterizzati da alti costi di produzione; perciò, saranno certamente necessari più fondi che possano finanziare una maggiore produzione di tale strumento che dovrà essere in grado di soddisfare l’altissima domanda. Inoltre, potrebbe apparire sproporzionata la previsione per cui, in caso di manomissione di tale strumento, il soggetto indagato debba essere immediatamente sottoposto a custodia cautelare.

Non si dovrebbe abbandonare il principio secondo cui la custodia cautelare deve essere applicata solo laddove tutte le altre misure cautelari, anche tra di loro cumulate, non siano in grado di soddisfare l’esigenza in essere nel caso concreto.

Con specifico riguardo, invece, alle misure di vigilanza dinamica, anche tale previsione potrebbe risultare di difficile applicazione considerando i mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione.

 

 

La sospensione condizionale della pena.

Il Disegno di Legge ha, inoltre, introdotto delle importanti novità in materia di sospensione condizionale della pena, prevedendo, nello specifico, che, qualora si proceda per uno dei reati indicati nel DDL, la concessione di tale beneficio dovrà essere subordinata alla frequenza di un corso di formazione. Ma non è tutto, poiché, colui che, accettando di frequentarli, si assenta senza motivo dagli stessi, si vedrà revocata la sospensione condizionale della pena.

L’intento dell’esecutivo è chiaro: sensibilizzare al massimo coloro i quali si rendono autori di reati di violenza sulle donne.

L’intenzione è certamente positiva a parere di chi scrive, tuttavia, prevedere la non concessione o la revoca di un beneficio di legge previsto e disciplinato dal nostro codice alla scelta di partecipare o meno ad un corso di formazione, può destare qualche perplessità.

Provvisionale in favore delle vittime.

Altra principale novità prevista dal Decreto Legge, riguarda la concessione di una provvisionale anticipata in favore delle vittime; a fronte dell’indigenza economica spesso patita dalle vittime di violenza, che di frequente inibisce le stesse a sporgere denuncia – querela, il Governo ha introdotto una provvisionale anticipata per i gravi delitti in tema di violenza di genere e domestica destinata alla persona offesa e da imputare poi all’indennizzo.

Tale previsione sembra essere la più problematica e ricca di criticità: in primo luogo non è chiaro se tale provvisionale venga disposta ex ufficio o debba essere richiesta espressamente dalla parte e, in tal caso, se l’eventuale richiesta venga in qualche modo sottoposta al preventivo controllo della situazione economico-patrimoniale del soggetto richiedente.

In secondo luogo, non si comprende alla luce di quali parametri o criteri venga quantificata la provvisionale anticipata o se la stessa venga disposta in misura proporzionale rispetto alla provvisionale che si prevede di disporre al termine del giudizio di primo grado (in tal caso è lecito domandarsi se sia possibile prevedere, già nella fase delle indagini preliminari, l’ammontare di una provvisionale che, tradizionalmente, viene quantificata all’esito del giudizio di primo grado).

A parere di chi scrive, le problematiche sopracitate appaiono, tuttavia, secondarie rispetto all’evidente contrasto di tale previsione con la presunzione di non colpevolezza; nello specifico, anticipare la concessione di una parte della provvisionale rischia di essere letta come un’anticipazione dell’esito del procedimento, laddove si presume già colpevole il soggetto indagato senza che lo stesso abbia potuto esercitare a pieno il suo diritto di difesa.

 Conclusioni.

Il Decreto Legge approvato dal Governo in data 03/12/2021 si pone certamente degli obbiettivi nobili: da un lato mira a contrastare gli episodi di violenza di genere e domestica, commessi per lo più a danno delle donne, limitando ed inasprendo l’applicazione di taluni istituti e, dall’altro lato, cerca di assicurare maggior protezione alle vittime sin dalla fase delle indagini preliminari, introducendo sistemi di vigilanza dinamica e concedendo delle provvisionali anticipate.

Tuttavia, occorre sempre assicurare un bilanciamento tra gli interessi ed i diritti di ciascuna Parte, evitando che l’orientamento sempre più cautelativo del nostro ordinamento possa comprimere i diritti dell’indagato/imputato, ai quali vanno riservati i giusti spazi e tempi.

Non resta che attendere le successive evoluzioni del Decreto Legge che deve passare al vaglio del Parlamento. 

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