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Pubblicato il 28/10/2021

Riforma Cartabia:le sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Analisi e commento della parte della Riforma Cartabia che introduce modifiche al regime delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi.

Riforma Cartabia:le sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi

Introduzione.

La Riforma Cartabia, muovendosi nell’ottica di un superamento della carcerazione breve, sistema rivelatosi in concreto inefficace e a tratti criminogeno, ha individuato nell’art.1 comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134 i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi i Decreti legislativi da emanarsi entro 1 anno che andranno a modificare il complesso di disposizioni in materia di pene sostitutive.

La Riforma incide, da un lato, sui limiti edittali di pena applicabili per le sanzioni sostitutive, estendendoli da 2 a 4 anni, e, dall’altro, prevedendo l’impossibilità di sospendere le sanzioni sostitutive.

E’ stato, altresì, modificato il pacchetto delle misure applicabili, escludendo dal novero delle sanzioni sostitutive la semidetenzione e la libertà controllata – entrambe di scarsissima applicazione – introducendo di contro le misure della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità.

Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 17, lett.) c, al Giudice viene attribuita ampia discrezionalità nella sostituzione delle pene detentive brevi, incentrando la valutazione prognostica sulle potenzialità rieducative della misura e sulla loro efficacia dissuasiva rispetto alla commissione di ulteriori reati.

La Riforma è intervenuta anche in materia di revoca, introducendo un regime più flessibile rispetto a quello attuale, disponendo che la revoca della sanzione sostituiva possa avvenire solo a fronte di una mancata esecuzione della misura o inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni, prevedendo al contempo la facoltà di convertire il residuo di pena in pena detentiva oppure in altra e diversa pena sostituiva. 

 Semilibertà e detenzione domiciliare

Al netto delle modifiche introdotte dalla Riforma, gli istituti in esame potranno sostituire una pena detentiva non superiore a 4 anni, irrogabile nell’ambito di un giudizio ordinario o a seguito di  patteggiamento.

Lavoro di pubblica utilità

Qualora il Giudice ritenga di dover determinare la pena detentiva nel limite di 3 anni, la stessa può essere sostituita con i lavori di pubblica utilità, i quali, oltre a dover conservare la medesima durata della pena sostituita, possono essere disposti dal Giudice (in sede di Giudizio ordinario, patteggiamento o decreto penale di condanna), fatta salva l’opposizione del condannato; è, infatti, la non opposizione dell’imputato a rappresentare la principale novità della Riforma in materia di lavori di pubblica utilità.

Inoltre, nell’ipotesi di emissione del decreto penale di condanna o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, unitamente al risarcimento del danno ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ove possibili), comporterà la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta, salvo i casi di confisca obbligatoria.

Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria

Per quanto riguarda la conversione della pena detentiva fino ad 1 anno in pena pecuniaria, la Riforma ha stabilito che il valore giornaliero non debba essere superiore alla somma di € 2.500,00 senza peraltro stabilire una somma minima e di € 250,00 in caso di decreto penale di condanna (consentendo, quindi, al Giudice di adeguare discrezionalmente la commisurazione della pena pecuniaria convertita alle condizioni economiche e di vita dell’imputato).

Conclusioni

La Riforma Cartabia, in materia di pene sostitutive di pene detentive brevi, si pone quindi come principale obbiettivo quello di rinvigorire il sistema sanzionatorio, estendendo l’ambito di applicazione di tali misure e limitando, di conseguenza, le carcerazioni brevi, ritenute inefficaci, de socializzanti e criminogene.

Tuttavia, a parere di chi scrive risulta difficile comprendere la ragione per la quale sia stato escluso dalla rosa delle misure sostitutive l’affidamento in prova ai Servizi Sociali che, rispetto alla semidetenzione e alla detenzione domiciliare, è certamente rispondente al principio della rieducazione della pena; resta, quindi, immutato il suo regime applicativo limitato alla sola fase esecutiva della pena.

Altro punto oscuro è rappresentato dalla scelta del Legislatore di limitare l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al solo rito ordinario o a seguito di patteggiamento, escludendo tale possibilità in caso di giudizio abbreviato o immediato.

Infine, risultano attualmente inesistenti delle solide e chiare linee guida che consentano al Giudice di operare una valutazione prognostica sulle potenzialità rieducative e sull’efficacia dissuasiva delle misure.

Non resta che attendere come il Governo strutturerà la concreta attuazione delle previsioni contenute nella Riforma, così da sciogliere i dubbi sollevati in vista di applicazioni pratiche della disciplina che facciano da apripista.

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