Pubblicato il 28/10/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Analisi e commento della parte della Riforma Cartabia che introduce modifiche al regime delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi.
Introduzione.
La Riforma
Cartabia, muovendosi nell’ottica di un superamento della carcerazione breve,
sistema rivelatosi in concreto inefficace e a tratti criminogeno, ha
individuato nell’art.1 comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134 i principi e
i criteri direttivi cui dovranno attenersi i Decreti legislativi da emanarsi
entro 1 anno che andranno a modificare il complesso di disposizioni in materia
di pene sostitutive.
La Riforma incide,
da un lato, sui limiti edittali di pena applicabili per le sanzioni sostitutive,
estendendoli da 2 a 4 anni, e, dall’altro, prevedendo l’impossibilità di
sospendere le sanzioni sostitutive.
E’ stato,
altresì, modificato il pacchetto delle misure applicabili, escludendo dal
novero delle sanzioni sostitutive la semidetenzione e la libertà controllata –
entrambe di scarsissima applicazione – introducendo di contro le misure della
semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità.
Sulla scorta di
quanto previsto dall’art. 1 comma 17, lett.) c, al Giudice viene attribuita
ampia discrezionalità nella sostituzione delle pene detentive brevi,
incentrando la valutazione prognostica sulle potenzialità rieducative della
misura e sulla loro efficacia dissuasiva rispetto alla commissione di ulteriori
reati.
La Riforma è
intervenuta anche in materia di revoca, introducendo un regime più flessibile
rispetto a quello attuale, disponendo che la revoca della sanzione sostituiva
possa avvenire solo a fronte di una mancata esecuzione della misura o
inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni, prevedendo al contempo la
facoltà di convertire il residuo di pena in pena detentiva oppure in altra e
diversa pena sostituiva.
Semilibertà e detenzione domiciliare
Al netto delle
modifiche introdotte dalla Riforma, gli istituti in esame potranno sostituire una
pena detentiva non superiore a 4 anni, irrogabile nell’ambito di un giudizio
ordinario o a seguito di patteggiamento.
Lavoro
di pubblica utilità
Qualora il
Giudice ritenga di dover determinare la pena detentiva nel limite di 3 anni, la
stessa può essere sostituita con i lavori di pubblica utilità, i quali, oltre a
dover conservare la medesima durata della pena sostituita, possono essere
disposti dal Giudice (in sede di Giudizio ordinario, patteggiamento o decreto
penale di condanna), fatta salva l’opposizione del condannato; è, infatti, la
non opposizione dell’imputato a rappresentare la principale novità della
Riforma in materia di lavori di pubblica utilità.
Inoltre, nell’ipotesi
di emissione del decreto penale di condanna o in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, unitamente al risarcimento del danno ovvero l’eliminazione delle
conseguenze dannose del reato (ove possibili), comporterà la revoca della confisca
che sia stata eventualmente disposta, salvo i casi di confisca obbligatoria.
Conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria
Per quanto
riguarda la conversione della pena detentiva fino ad 1 anno in pena pecuniaria,
la Riforma ha stabilito che il valore giornaliero non debba essere superiore alla
somma di € 2.500,00 senza peraltro stabilire una somma minima e di € 250,00 in
caso di decreto penale di condanna (consentendo, quindi, al Giudice di adeguare
discrezionalmente la commisurazione della pena pecuniaria convertita alle
condizioni economiche e di vita dell’imputato).
Conclusioni
La Riforma
Cartabia, in materia di pene sostitutive di pene detentive brevi, si pone
quindi come principale obbiettivo quello di rinvigorire il sistema
sanzionatorio, estendendo l’ambito di applicazione di tali misure e limitando,
di conseguenza, le carcerazioni brevi, ritenute inefficaci, de socializzanti e
criminogene.
Tuttavia, a
parere di chi scrive risulta difficile comprendere la ragione per la quale sia
stato escluso dalla rosa delle misure sostitutive l’affidamento in prova ai
Servizi Sociali che, rispetto alla semidetenzione e alla detenzione
domiciliare, è certamente rispondente al principio della rieducazione della
pena; resta, quindi, immutato il suo regime applicativo limitato alla sola fase
esecutiva della pena.
Altro punto
oscuro è rappresentato dalla scelta del Legislatore di limitare l’applicazione
delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al solo
rito ordinario o a seguito di patteggiamento, escludendo tale possibilità in
caso di giudizio abbreviato o immediato.
Infine,
risultano attualmente inesistenti delle solide e chiare linee guida che
consentano al Giudice di operare una valutazione prognostica sulle potenzialità
rieducative e sull’efficacia dissuasiva delle misure.
Non resta che
attendere come il Governo strutturerà la concreta attuazione delle previsioni
contenute nella Riforma, così da sciogliere i dubbi sollevati in vista di
applicazioni pratiche della disciplina che facciano da apripista.