Pubblicato il 20/10/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Cominciano ad applicarsi le prime norme contenute nella Riforma Cartabia.
Introduzione.
A partire dal 19
ottobre 2021 sono entrate in vigore nel nostro ordinamento le prime
disposizioni introdotte attraverso la discussa Riforma Cartabia.
Il primo blocco di norme che
fanno capolino nel panorama giuridico italiano è contenuto nell’art. 2 della
legge 27 settembre 2021, n. 134, i cui commi 11, 12 e 13 estendono la portata
applicativa di alcune norme già introdotte nel nostro ordinamento dal Codice
Rosso (l. 69/2019) alle vittime di tentato omicidio e alle vittime di delitti,
in forma tentata, di violenza domestica e di genere già contemplate dalla legge
n. 69/2019.
L’art.
2 comma 11 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.
Nello specifico,
l’art. 2 comma 11 della l.134/2021 estende alle appena citate fattispecie di
reato le seguenti disposizioni:
I.
L’art. 90- ter c.p.p. e l’art. 659, comma 1-bis c.p.p.: entrambe le norme
prevedono degli oneri informativi a tutela della persona offesa; nello specifico, l’art. 90-ter c.p.p.,
statuisce che venga comunicata alla P.O., anche qualora la stessa non ne abbia
fatto espressa richiesta, e al difensore, se nominato, con l'ausilio della
polizia giudiziaria, l’evasione e la scarcerazione dell'imputato o del
condannato, mentre la disposizione di cui all’art. 659, comma 1-bis c.p.p. prevede la comunicazione, a
cura del pubblico ministero, attraverso la polizia giudiziaria, dei
provvedimenti del giudice di sorveglianza con cui è disposta la scarcerazione
del condannato alla persona offesa e al difensore eventualmente nominato. La
Riforma Cartabia, tuttavia, resta silente rispetto alla necessità di comunicare
o meno alla P.O. e al suo difensore eventuali benefici di cui abbia, in
situazioni non ostative, usufruito l'autore dei reati de quibus nel corso dell'esecuzione penale, perdendo l’occasione di
colmare un vuoto informativo pre-esistente rispetto alla Novella;
II.
L’art. 362 comma 1-ter c.p.p.: il PM, entro 3 giorni
dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.,
deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato
denuncia, querela o istanza salvo che ricorrano imprescindibili esigenze di
tutela del minore di 18 anni, della riservatezza delle indagini o a fronte
della necessità di tutelare la persona offesa. Si tratta di una disposizione
che, seppur estesa ad ulteriori fattispecie di reato, conserva le originare
criticità rappresentate dall’assenza di una sanzione che intervenga qualora la
Procura non rispetti il termine di 3 giorni individuato dal Legislatore; in
effetti, l’assenza di una previsione sanzionatoria e la scelta di rinnovare
tale mancanza attraverso la Riforma Cartabia rischiano di vanificare gli
intenti ammirevoli della disciplina che anima il Codice Rosso, lasciando di
fatto alle Procure la facoltà di rispettare o meno i termini introdotti dal
Legislatore.
Le disposizioni
appena citate, il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla Riforma del
Processo Penale, mirano a garantire una celere progressione del procedimento
attraverso un'accelerazione delle attività di indagine affinché il PM possa,
ove necessario, assumere tempestivamente determinazioni a protezione delle
vittime.
Si tratta di previsioni senz'altro necessarie
per perseguire gli obbiettivi di celerità ed efficienza individuati dalla
Riforma con il rischio, però, che, possano in qualche modo minare il diritto di
difesa, sacrificando quella completezza dell'accertamento che dovrebbe essere
propria della fase delle indagini preliminari e che è indispensabile in vista
di provvedimenti limitativi, in modo più o meno severo, della libertà personale.
L’art.
2 comma 12 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.
Il comma 12
dell’art. 2 della l.134/2021 estende alle fattispecie di tentato omicidio e ai
delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata la disposizione di
cui all’art. 64-bis disp. att.
c.p.p..
La norma appena
citata statuisce che determinati provvedimenti penali che definiscono diverse
fasi procedimentali devono essere trasmessi, senza ritardo, in copia, al
giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti che riguardano le
dinamiche familiari cui possono essere connessi, quali ad esempio cause di
separazione personale dei coniugi, o relative ai figli minori o all'esercizio
della responsabilità genitoriale.
I provvedimenti in questione sono l'ordinanza che applica, sostituisce o
revoca le misure cautelari personali, stante il presupposto della gravità
indiziaria e le esigenze cautelari che ne possono giustificare l'irrogazione e
la permanenza, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
indicativo della determinazione del PM all'esercizio dell'azione penale, il
provvedimento di archiviazione, indicativo del venir meno della notitia criminis, nonché le diverse
sentenze che possono essere emesse nei confronti di una delle parti.
Tuttavia, se da
un lato gli appena citati provvedimenti consentono alle parti di introdurre nel
giudizio civile quanto dovesse risultare favorevole o sfavorevole rispetto alla
propria posizione, dall’altro lato non si può escludere il rischio che gli
stessi possano essere utilizzati in modo strumentale per cercare di corroborare
illegittimamente le pretese civilistiche.
L’art.
2 comma 13 della Legge 27 settembre 2021, n. 134.
Le già
menzionate fattispecie di tentato omicidio e dei delitti di violenza domestica
e di genere in forma tentata rientrano, grazie alla Riforma del Processo penale
– art. 2 comma 13 della l.134/2021, nell’ambito di applicazione della
disposizione di cui all’art. 165 c.p.p..
Tale norma
impone che l'applicazione della sospensione condizionale della pena resti
subordinata ad uno speciale regime riparatorio consistente nella partecipazione
a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati per questi reati.
Si tratta di una previsione tutt’altro
che secondaria nella quale è possibile riscontrare e considerare la complessità
delle condotte criminali in questione, l’utilità di interventi
multidisciplinari in ambito psicologico, la necessità di intervenire non solo
con la repressione delle condotte illecite ma anche con la prevenzione di
ulteriori comportamenti violenti nei confronti di chi è portato ad assumere atteggiamenti
violenti e aggressivi nei rapporti interpersonali.
Conclusioni
Il 19 ottobre
2021 è entrato in vigore il primo pacchetto di norme contenuto nel vasto
progetto della Ministra Cartabia, volto a riformare il Processo penale in
termini di efficienza e celerità.
In particolare,
l’art. 2 commi 11, 12, e 13 della l.134/2021 hanno esteso l’ambito di
applicazione di alcune norme introdotte nel nostro ordinamento dal Codice Rosso
– l.69/2019, alle fattispecie di reato di omicidio tentato e ai delitti di
violenza domestica e di genere in forma tentata.
Le novità,
tuttavia, hanno lasciato sopravvivere diversi vuoti normativi già presenti
nella disciplina, che potevano essere agevolmente colmati proprio in occasione
della Riforma stessa.
Non resta che farsi spettatori di quelle che
saranno le conseguenze e gli effetti, positivi o negativi, delle nuove
disposizioni che da qualche ora sono entrate a far parte a tutti gli effetti
del nostro ordinamento.