Pubblicato il 15/09/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
Le modifiche apportate in materia di riti speciali e l'introduzione dell'ufficio del processo saranno in grado di sveltire il lavoro Magistrati e l'arretrato?
Introduzione.
La riforma del
processo penale della Ministra Cartabia mira ad intervenire, più o meno
profondamente, su diverse norme che scandiscono il processo penale con
l’intento di renderlo più snello e celere.
Meritano una particolare menzione, da un lato, i
riti speciali, protagonisti indiscussi della fase dell’udienza preliminare, e,
dall’altro, il neo ufficio per il
processo penale, già oggetto di molte critiche, che ha come obiettivo quello di
accelerare la celebrazione dei processi penali e conseguentemente di ridurre il
carico di arretrati.
I riti speciali.
La riforma
Cartabia, nell’intervenire su norme ed istituti del processo penale, non ha
mancato di rimodellare anche i riti speciali apportando delle modifiche volte a
cercare di renderli, in talune ipotesi, maggiormente premiali e dunque ancora
più appetibili per l’imputato.
Nello specifico,
le possibili modifiche che potrebbero essere apportate in materia di riti
speciali sono le seguenti:
I. Con riferimento
al rito
abbreviato condizionato: tale procedimento speciale sarà ammissibile
soltanto nel caso in cui la prova a cui si condiziona il giudizio risulti
necessaria ai fini della decisione e qualora rispetti il principio di economia
processuale che è alla base di tale procedimento; inoltre, si prevede che la pena inflitta a seguito di giudizio
abbreviato, già ridotta di 1/3, venga ulteriormente ridotta di 1/6, da parte
del Giudice dell’esecuzione, nel caso di mancata proposizione di impugnazione
da parte dell’imputato;
II. Con specifico riguardo
al patteggiamento:
nell’ipotesi di patteggiamento allargato (quando la pena detentiva da applicare
supera i due anni senza eccedere i cinque), l’accordo raggiunto tra imputato e
PM può estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla
confisca facoltativa e alla determinazione dell’oggetto e del suo ammontare;
III. In materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova: si prevede la possibilità di
ampliare il suo ambito di applicazione ricomprendendo quelle fattispecie di
reato punite con la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni (oggi
il limite di pena sono 4 anni);
IV. Con riguardo al procedimento per decreto:
la riforma prevede l’ampliamento del termine entro il quale il PM può chiedere
al GIP l’emissione del decreto penale di condanna che viene fissato entro un anno, non più entro 6 mesi,
dalla iscrizione soggettiva e, in caso di rinuncia da parte del condannato
all’opposizione, è prevista una riduzione di un 1/5 ulteriore sulla pena
pecuniaria.
L’ufficio per il
processo.
Degna di nota,
è, di certo, l’introduzione, attraverso la riforma Cartabia, di un ufficio per
il processo.
Si tratta,
una struttura organizzativa già prevista nel 2014 (D.L. 179/2012 art 16-octies
come modificato dall’art. 50 del D.L n.90/2014) con l’obiettivo di
“garantire
la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”.
Ad oggi, la disciplina di riferimento è
contenuta negli artt. 11 e ss. del
D.L. 9 giugno 2021, n. 80; nello specifico, gli addetti all'ufficio per
il processo saranno chiamati a costituire l'equipe di supporto del Magistrato e
degli uffici giudiziari, con la finalità prioritaria di smaltire l'arretrato e
ridurre i tempi del processo. Il finanziamento "a progetto"
dell'U.E., infatti, è collegato alla riduzione
dei tempi del processo, nei prossimi cinque anni, del 25% nel settore penale e
del 40% nel settore civile.
Tra le principali attività che i nuovi
assistenti dei magistrati dovranno svolgere segnaliamo le seguenti:
· studio
dei fascicoli;
· supporto
del giudice nel compimento di attività pratico/materiali
o di facile esecuzione, come, ad
esempio, la verifica di completezza del fascicolo o
l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo
notifiche, rispetto dei
termini, individuazione dei difensori nominati ecc.);
· predisposizione di bozze di provvedimenti semplici;
· organizzazione dei
fascicoli, delle udienze e del ruolo,
con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei
fascicoli che presentino caratteri di priorità di
trattazione;
· condivisione
all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni
su eventuali criticità, con
proposte organizzative e informatiche per il loro superamento;
· approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale;
· ricostruzione
del contesto normativo riferibile
alle fattispecie proposte;
· raccordo con il personale addetto
alle cancellerie.
L'Ufficio
per il processo, così come descritto dalla riforma Cartabia, sembra promettere
l’impiego di una giovane, se non giovanissima, forza-lavoro, selezionata
attraverso due distinti bandi, per il primo sarà possibile iscriversi entro
giovedì 23 settembre 2021, per addivenire ad uno snellimento del carico di
lavoro e ad una consistente riduzione delle tempistiche dei processi italiani.
Conclusioni.
La riforma
propone una consistente modifica di alcune delle principali norme in materia di
riti speciali, con l’intento di garantirne una maggior premialità.
Preme
evidenziare, tuttavia, che, in talune ipotesi, come nel rito abbreviato
condizionato e nel procedimento per decreto, l’ulteriore riduzione di pena
viene subordinata alla mancata impugnazione della sentenza, per ciò che
concerne il rito abbreviato condizionato, e alla mancata opposizione con
riguardo al decreto di condanna.
A parere di chi
scrive, le modifiche apportate, o che dovrebbero essere apportate, in materia
di riti speciali non sono così funzionali rispetto agli obbiettivi che si
prefiggono di raggiungere.
Più nello
specifico, non è stata ampliata la possibilità di ricorso al patteggiamento,
come previsto dalla riforma Bonafede, che innalzava sino ad 8 anni il limite
della pena applicabile; inoltre, in tema di giudizio abbreviato condizionato, è
stato confermato, per la sua ammissione, l’attuale criterio di “economicità”
del rito speciale richiesto, così vanificando le comuni indicazioni provenienti
da Magistratura e Avvocatura in sede di consultazioni, che avevano proposto per
l’ammissione del rito il criterio della decisività e della pertinenza della
prova indicata.
Oltre a ciò, la
nuova struttura organizzativa dell’ufficio del processo che, nell’ottica di
snellire il carico di lavoro gravante sui Magistrati, promette di rendere più
celeri i procedimenti sia penali che civili è fonte di critiche.
E’ certamente
utile inserire nell’organico degli addetti che seguano il Magistrato nell’espletamento
delle sue principali attività, ma è
difficile pensare che l’ufficio del processo possa incidere concretamente sulla
durata dei processi italiani; l’unica soluzione certa a questa problematica,
ormai radicata, è l’aumento del numero di Magistrati e la messa a disposizione
di più aule nelle quali celebrare le udienze.
Vedremo se il dibattito in Senato lascerà
invariata l’attuale struttura della riforma oppure se e quali modifiche
verranno apportate.