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Pubblicato il 20/10/2021

Riforma Cartabia: dal 19 ottobre 2021 immediatamente operative anche le norme che estendono l'applicazione del Codice Rosso alle vittime di tentato omicidio e dei delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Cominciano ad applicarsi le prime norme contenute nella Riforma Cartabia. 

Riforma Cartabia: dal 19 ottobre 2021 immediatamente operative anche le norme che estendono l'applicazione del Codice Rosso alle vittime di tentato omicidio e dei delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Introduzione.

A partire dal 19 ottobre 2021 sono entrate in vigore nel nostro ordinamento le prime disposizioni introdotte attraverso la discussa Riforma Cartabia.

Il primo blocco di norme che fanno capolino nel panorama giuridico italiano è contenuto nell’art. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134, i cui commi 11, 12 e 13 estendono la portata applicativa di alcune norme già introdotte nel nostro ordinamento dal Codice Rosso (l. 69/2019) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, di violenza domestica e di genere già contemplate dalla legge n. 69/2019.

L’art. 2 comma 11 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.

Nello specifico, l’art. 2 comma 11 della l.134/2021 estende alle appena citate fattispecie di reato le seguenti disposizioni:

      I.          L’art. 90- ter c.p.p. e l’art. 659, comma 1-bis c.p.p.: entrambe le norme prevedono degli oneri informativi a tutela della persona offesa; nello specifico, l’art. 90-ter c.p.p., statuisce che venga comunicata alla P.O., anche qualora la stessa non ne abbia fatto espressa richiesta, e al difensore, se nominato, con l'ausilio della polizia giudiziaria, l’evasione e la scarcerazione dell'imputato o del condannato, mentre la disposizione di cui all’art. 659, comma 1-bis c.p.p. prevede la comunicazione, a cura del pubblico ministero, attraverso la polizia giudiziaria, dei provvedimenti del giudice di sorveglianza con cui è disposta la scarcerazione del condannato alla persona offesa e al difensore eventualmente nominato. La Riforma Cartabia, tuttavia, resta silente rispetto alla necessità di comunicare o meno alla P.O. e al suo difensore eventuali benefici di cui abbia, in situazioni non ostative, usufruito l'autore dei reati de quibus nel corso dell'esecuzione penale, perdendo l’occasione di colmare un vuoto informativo pre-esistente rispetto alla Novella;

    II.          L’art. 362 comma 1-ter c.p.p.: il PM, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza salvo che ricorrano imprescindibili esigenze di tutela del minore di 18 anni, della riservatezza delle indagini o a fronte della necessità di tutelare la persona offesa. Si tratta di una disposizione che, seppur estesa ad ulteriori fattispecie di reato, conserva le originare criticità rappresentate dall’assenza di una sanzione che intervenga qualora la Procura non rispetti il termine di 3 giorni individuato dal Legislatore; in effetti, l’assenza di una previsione sanzionatoria e la scelta di rinnovare tale mancanza attraverso la Riforma Cartabia rischiano di vanificare gli intenti ammirevoli della disciplina che anima il Codice Rosso, lasciando di fatto alle Procure la facoltà di rispettare o meno i termini introdotti dal Legislatore.  

  1. L'art. 370 comma 2-bis c.p.p.: la PG deve procedere, senza ritardo nel compimento di atti di indagine delegati dal pubblico ministero e trasmettere, sempre senza ritardo, allo stesso la documentazione dell'attività espletata. Anche in questo caso emergono delle evidenti criticità legate alla scelta del linguaggio utilizzato dal Legislatore rappresentate dall’espressione “senza ritardo”; sul punto la Riforma non chiarisce né quantifica il “senza ritardo” con il, quale la PG è chiamata ad attivarsi, lasciandosi sfuggire un’altra occasione per rendere più efficiente la disciplina in esame.

Le disposizioni appena citate, il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla Riforma del Processo Penale, mirano a garantire una celere progressione del procedimento attraverso un'accelerazione delle attività di indagine affinché il PM possa, ove necessario, assumere tempestivamente determinazioni a protezione delle vittime.

Si tratta di previsioni senz'altro necessarie per perseguire gli obbiettivi di celerità ed efficienza individuati dalla Riforma con il rischio, però, che, possano in qualche modo minare il diritto di difesa, sacrificando quella completezza dell'accertamento che dovrebbe essere propria della fase delle indagini preliminari e che è indispensabile in vista di provvedimenti limitativi, in modo più o meno severo, della libertà personale.

L’art. 2 comma 12 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.

Il comma 12 dell’art. 2 della l.134/2021 estende alle fattispecie di tentato omicidio e ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata la disposizione di cui all’art. 64-bis disp. att. c.p.p..

La norma appena citata statuisce che determinati provvedimenti penali che definiscono diverse fasi procedimentali devono essere trasmessi, senza ritardo, in copia, al giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti che riguardano le dinamiche familiari cui possono essere connessi, quali ad esempio cause di separazione personale dei coniugi, o relative ai figli minori o all'esercizio della responsabilità genitoriale.
I provvedimenti in questione sono l'ordinanza che applica, sostituisce o revoca le misure cautelari personali, stante il presupposto della gravità indiziaria e le esigenze cautelari che ne possono giustificare l'irrogazione e la permanenza, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, indicativo della determinazione del PM all'esercizio dell'azione penale, il provvedimento di archiviazione, indicativo del venir meno della notitia criminis, nonché le diverse sentenze che possono essere emesse nei confronti di una delle parti.

Tuttavia, se da un lato gli appena citati provvedimenti consentono alle parti di introdurre nel giudizio civile quanto dovesse risultare favorevole o sfavorevole rispetto alla propria posizione, dall’altro lato non si può escludere il rischio che gli stessi possano essere utilizzati in modo strumentale per cercare di corroborare illegittimamente le pretese civilistiche.

L’art. 2 comma 13 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.

Le già menzionate fattispecie di tentato omicidio e dei delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata rientrano, grazie alla Riforma del Processo penale – art. 2 comma 13 della l.134/2021, nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 165 c.p.p..

Tale norma impone che l'applicazione della sospensione condizionale della pena resti subordinata ad uno speciale regime riparatorio consistente nella partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati per questi reati.

Si tratta di una previsione tutt’altro che secondaria nella quale è possibile riscontrare e considerare la complessità delle condotte criminali in questione, l’utilità di interventi multidisciplinari in ambito psicologico, la necessità di intervenire non solo con la repressione delle condotte illecite ma anche con la prevenzione di ulteriori comportamenti violenti nei confronti di chi è portato ad assumere atteggiamenti violenti e aggressivi nei rapporti interpersonali.

Conclusioni

Il 19 ottobre 2021 è entrato in vigore il primo pacchetto di norme contenuto nel vasto progetto della Ministra Cartabia, volto a riformare il Processo penale in termini di efficienza e celerità.

In particolare, l’art. 2 commi 11, 12, e 13 della l.134/2021 hanno esteso l’ambito di applicazione di alcune norme introdotte nel nostro ordinamento dal Codice Rosso – l.69/2019, alle fattispecie di reato di omicidio tentato e ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata.

Le novità, tuttavia, hanno lasciato sopravvivere diversi vuoti normativi già presenti nella disciplina, che potevano essere agevolmente colmati proprio in occasione della Riforma stessa.

Non resta che farsi spettatori di quelle che saranno le conseguenze e gli effetti, positivi o negativi, delle nuove disposizioni che da qualche ora sono entrate a far parte a tutti gli effetti del nostro ordinamento. 

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