Pubblicato il 17/12/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Nuovo Decreto Legge contro la violenza sulle donne.
Introduzione.
A causa del
forte incremento degli omicidi e delle violenze nei confronti delle donne
(basti pensare che dall’inizio del 2021 sono 109 le donne vittime di violenza),
il Governo ha ritenuto di introdurre un nuovo
Disegno di Legge, approvato in Parlamento il 03/12/2021, contenente misure di protezione
e prevenzione contro la violenza sulle donne.
L’obbiettivo
dell’esecutivo è chiaro: rafforzare la prevenzione dei delitti e, al tempo
stesso, la protezione delle vittime sin dal primo momento della denuncia.
Le precedenti
riforme.
Il Decreto Legge
appena approvato dal Governo è solo l’ultimo di una serie di disposizioni che,
negli anni, sono state introdotte per contrastare il fenomeno della violenza
sulle donne.
In questa sede
vale la pena menzionare la Legge sul femminicidio (L. 119/2013) e il più
recente Codice Rosso (L. 69/2019).
La Legge n.
119/2013 in materia di femminicidio ha introdotto una specifica circostanza
aggravante applicabile nel caso in cui si proceda per il reato di stalking o di
violenza di qualsiasi tipo, come percosse, lesioni, maltrattamenti finanche
violenza sessuale, e qualora il fatto reato sia stato commesso ai danni di una donna incinta ovvero nei confronti di persona della quale
il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, oppure colui che al reo è o è stato legato da relazione
affettiva, anche senza convivenza.
La Legge n.
69/2019, forse più nota come Codice Rosso,
ha, invece, inasprito le pene per alcuni dei delitti commessi con violenza alla
persona, ha rimodulato alcune aggravanti e introdotto nuove fattispecie di
reato.
Ha altresì
modificato il codice di rito introducendo nuove norme atte a velocizzare
l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale
adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Accodandosi alle
sopramenzionate riforme, il neo DDL,
nell’ottica di assicurare maggior protezione alle vittime nella fase delle
indagini preliminari, ha introdotto ulteriori novità normative volte, per lo
più, ad inasprire notevolmente la disciplina applicabile qualora si proceda per
una fattispecie di reato rientrante nel catalogo dei delitti commessi con
violenza nei confronti delle donne e sottoponendo, al tempo stesso, a rigide
regole la concessione dei classici benefici di legge.
Arresto
obbligatorio, fermo e misure cautelari.
Il DDL concede
al PM la possibilità di procedere con il fermo in presenza di gravi indizi
che facciano presuppore la commissione di delitti previsti dal Codice Rosso e
che facciano temere che vi sia un concreto pericolo per l’incolumità della
vittima.
E’ stato altresì
introdotto l’obbligo di arresto in flagranza dell’indagato in caso di
violazione del divieto di avvicinamento alla vittima al quale dovrà seguire
l’adozione di una misura cautelare coercitiva che scongiuri il pericolo di
reiterazione del reato.
Fermo restando che la piaga
della violenza sulle donne deve essere ad ogni costo fermata, desta qualche
perplessità in punto di diritto la circostanza che, all’arresto in flagranza
dell’indagato debba naturalmente, o meglio, automaticamente seguire
l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, ritenendo sempre sussistente
un pericolo di reiterazione del fatto reato. Sarebbe più opportuno prevedere
l’applicazione di una misura cautelare solo qualora sussistano i requisiti
applicativi (gravi indizi di colpevolezza, assenza di causa di estinzione del
reato, di non punibilità e si proceda per un reato punito con la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni) e almeno
una delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento della prova, pericolo di
fuga e di reiterazione del reato) che dovrebbero essere sempre valutate nel
caso concreto e non presumere la loro esistenza alla luce del reato per il
quale si procede.
Braccialetto
elettronico e vigilanza dinamica.
Altra novità
introdotta dal neo DDL riguarda l’uso
del braccialetto elettronico; nello specifico, l’esecutivo ha stabilito
che si debba ricorrere a tale dispositivo sia per operare un controllo più
rigoroso dell’indagato sottoposto agli arresti domiciliari, sia per monitorare
il rispetto del divieto di avvicinamento alla vittima.
Qualora l’indagato
rifiuti l’uso di tale dispositivo potrà essere applicata una misura cautelare
più restrittiva, mentre la manomissione dello stesso comporta l’immediata
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Altro punto
cardine del DDL oggetto del presente articolo è rappresentato dalla previsione
di una vigilanza dinamica: nell’ottica di assicurare maggior
protezione delle vittime già nella fase delle indagini preliminari, la PG dovrà
comunicare al Prefetto le potenziali situazioni di pericolo derivanti dal caso
di specie, così da poter attivare una vigilanza dinamica che possa assicurare
una maggior tutela alla persona offesa dal reato.
