News

Pubblicato il 05/10/2021

Gli effetti della pandemia sulla commissione dei reati online: l'adescamento di minorenni. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Giulia Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Adescamento di minorenni

I pericoli in rete per i minori: sempre maggiori le insidie. 

Gli effetti della pandemia sulla commissione dei reati online: l'adescamento di minorenni. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Giulia Pugliese

Introduzione.

La pandemia da Covid-19, oltre ad aver profondamente modificato il panorama socio-economico del nostro Paese, ha comportato un drastico aumento della commissione di reati online in danno di minori.

In particolare, il prolungato periodo di quarantena ha contribuito a far avvicinare sempre più minori all’utilizzo di dispositivi elettronici collegati ad una rete internet, determinando un sensibile aumento dell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 undecies c.p., rubricato come adescamento di minorenne.

La fattispecie di reato di cui all’art. 609 undecies c.p.: brevi cenni.

L’articolo 609 undecies del Codice Penale “punisce con la reclusione da uno a tre anni, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque adesca un minore di anni 16, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quarter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater. 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quarter, 609 quinquies, e 609 octies”.

Si tratta di un reato comune conosciuto anche come “child grooming”; le c.d. “condotte child grooming” sono diffuse soprattutto nei paesi informatizzati e vengono realizzate mediante tecniche di manipolazione psicologica atte ad indebolire le volontà della vittima e creare un rapporto di confidenza con l’adescatore per fini di sfruttamento o abuso.

Il bene giuridico che la norma intende tutelare è la libertà sessuale e di autodeterminazione, anche nello sviluppo sessuale del minore, in relazione alla sua sensibilità, maturazione ed evoluzione psichica e sessuale.

Il soggetto passivo tutelato dalla fattispecie in esame è il minore di anni 16, mentre il soggetto attivo, trattandosi, come già accennato, di un reato comune può essere chiunque. Solitamente, si tratta di soggetti adulti, di età notevolmente superiore rispetto al minore adescato ma non necessariamente.

Il reato di adescamento di minorenni è caratterizzato, quindi, da un dolo specifico, il quale consiste  in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l’agente prende di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri: lo sfruttamento e o l’abuso dal punto di vista sessuale del minore.

A tal riguardo, vale la pena spendere qualche parola in materia di consumazione e tentativo.

Con riferimento alla consumazione del reato in esame, si potrebbe affermare che la fattispecie di adescamento di minorenne si consumi nel tempo e nel luogo in cui il reo compie le condotte di cui all’art.609 undecies. Tuttavia, tale considerazione non risulta così ovvia, in particolare se l’adescamento avviene tramite l’utilizzo del web. A tal proposito, la Cassazione ha affermato che “qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la consumazione del reato si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto” (Cass. pen. sez III, 26/06/2019, n.36492).

Inoltre, affinché il reato possa considerarsi integrato, non è necessaria la consumazione, essendo sufficiente che vengano poste in essere condotte meramente preparatorie. Si tratta, dunque, di un reato di pericolo volto a neutralizzare il rischio. In altre parole, la fattispecie esaminata sanziona una condotta che precede l’abuso sul minore, anticipando così la soglia della punibilità.

Riguardo il tentativo, invece, risulta opportuno sottolineare come vi sia un’incompatibilità di fondo con il reato di cui all’art.609 undecies c.p., atteso che, come già chiarito, ogni atto diretto all’adescamento consuma già il delitto.

 

Cosa si intende per adescamento?

L’articolo 609 undecies specifica che con il termine “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La Cassazione ha sottolineato come “le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose, volte a carpire la fiducia del minore, seppur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista giuridico perché inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del soggetto adescato. Le stesse perdono il requisito della liceità e diventano sanzionabili a titolo di adescamento , quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perché solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa.” (Cass. pen. sez. III sent. 15 marzo 2018 n. 32170).

Con la suddetta pronuncia, i Giudici di legittimità hanno puntualizzato come l’art. 609 undecies punisca le condotte di “victim selection”, attraverso le quali l’agente, spinto dal movente sessuale, dopo aver selezionato la vittima e preso contatti con essa, instauri un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisca la fiducia, introduca la tematica sessuale e le rivolga i primi inviti.

Successiva al “victim selection” è la fase del “sexual stage”. Nel corso di questa fase, l’agente inizia ad esercitare pressioni nei confronti del minore vittima, al fine di organizzare un vero e proprio incontro, spinto dall’intenzione di avere un rapporto sessuale con il minore adescato.  E’ evidente che la fase del “sexual stage” sia maggiormente pericolosa dal momento che si concretizza la possibilità del compimento dell’atto sessuale e dunque della consumazione del reato di atti sessuali con minorenne, ex art. 609 quater c.p..

