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Pubblicato il 15/09/2021

La riforma Cartabia: tra nuove regole in materia di riti speciali e la nascita dell'ufficio del processo. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

Le modifiche apportate in materia di riti speciali e l'introduzione dell'ufficio del processo saranno in grado di sveltire il lavoro Magistrati e l'arretrato?

La riforma Cartabia: tra nuove regole in materia di riti speciali e la nascita dell'ufficio del processo. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Introduzione.

La riforma del processo penale della Ministra Cartabia mira ad intervenire, più o meno profondamente, su diverse norme che scandiscono il processo penale con l’intento di renderlo più snello e celere.

Meritano una particolare menzione, da un lato, i riti speciali, protagonisti indiscussi della fase dell’udienza preliminare, e, dall’altro, il neo ufficio per il processo penale, già oggetto di molte critiche, che ha come obiettivo quello di accelerare la celebrazione dei processi penali e conseguentemente di ridurre il carico di arretrati.  

I riti speciali.

La riforma Cartabia, nell’intervenire su norme ed istituti del processo penale, non ha mancato di rimodellare anche i riti speciali apportando delle modifiche volte a cercare di renderli, in talune ipotesi, maggiormente premiali e dunque ancora più appetibili per l’imputato.

Nello specifico, le possibili modifiche che potrebbero essere apportate in materia di riti speciali sono le seguenti:

       I.           Con riferimento al rito abbreviato condizionato: tale procedimento speciale sarà ammissibile soltanto nel caso in cui la prova a cui si condiziona il giudizio risulti necessaria ai fini della decisione e qualora rispetti il principio di economia processuale che è alla base di tale procedimento; inoltre, si prevede che la pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato, già ridotta di 1/3, venga ulteriormente ridotta di 1/6, da parte del Giudice dell’esecuzione, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato;

    II.        Con specifico riguardo al patteggiamento: nell’ipotesi di patteggiamento allargato (quando la pena detentiva da applicare supera i due anni senza eccedere i cinque), l’accordo raggiunto tra imputato e PM può estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione dell’oggetto e del suo ammontare;

 III.     In materia di sospensione del procedimento con messa alla prova: si prevede la possibilità di ampliare il suo ambito di applicazione ricomprendendo quelle fattispecie di reato punite con la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni (oggi il limite di pena sono 4 anni);

 IV.           Con riguardo al procedimento per decreto: la riforma prevede l’ampliamento del termine entro il quale il PM può chiedere al GIP l’emissione del decreto penale di condanna che viene fissato entro un anno, non più entro 6 mesi, dalla iscrizione soggettiva e, in caso di rinuncia da parte del condannato all’opposizione, è prevista una riduzione di un 1/5 ulteriore sulla pena pecuniaria.

L’ufficio per il processo.

Degna di nota, è, di certo, l’introduzione, attraverso la riforma Cartabia, di un ufficio per il processo.

Si tratta, una struttura organizzativa già prevista nel 2014 (D.L. 179/2012 art 16-octies come modificato dall’art. 50 del D.L n.90/2014) con l’obiettivo di
“garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Ad oggi, la disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 11 e ss. del D.L. 9 giugno 2021, n. 80; nello specifico, gli addetti all'ufficio per il processo saranno chiamati a costituire l'equipe di supporto del Magistrato e degli uffici giudiziari, con la finalità prioritaria di smaltire l'arretrato e ridurre i tempi del processo. Il finanziamento "a progetto" dell'U.E., infatti, è collegato alla riduzione dei tempi del processo, nei prossimi cinque anni, del 25% nel settore penale e del 40% nel settore civile

Tra le principali attività che i nuovi assistenti dei magistrati dovranno svolgere segnaliamo le seguenti:

·         studio   dei   fascicoli;

·    supporto del giudice nel  compimento  di attività pratico/materiali o  di  facile  esecuzione,  come, ad esempio, la  verifica  di completezza del fascicolo o l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo   notifiche,   rispetto    dei    termini, individuazione dei difensori nominati ecc.);

·        predisposizione di bozze  di provvedimenti semplici;

·      organizzazione  dei  fascicoli,  delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli  che  presentino  caratteri  di priorità di trattazione;

·      condivisione all'interno  dell'ufficio  per il processo di riflessioni  su  eventuali  criticità,  con  proposte organizzative e informatiche per il loro superamento;

·        approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;

·        ricostruzione del contesto  normativo riferibile  alle  fattispecie  proposte;  

·         raccordo con il personale addetto alle cancellerie. 

L'Ufficio per il processo, così come descritto dalla riforma Cartabia, sembra promettere l’impiego di una giovane, se non giovanissima, forza-lavoro, selezionata attraverso due distinti bandi, per il primo sarà possibile iscriversi entro giovedì 23 settembre 2021, per addivenire ad uno snellimento del carico di lavoro e ad una consistente riduzione delle tempistiche dei processi italiani.

Conclusioni.  

La riforma propone una consistente modifica di alcune delle principali norme in materia di riti speciali, con l’intento di garantirne una maggior premialità.

Preme evidenziare, tuttavia, che, in talune ipotesi, come nel rito abbreviato condizionato e nel procedimento per decreto, l’ulteriore riduzione di pena viene subordinata alla mancata impugnazione della sentenza, per ciò che concerne il rito abbreviato condizionato, e alla mancata opposizione con riguardo al decreto di condanna.

A parere di chi scrive, le modifiche apportate, o che dovrebbero essere apportate, in materia di riti speciali non sono così funzionali rispetto agli obbiettivi che si prefiggono di raggiungere.

Più nello specifico, non è stata ampliata la possibilità di ricorso al patteggiamento, come previsto dalla riforma Bonafede, che innalzava sino ad 8 anni il limite della pena applicabile; inoltre, in tema di giudizio abbreviato condizionato, è stato confermato, per la sua ammissione, l’attuale criterio di “economicità” del rito speciale richiesto, così vanificando le comuni indicazioni provenienti da Magistratura e Avvocatura in sede di consultazioni, che avevano proposto per l’ammissione del rito il criterio della decisività e della pertinenza della prova indicata.

Oltre a ciò, la nuova struttura organizzativa dell’ufficio del processo che, nell’ottica di snellire il carico di lavoro gravante sui Magistrati, promette di rendere più celeri i procedimenti sia penali che civili è fonte di critiche.

E’ certamente utile inserire nell’organico degli addetti che seguano il Magistrato nell’espletamento  delle sue principali attività, ma è difficile pensare che l’ufficio del processo possa incidere concretamente sulla durata dei processi italiani; l’unica soluzione certa a questa problematica, ormai radicata, è l’aumento del numero di Magistrati e la messa a disposizione di più aule nelle quali celebrare le udienze.

Vedremo se il dibattito in Senato lascerà invariata l’attuale struttura della riforma oppure se e quali modifiche verranno apportate.

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