Anche in questo
caso emergono delle criticità: ad oggi l’utilizzo del braccialetto elettronico
è estremamente limitato a causa dello scarsissimo numero degli stessi, caratterizzati
da alti costi di produzione; perciò, saranno certamente necessari più fondi che
possano finanziare una maggiore produzione di tale strumento che dovrà essere
in grado di soddisfare l’altissima domanda. Inoltre, potrebbe apparire
sproporzionata la previsione per cui, in caso di manomissione di tale
strumento, il soggetto indagato debba essere immediatamente sottoposto a
custodia cautelare.
Non si dovrebbe
abbandonare il principio secondo cui la custodia cautelare deve essere applicata
solo laddove tutte le altre misure cautelari, anche tra di loro cumulate, non
siano in grado di soddisfare l’esigenza in essere nel caso concreto.
Con specifico riguardo,
invece, alle misure di vigilanza dinamica, anche tale previsione potrebbe
risultare di difficile applicazione considerando i mezzi e le risorse
necessarie per la realizzazione.
La sospensione
condizionale della pena.
Il Disegno di
Legge ha, inoltre, introdotto delle importanti novità in materia di sospensione
condizionale della pena, prevedendo, nello specifico, che, qualora si proceda
per uno dei reati indicati nel DDL, la concessione di tale beneficio dovrà
essere subordinata alla frequenza di un corso di formazione. Ma non è
tutto, poiché, colui che, accettando di frequentarli, si assenta senza motivo
dagli stessi, si vedrà revocata la sospensione condizionale della pena.
L’intento
dell’esecutivo è chiaro: sensibilizzare al massimo coloro i quali si rendono
autori di reati di violenza sulle donne.
L’intenzione è certamente positiva
a parere di chi scrive, tuttavia, prevedere la non concessione o la revoca di
un beneficio di legge previsto e disciplinato dal nostro codice alla scelta di
partecipare o meno ad un corso di formazione, può destare qualche perplessità.
Provvisionale in
favore delle vittime.
Altra principale
novità prevista dal Decreto Legge, riguarda la concessione di una provvisionale
anticipata in favore delle vittime; a fronte dell’indigenza economica spesso
patita dalle vittime di violenza, che di frequente inibisce le stesse a
sporgere denuncia – querela, il Governo ha introdotto una provvisionale
anticipata per i gravi delitti in tema di violenza di genere e domestica
destinata alla persona offesa e da imputare poi all’indennizzo.
Tale previsione
sembra essere la più problematica e ricca di criticità: in primo luogo non è
chiaro se tale provvisionale venga disposta ex
ufficio o debba essere richiesta espressamente dalla parte e, in tal caso, se
l’eventuale richiesta venga in qualche modo sottoposta al preventivo controllo
della situazione economico-patrimoniale del soggetto richiedente.
In secondo
luogo, non si comprende alla luce di quali parametri o criteri venga
quantificata la provvisionale anticipata o se la stessa venga disposta in
misura proporzionale rispetto alla provvisionale che si prevede di disporre al
termine del giudizio di primo grado (in tal caso è lecito domandarsi se sia
possibile prevedere, già nella fase delle indagini preliminari, l’ammontare di
una provvisionale che, tradizionalmente, viene quantificata all’esito del
giudizio di primo grado).
A parere di chi
scrive, le problematiche sopracitate appaiono, tuttavia, secondarie rispetto
all’evidente contrasto di tale previsione con la presunzione di non colpevolezza;
nello specifico, anticipare la concessione di una parte della provvisionale rischia
di essere letta come un’anticipazione dell’esito del procedimento, laddove si
presume già colpevole il soggetto indagato senza che lo stesso abbia potuto
esercitare a pieno il suo diritto di difesa.
Conclusioni.
Il Decreto Legge
approvato dal Governo in data 03/12/2021 si pone certamente degli obbiettivi
nobili: da un lato mira a contrastare gli episodi di violenza di genere e
domestica, commessi per lo più a danno delle donne, limitando ed inasprendo
l’applicazione di taluni istituti e, dall’altro lato, cerca di assicurare
maggior protezione alle vittime sin dalla fase delle indagini preliminari,
introducendo sistemi di vigilanza dinamica e concedendo delle provvisionali
anticipate.
Tuttavia, occorre
sempre assicurare un bilanciamento tra gli interessi ed i diritti di ciascuna Parte,
evitando che l’orientamento sempre più cautelativo del nostro ordinamento possa
comprimere i diritti dell’indagato/imputato, ai quali vanno riservati i giusti
spazi e tempi.
Non resta che attendere le successive evoluzioni
del Decreto Legge che deve passare al vaglio del Parlamento.