Pubblicato il 05/10/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Adescamento di minorenni
I pericoli in rete per i minori: sempre maggiori le insidie.
Introduzione.
La pandemia da
Covid-19, oltre ad aver profondamente modificato il panorama socio-economico
del nostro Paese, ha comportato un drastico aumento della commissione di reati
online in danno di minori.
In particolare,
il prolungato periodo di quarantena ha contribuito a far avvicinare sempre più
minori all’utilizzo di dispositivi elettronici collegati ad una rete internet,
determinando un sensibile aumento dell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 undecies c.p., rubricato come adescamento
di minorenne.
La fattispecie
di reato di cui all’art. 609 undecies c.p.: brevi cenni.
L’articolo 609
undecies del Codice Penale “punisce con
la reclusione da uno a tre anni, se il fatto non costituisce più grave reato,
chiunque adesca un minore di anni 16, allo
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600
quarter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600
quater. 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quarter, 609 quinquies, e 609 octies”.
Si tratta di un
reato comune conosciuto anche come “child
grooming”; le c.d. “condotte child
grooming” sono diffuse soprattutto nei paesi informatizzati e vengono
realizzate mediante tecniche di manipolazione psicologica atte ad indebolire le
volontà della vittima e creare un rapporto di confidenza con l’adescatore per
fini di sfruttamento o abuso.
Il bene
giuridico che la norma intende tutelare è la libertà sessuale e di
autodeterminazione, anche nello sviluppo sessuale del minore, in relazione alla
sua sensibilità, maturazione ed evoluzione psichica e sessuale.
Il soggetto
passivo tutelato dalla fattispecie in esame è il minore di anni 16, mentre il
soggetto attivo, trattandosi, come già accennato, di un reato comune può essere
chiunque. Solitamente, si tratta di soggetti adulti, di età notevolmente
superiore rispetto al minore adescato ma non necessariamente.
Il reato di
adescamento di minorenni è caratterizzato, quindi, da un dolo specifico, il
quale consiste in uno scopo o in una
finalità particolare e ulteriore che l’agente prende di mira, ma che non è
necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri: lo
sfruttamento e o l’abuso dal punto di vista sessuale del minore.
A tal riguardo,
vale la pena spendere qualche parola in materia di consumazione e tentativo.
Con riferimento
alla consumazione del reato in esame, si potrebbe affermare che la fattispecie
di adescamento di minorenne si consumi nel tempo e nel luogo in cui il reo compie le condotte di cui
all’art.609 undecies. Tuttavia, tale
considerazione non risulta così ovvia, in particolare se l’adescamento avviene
tramite l’utilizzo del web. A tal proposito, la Cassazione ha affermato che “qualora l’illecito sia posto in essere
tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la consumazione del
reato si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il
delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si
perfeziona la dimensione offensiva del fatto” (Cass. pen. sez III,
26/06/2019, n.36492).
Inoltre,
affinché il reato possa considerarsi integrato, non è necessaria la
consumazione, essendo sufficiente che vengano poste in essere condotte
meramente preparatorie. Si tratta,
dunque, di un reato di pericolo volto a neutralizzare il rischio. In altre
parole, la fattispecie esaminata sanziona una condotta che precede l’abuso sul
minore, anticipando così la soglia della punibilità.
Riguardo il tentativo,
invece, risulta opportuno sottolineare come vi sia un’incompatibilità di fondo
con il reato di cui all’art.609 undecies
c.p., atteso che, come già chiarito, ogni atto diretto all’adescamento consuma
già il delitto.
Cosa si intende
per adescamento?
L’articolo 609 undecies specifica che con il termine “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche
mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.
La Cassazione ha
sottolineato come “le condotte
artificiose, lusinghiere o minacciose, volte a carpire la fiducia del minore,
seppur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista
giuridico perché inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto
sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del soggetto adescato. Le
stesse perdono il requisito della liceità e diventano sanzionabili a titolo di
adescamento , quando risultino finalizzate al compimento di reati di
sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perché solo in quel caso
acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio
concreto per la persona offesa.” (Cass. pen. sez. III sent. 15 marzo 2018
n. 32170).
Con la suddetta pronuncia,
i Giudici di legittimità hanno
puntualizzato come l’art. 609 undecies
punisca le condotte di “victim selection”,
attraverso le quali l’agente, spinto dal movente sessuale, dopo aver
selezionato la vittima e preso contatti con essa, instauri un rapporto intimo e
confidenziale, ne carpisca la fiducia, introduca la tematica sessuale e le
rivolga i primi inviti.
