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Pubblicato il 08/09/2021

La previsione di una udienza predibattimentale nella riforma Cartabia del processo penale. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

L'udienza "filtro", così come pensata, sveltirà o appesantirà i meccanismi processuali? 

La previsione di una udienza predibattimentale nella riforma Cartabia del processo penale. Commento dell'Avv. Montesano e della Dott.ssa Pugliese

Introduzione.

Accanto allo spinoso tema della prescrizione, un altro argomento della riforma del processo penale della Ministra Cartabia al centro di critiche e valutazioni differenti è rappresentato dall’introduzione di una udienza predibattimentale per i giudizi a citazione diretta di fronte al Tribunale monocratico.

La previsione di questa nuova udienza, c.d. filtro, modifica in modo sostanziale la disciplina in materia di citazione diretta a giudizio, mutandone radicalmente la sua struttura.

La disciplina attualmente vigente.

Sino all’effettiva entrata in vigore della riforma del processo, posto che non subisca ulteriori modifiche al Senato, resta vigente l’attuale disciplina, di cui richiamiamo di seguito i principali aspetti.

L’art. 550 c.p.p. stabilisce che “il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero”.

In altri termini, qualora si proceda per una contravvenzione o per un delitto punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, ovvero nei casi espressamente indicati dall’art. 550 comma 2 c.p.p., il PM, nell’esercitare l’azione penale, emette un decreto di citazione diretta a giudizio, nel quale viene indicata la data della prima udienza dibattimentale.

Tale decreto, a pena di nullità, deve essere notificato all’imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data dell’udienza.

Come è evidente, la caratteristica che connota  questa particolare modalità di esercizio dell’azione penale è l’assenza dell’udienza preliminare che, per ragioni di economia processuale, lascia posto all’immediata celebrazione della fase dibattimentale.

Mancando totalmente la fase dell’udienza preliminare, la scelta di eventuali riti alternativi, quali l’abbreviato o il patteggiamento, potrà essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.  

La riforma della Ministra Cartabia.

 La riforma del processo penale della Ministra Cartabia ha investito anche la disciplina contenuta nel sopracitato art. 550 c.p.p., modificandone non solo i limiti edittali ma anche la struttura del procedimento stesso.

Nello specifico, amplia l’ambito di applicazione della citazione diretta a giudizio alla quale si potrà ricorrere qualora si proceda per reati puniti con la pena della detenzione non superiore nel massimo a 6 anni e, oltre a ciò, introduce una udienza predibattimentale.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una udienza filtro volta a fare le veci di una udienza preliminare che soddisfa una finalità deflattiva, laddove mira a “bloccare” tutti quei procedimenti per i quali il dibattimento non è necessario.

Tuttavia, alla luce della riforma, l’udienza filtro deve essere presieduta da un Giudice differente rispetto a quello che sarà chiamato a celebrare il dibattimento e potrà concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, che verrà pronunciata qualora il Giudice ritenga che non vi siano sufficienti elementi per sostenere un’accusa in giudizio, oppure con un decreto di rinvio a giudizio nel caso in cui il Magistrato valuti fondato l’impianto accusatorio.

Critiche e problematicità della riforma Cartabia in punto di udienza predibattimentale.

Come anticipato, le modifiche apportate dalla riforma Cartabia anche su questo aspetto, lasciano molti dubbi.   

Si prevedono non pochi problemi di natura organizzativa: infatti, l’introduzione di una udienza filtro che deve essere presieduta da un Giudice diverso rispetto a quello che verrà chiamato a celebrare la successiva fase dibattimentale, impone la presenza di più Giudici (due piuttosto che uno) e l’impiego di più aule di Tribunale, nonostante si prevede che la prima udienza sarà camerale.

In una realtà, come quella della Giustizia italiana, nella quale assistiamo ad una gravissima carenza di Magistrati e di una sempre maggiore indisponibilità di aule giudiziarie, la riforma Cartabia, procedendo controcorrente, sembra non tenere nella giusta considerazione tali problematiche, quasi a volerne negare l’esistenza.

Le criticità si fanno ancora più ingombranti qualora, a fronte di una sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell’udienza predibattimentale, il PM decida di impugnare il provvedimento del Magistrato e ne ottenga, poi, la riforma.

In questo caso, sarà indispensabile individuare un altro Giudice, diverso dal primo che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere poi riformata e ciò, specialmente nei Tribunali piccoli, potrebbe non essere semplice.

Conclusioni.  

In ambito penale, ma, forse non solo, la Giustizia risulta gravemente rallentata dall’assenza di Magistrati e dall’indisponibilità di aule nelle quali celebrare le udienze, ma la riforma Cartabia, in assoluta controtendenza, sovraccarica maggiormente la macchina processuale introducendo, in materia di citazione diretta a giudizio, la celebrazione di un’udienza predibattimentale che coinvolge un maggior numero di Magistrati ed impone la disponibilità di un maggior numero di aule nei Tribunali.

Vedremo se il dibattito in Senato produrrà delle migliorie rispetto a tali criticità. 

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