Pertanto, finché le condotte dell’agente rimangono confinate alla prima fase di selezione della vittima non sarà configurabile neppure il tentativo del reato più grave di atti sessuali con minorenne e, quindi, potrà trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p.. Laddove, invece, la condotta raggiunga  un livello di maturazione tale da far presumere che di li a poco possa consumarsi il reato più grave, troverà applicazione l’art. 56 c.p., 609 quater c.p..

In definitiva, dunque, può dirsi che il confine tra l’ambito applicativo dell’art. 609 undecies c.p. e l’art. 609 quater c.p. nella forma del tentativo sia molto labile e che il legislatore contempla due livelli di anticipazione della tutela penale nei confronti del minorenne vittima di abusi sessuali: il primo previsto dall’art. 609 undecies c.p. che punisce tutti quegli atti prodromici al tentativo di atto sessuale, il secondo previsto dall’art. 56 c.p.,609 quater c.p. che incrimina quegli atti successivi all’atto preparatorio di mero adescamento e che anticipano la consumazione del reato di atti sessuali con minorenne.

Gli effetti della Pandemia da Covid-19.

Le prolungate quarantene, imposte a causa dell’inarrestabile diffusione dell’epidemia da Covid-19, hanno avvicinato, ancora di più, ragazzi sempre più giovani al mondo digitale, comportando un notevole aumento dei casi di abusi su minori, soggetti particolarmente vulnerabili e sempre più esposti ai pericoli derivanti dal web.

La pandemia ha imposto dei cambiamenti radicali nella quotidianità di ognuno di noi che, hanno notevolmente modificato, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività lavorative e dei rapporti con le persone.

Si tratta di una situazione particolarmente sofferta dai più giovani che si sono dovuti avvicinare, talvolta prematuramente, al mondo di internet per poter continuare, non solo, a seguire le lezioni, ma soprattutto per sentirsi meno isolati e mantenere rapporti con i propri amici ed i compagni di scuola.

Tuttavia, i risvolti negativi di questo processo obbligato di digitalizzazione si sono fatti sentire piuttosto rapidamente: nel 2020 sono aumentati del 77% i reati online in danno di bambini e ragazzi e nel primo quadrimestre del 2021 il trend continua con incrementi pari al 70% dei casi trattati connessi con la pedopornografia e l'adescamento online rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Fonte: Ansa.it).

Non è tutto, poiché, di pari passo aumenta anche il numero di minori autori di reato:  l'età media dei ragazzi accusati di reati gravi come la pedopornografia si è abbassata, passando dai 16 ai 15 anni del 2020 ed è in crescita la percentuale di ragazzi coinvolti non ancora imputabili; nel 91% dei casi sono maschi che contribuiscono a far circolare materiale pedopornografico e che entrano nel circuito penale minorile (Fonte: Ansa.it).

Conclusioni.

La rapida ed inaspettata diffusione del Covid-19 ha mutato profondamente le nostre abitudini e ci siamo tutti, chi più chi meno, dovuti adattare ad una realtà sempre più digitale.

Ciò, come detto, ha comportato un aumento dei reati online commessi prevalentemente a danno di minori.

Al netto dei preoccupanti dati sopra citati, è doverosa una riflessione: il processo di digitalizzazione imposto dalla pandemia, tutt’ora in corso, ha, sotto molti aspetti, migliorato e agevolato lo svolgimento di diverse professioni, contribuendo, altresì, a rendere più celere buona parte della burocrazia. Tuttavia, di fronte a questo progresso tecnologico ci si è dimenticati di garantire le giuste attenzioni ai giovani che, più di tutti, hanno sofferto gli effetti della pandemia; infatti, spesso soli ed isolati, hanno cercato conforto e rifugio nel mondo dei social cadendo spesso in vere e proprie trappole online ben architettate da soggetti privi di scrupoli. Occorre dedicare più spazio all’educazione ed alla tutela dei minori che hanno libero accesso ad internet, affinché possano essere maggiormente sensibilizzati, preparati e messi in guardia dai pericoli della rete nei quali potrebbero incappare ogni giorno. 

Ricerca
Notizie Recenti
© Avvocato Francesco Montesano
Patrocinante in Cassazione
Via Padre Reginaldo Giuliani 4, 20090 Monza (MB)
Telefono: 039.324784
Email: info@avvocatomontesano.it
P.I: 02505900965  - Privacy - Cookie 
realizzato da 02Lab