Pertanto, finché le condotte dell’agente rimangono
confinate alla prima fase di selezione della vittima non sarà configurabile
neppure il tentativo del reato più grave di atti sessuali con minorenne e,
quindi, potrà trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p.. Laddove, invece, la
condotta raggiunga un livello di maturazione tale da far presumere che di
li a poco possa consumarsi il reato più grave, troverà applicazione l’art. 56
c.p., 609 quater c.p..
In definitiva, dunque, può dirsi che il confine tra
l’ambito applicativo dell’art. 609 undecies
c.p. e l’art. 609 quater c.p. nella
forma del tentativo sia molto labile e che il legislatore contempla due livelli
di anticipazione della tutela penale nei confronti del minorenne vittima di
abusi sessuali: il primo previsto dall’art. 609 undecies c.p. che punisce tutti quegli atti prodromici al tentativo
di atto sessuale, il secondo previsto dall’art. 56 c.p.,609 quater c.p. che incrimina quegli atti
successivi all’atto preparatorio di mero adescamento e che anticipano la
consumazione del reato di atti sessuali con minorenne.
Gli effetti
della Pandemia da Covid-19.
Le prolungate
quarantene, imposte a causa dell’inarrestabile diffusione dell’epidemia da
Covid-19, hanno avvicinato, ancora di più, ragazzi sempre più giovani al mondo
digitale, comportando un notevole aumento dei casi di abusi su minori, soggetti
particolarmente vulnerabili e sempre più esposti ai pericoli derivanti dal web.
La pandemia ha
imposto dei cambiamenti radicali nella quotidianità di ognuno di noi che, hanno
notevolmente modificato, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività
lavorative e dei rapporti con le persone.
Si tratta di una
situazione particolarmente sofferta dai più giovani che si sono dovuti
avvicinare, talvolta prematuramente, al mondo di internet per poter continuare,
non solo, a seguire le lezioni, ma soprattutto per sentirsi meno isolati e
mantenere rapporti con i propri amici ed i compagni di scuola.
Tuttavia, i
risvolti negativi di questo processo obbligato di digitalizzazione si sono
fatti sentire piuttosto rapidamente: nel
2020 sono aumentati del 77% i reati online in danno di bambini e ragazzi e nel
primo quadrimestre del 2021 il trend continua con incrementi pari al 70% dei
casi trattati connessi con la pedopornografia e l'adescamento online rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente (Fonte: Ansa.it).
Non è tutto,
poiché, di pari passo aumenta anche il numero di minori autori di reato: l'età
media dei ragazzi accusati di reati gravi come la pedopornografia si è
abbassata, passando dai 16 ai 15 anni del 2020 ed è in crescita la percentuale
di ragazzi coinvolti non ancora imputabili; nel 91% dei casi sono maschi che
contribuiscono a far circolare materiale pedopornografico e che entrano nel
circuito penale minorile (Fonte: Ansa.it).
Conclusioni.
La rapida ed inaspettata diffusione del
Covid-19 ha mutato profondamente le nostre abitudini e ci siamo tutti, chi più
chi meno, dovuti adattare ad una realtà sempre più digitale.
Ciò, come detto, ha comportato un
aumento dei reati online commessi prevalentemente a danno di minori.
Al netto dei
preoccupanti dati sopra citati, è doverosa una riflessione: il processo di
digitalizzazione imposto dalla pandemia, tutt’ora in corso, ha, sotto molti
aspetti, migliorato e agevolato lo svolgimento di diverse professioni,
contribuendo, altresì, a rendere più celere buona parte della burocrazia. Tuttavia,
di fronte a questo progresso tecnologico ci si è dimenticati di garantire le
giuste attenzioni ai giovani che, più di tutti, hanno sofferto gli effetti
della pandemia; infatti, spesso soli ed isolati, hanno cercato conforto e
rifugio nel mondo dei social cadendo spesso in vere e proprie trappole online ben
architettate da soggetti privi di scrupoli. Occorre dedicare più spazio
all’educazione ed alla tutela dei minori che hanno libero accesso ad internet,
affinché possano essere maggiormente sensibilizzati, preparati e messi in
guardia dai pericoli della rete nei quali potrebbero incappare ogni giorno.