Pubblicato il 02/12/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Prima pronuncia della Cassazione sull'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p..
Nella
precedente news avevamo auspicato, non nell’immediato ovviamente, un possibile
intervento della Corte Costituzionale a proposito dell’applicazione retroattiva
dell’istituto della improcedibilità.
Con l’ordinanza
n. 43883/2021, emessa in data 19 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha
cercato di sciogliere i moltissimi dubbi in materia di legittimità
costituzionale del neo art. 344 bis c.p.p.; in particolare, nella
precedente pubblicazione, intitolata “Riforma Cartabia: l’improcedibilità dell’azione
penale prevista dall’art. 344 bis c.p.p. è norma di natura processuale o
sostanziale?” ci si era domandati se l’istituto dell’improcedibilità, introdotto
dalla art. 2 della Legge 134/2021, potesse essere applicato retroattivamente
rispetto al limite temporale tassativamente previsto dalla Riforma ed
individuato per i fatti commessi a far data dal 01 gennaio 2020.
L’art.
344 bis c.p.p.: una norma processuale ad effetti sostanziali
Il dibattito,
circa la possibilità di applicare retroattivamente l’istituto disciplinato dall’art.
344 bis c.p.p., ruota attorno alla natura della norma in esame.
Nel precedente articolo
è stata diffusamente trattata la problematica oggetto della presente
pubblicazione, ma, ciò nonostante, sarà comunque necessario operare qualche
richiamo in questa sede.
A livello
generale, è doveroso precisare che la possibilità di applicare retroattivamente
la legge penale dipende dalla natura della norma; in particolare, se si tratta
di regole processuali, ossia norme che si limitano a scandire i tempi
processuali senza intaccare le garanzie fondamentali, vige il principio
dell’irretroattività (tempus regit actum); al contrario, se si tratta di una norma
sostanziale che delinea l’area dell’illecito penale, andando ad includere i
requisiti costitutivi del reato, le condizioni di punibilità e le relative
conseguenze penali, la retroattività è possibile qualora nel caso concreto si
debba applicare una legge penale più favorevole.
Ciò premesso,
il neo art. 344 bis c.p.p., è ostentato quale
norma processuale, ma le prime riflessioni degli studiosi di diritto hanno
evidenziato come, in concreto, tale istituto abbia degli evidenti effetti
sostanziali, poiché incide direttamente sulla punibilità: se il processo
termina dopo due anni in Appello, l’imputato non può più essere condannato/assolto.
Pertanto,
l’istituto dell’improcedibilità, alla luce delle caratteristiche e degli
effetti che produce, dovrebbe essere inquadrato come uno strumento altamente
ibrido, non già solo processuale, bensì anche, e soprattutto, sostanziale.
L’ordinanza
della Corte di Cassazione
Come detto, l’ipotesi
dell’improcedibilità come istituto ibrido (dalle vesti processuali ma con
effetti sostanziali) applicabile retroattivamente, indipendentemente dal
termine tassativamente individuato dalla Riforma Cartabia per i fatti commessi a
far data dal 1 gennaio 2020, sembrava farsi strada tra gli studiosi del diritto.
Tuttavia, con
l’ordinanza n. 43883/2021, emessa in data 19 novembre 2021, la Corte di
Cassazione ha assunto una posizione piuttosto drastica in materia; nello
specifico, i Giudici di legittimità hanno chiarito che “è pur vero che la
garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) nel suo
complesso è destinata a coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme
processuali. Tuttavia, occorre verificare se queste ultime siano o non siano
coerenti con la funzione assegnata dall’ordinamento all’istituto del quale si
tratta e con gli interessi protetti, come affermato da tempo dalla Corte
Costituzionale (…). Orbene, la modulazione del regime transitorio previsto
dalla legge 134/2021 può ben correlarsi non solo all’esigenza di coordinamento
con l’impianto delle precedenti riforme (e in particolare, con le modifiche di
cui alla legge n. 3 del 2019, che giustifica la limitata retroattività ai reati
commessi a far data dal 1 gennaio 2020, ovvero il termine previsto per
l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno disposto la sospensione del
termine prescrizionale nei giudizi di impugnazione), ma anche alla necessità di
introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radicalmente
innovativo, sicché ha la sua ragionevolezza la previsione di un periodo
finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.
(…). L’impossibilità di far valere l’improcedibilità per i reati commessi prima
del 1 gennaio 2020 trova il suo ragionevole fondamento nella circostanza che
per tali reati non opera la normativa citata dalla legge n. 3/2019, relativa
alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado,
per cui non può ritenersi che vi sia una disparità di trattamento
ingiustificata tra soggetti che si trovano nella medesima situazione”.
In altri
termini, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza esaminata, ha escluso la
possibilità di applicare retroattivamente l’istituto dell’improcedibilità di
cui all’art. 344 bis c.p.p., poiché la previsione di un regime
transitorio, come quello introdotto dalla Riforma Cartabia, è considerata necessaria
per permettere un coordinamento con la riforma introdotta con la legge n.
3/2019 in materia di sospensione dei termini di impugnazione, e per consentire,
al tempo stesso, un’adeguata ed attenta organizzazione degli uffici giudiziari
attraverso una graduale introduzione di tale istituto.
Conclusioni.
Con l’ordinanza
n. 43883/2021 del 19 novembre 2021, i Giudici i legittimità hanno cercato di
dirimere una delle questioni maggiormente dibattute nell’ambito della Riforma
del processo penale e relativa alla possibilità di far agire retroattivamente
l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p..
La Cassazione ha
ritenuto di dover escludere tale possibilità, poiché la previsione del termine
tassativo del 01 gennaio 2020 permette all’attuale Riforma Cartabia non solo di
coordinarsi con la precedente Riforma Bonafede, ma consente altresì agli uffici
giudiziari di organizzarsi al meglio in vista delle prime applicazioni di
questo istituto.
Nonostante la
posizione assunta dai Giudici di legittimità non sembri lasciare spazio ad
orientamenti opposti, non è possibile escludere allo stato un futuro intervento
della Corte Costituzionale che potrebbero ribaltare quella che, per il momento,
sembra essere l’opinione prevalente.