News

Pubblicato il 02/12/2021

La Corte di Cassazione sull’applicazione retroattiva dell’istituto dell’improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Prima pronuncia della Cassazione sull'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p.. 

La Corte di Cassazione sull’applicazione retroattiva dell’istituto dell’improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.

Nella precedente news avevamo auspicato, non nell’immediato ovviamente, un possibile intervento della Corte Costituzionale a proposito dell’applicazione retroattiva dell’istituto della improcedibilità.

Con l’ordinanza n. 43883/2021, emessa in data 19 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha cercato di sciogliere i moltissimi dubbi in materia di legittimità costituzionale del neo art. 344 bis c.p.p.; in particolare, nella precedente pubblicazione, intitolata “Riforma Cartabia: l’improcedibilità dell’azione penale prevista dall’art. 344 bis c.p.p. è norma di natura processuale o sostanziale?” ci si era domandati se l’istituto dell’improcedibilità, introdotto dalla art. 2 della Legge 134/2021, potesse essere applicato retroattivamente rispetto al limite temporale tassativamente previsto dalla Riforma ed individuato per i fatti commessi a far data dal 01 gennaio 2020.

L’art. 344 bis c.p.p.: una norma processuale ad effetti sostanziali

Il dibattito, circa la possibilità di applicare retroattivamente l’istituto disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p., ruota attorno alla natura della norma in esame.

Nel precedente articolo è stata diffusamente trattata la problematica oggetto della presente pubblicazione, ma, ciò nonostante, sarà comunque necessario operare qualche richiamo in questa sede.

A livello generale, è doveroso precisare che la possibilità di applicare retroattivamente la legge penale dipende dalla natura della norma; in particolare, se si tratta di regole processuali, ossia norme che si limitano a scandire i tempi processuali senza intaccare le garanzie fondamentali, vige il principio dell’irretroattività (tempus regit actum); al contrario, se si tratta di una norma sostanziale che delinea l’area dell’illecito penale, andando ad includere i requisiti costitutivi del reato, le condizioni di punibilità e le relative conseguenze penali, la retroattività è possibile qualora nel caso concreto si debba applicare una legge penale più favorevole.

Ciò premesso, il neo art. 344 bis c.p.p., è ostentato quale norma processuale, ma le prime riflessioni degli studiosi di diritto hanno evidenziato come, in concreto, tale istituto abbia degli evidenti effetti sostanziali, poiché incide direttamente sulla punibilità: se il processo termina dopo due anni in Appello, l’imputato non può più essere condannato/assolto.

Pertanto, l’istituto dell’improcedibilità, alla luce delle caratteristiche e degli effetti che produce, dovrebbe essere inquadrato come uno strumento altamente ibrido, non già solo processuale, bensì anche, e soprattutto, sostanziale.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Come detto, l’ipotesi dell’improcedibilità come istituto ibrido (dalle vesti processuali ma con effetti sostanziali) applicabile retroattivamente, indipendentemente dal termine tassativamente individuato dalla Riforma Cartabia per i fatti commessi a far data dal 1 gennaio 2020, sembrava farsi strada tra gli studiosi del diritto.

Tuttavia, con l’ordinanza n. 43883/2021, emessa in data 19 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione piuttosto drastica in materia; nello specifico, i Giudici di legittimità hanno chiarito che “è pur vero che la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) nel suo complesso è destinata a coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali. Tuttavia, occorre verificare se queste ultime siano o non siano coerenti con la funzione assegnata dall’ordinamento all’istituto del quale si tratta e con gli interessi protetti, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (…). Orbene, la modulazione del regime transitorio previsto dalla legge 134/2021 può ben correlarsi non solo all’esigenza di coordinamento con l’impianto delle precedenti riforme (e in particolare, con le modifiche di cui alla legge n. 3 del 2019, che giustifica la limitata retroattività ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, ovvero il termine previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno disposto la sospensione del termine prescrizionale nei giudizi di impugnazione), ma anche alla necessità di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radicalmente innovativo, sicché ha la sua ragionevolezza la previsione di un periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. (…). L’impossibilità di far valere l’improcedibilità per i reati commessi prima del 1 gennaio 2020 trova il suo ragionevole fondamento nella circostanza che per tali reati non opera la normativa citata dalla legge n. 3/2019, relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado, per cui non può ritenersi che vi sia una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti che si trovano nella medesima situazione”.

In altri termini, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza esaminata, ha escluso la possibilità di applicare retroattivamente l’istituto dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis c.p.p., poiché la previsione di un regime transitorio, come quello introdotto dalla Riforma Cartabia, è considerata necessaria per permettere un coordinamento con la riforma introdotta con la legge n. 3/2019 in materia di sospensione dei termini di impugnazione, e per consentire, al tempo stesso, un’adeguata ed attenta organizzazione degli uffici giudiziari attraverso una graduale introduzione di tale istituto.

Conclusioni.

Con l’ordinanza n. 43883/2021 del 19 novembre 2021, i Giudici i legittimità hanno cercato di dirimere una delle questioni maggiormente dibattute nell’ambito della Riforma del processo penale e relativa alla possibilità di far agire retroattivamente l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p..

La Cassazione ha ritenuto di dover escludere tale possibilità, poiché la previsione del termine tassativo del 01 gennaio 2020 permette all’attuale Riforma Cartabia non solo di coordinarsi con la precedente Riforma Bonafede, ma consente altresì agli uffici giudiziari di organizzarsi al meglio in vista delle prime applicazioni di questo istituto.

Nonostante la posizione assunta dai Giudici di legittimità non sembri lasciare spazio ad orientamenti opposti, non è possibile escludere allo stato un futuro intervento della Corte Costituzionale che potrebbero ribaltare quella che, per il momento, sembra essere l’opinione prevalente. 

Ricerca
Notizie Recenti
© Avvocato Francesco Montesano
Patrocinante in Cassazione
Via Padre Reginaldo Giuliani 4, 20090 Monza (MB)
Telefono: 039.324784
Email: info@avvocatomontesano.it
P.I: 02505900965  - Privacy - Cookie 
realizzato da 02Lab