Pubblicato il 08/09/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
L'udienza "filtro", così come pensata, sveltirà o appesantirà i meccanismi processuali?
Introduzione.
Accanto allo
spinoso tema della prescrizione, un altro argomento della riforma del processo
penale della Ministra Cartabia al centro di critiche e valutazioni differenti è
rappresentato dall’introduzione di una udienza predibattimentale per i giudizi
a citazione diretta di fronte al Tribunale monocratico.
La previsione di
questa nuova udienza, c.d. filtro, modifica in modo sostanziale la disciplina
in materia di citazione diretta a giudizio, mutandone radicalmente la sua
struttura.
La disciplina
attualmente vigente.
Sino
all’effettiva entrata in vigore della riforma del processo, posto che non
subisca ulteriori modifiche al Senato, resta vigente l’attuale disciplina, di
cui richiamiamo di seguito i principali aspetti.
L’art. 550
c.p.p. stabilisce che “il pubblico
ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando
si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o
congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
La disposizione del comma 1 si applica anche quando
si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma
dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588,
secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella
rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni
personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del
codice penale;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del
codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del
codice penale.
Se il pubblico
ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per
il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta
entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero”.
In altri termini, qualora si proceda per una
contravvenzione o per un delitto punito con la pena della reclusione non
superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, ovvero nei casi
espressamente indicati dall’art. 550 comma 2 c.p.p., il PM, nell’esercitare
l’azione penale, emette un decreto di citazione diretta a giudizio, nel quale
viene indicata la data della prima udienza dibattimentale.
Tale decreto, a pena di nullità, deve essere
notificato all’imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data
dell’udienza.
Come
è evidente, la caratteristica che connota questa particolare modalità di esercizio dell’azione
penale è l’assenza dell’udienza preliminare che, per ragioni di economia
processuale, lascia posto all’immediata celebrazione della fase dibattimentale.
Mancando
totalmente la fase dell’udienza preliminare, la scelta di eventuali riti
alternativi, quali l’abbreviato o il patteggiamento, potrà essere effettuata
fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
La riforma della
Ministra Cartabia.
La
riforma del processo penale della Ministra Cartabia ha investito anche la
disciplina contenuta nel sopracitato art. 550 c.p.p., modificandone non solo
i limiti edittali ma anche la struttura del procedimento stesso.
Nello specifico,
amplia l’ambito di applicazione della citazione diretta a giudizio alla quale
si potrà ricorrere qualora si proceda per reati puniti con la pena della
detenzione non superiore nel massimo a 6 anni e, oltre a ciò, introduce una
udienza predibattimentale.
Si tratta, a
tutti gli effetti, di una udienza filtro volta a fare le veci di una udienza
preliminare che soddisfa una finalità deflattiva, laddove mira a “bloccare”
tutti quei procedimenti per i quali il dibattimento non è necessario.
Tuttavia, alla luce della riforma,
l’udienza filtro deve essere presieduta da un Giudice differente rispetto a
quello che sarà chiamato a celebrare il dibattimento e potrà concludersi con
una sentenza di non luogo a procedere, che verrà pronunciata qualora il Giudice
ritenga che non vi siano sufficienti elementi per sostenere un’accusa in
giudizio, oppure con un decreto di rinvio a giudizio nel caso in cui il
Magistrato valuti fondato l’impianto accusatorio.
Critiche e
problematicità della riforma Cartabia in punto di udienza predibattimentale.
Come anticipato,
le modifiche apportate dalla riforma Cartabia anche su questo aspetto, lasciano
molti dubbi.
Si prevedono non
pochi problemi di natura organizzativa: infatti, l’introduzione di una udienza
filtro che deve essere presieduta da un Giudice diverso rispetto a quello che verrà
chiamato a celebrare la successiva fase dibattimentale, impone la presenza di
più Giudici (due piuttosto che uno) e l’impiego di più aule di Tribunale,
nonostante si prevede che la prima udienza sarà camerale.
In una realtà,
come quella della Giustizia italiana, nella quale assistiamo ad una gravissima
carenza di Magistrati e di una sempre maggiore indisponibilità di aule
giudiziarie, la riforma Cartabia, procedendo controcorrente, sembra non tenere
nella giusta considerazione tali problematiche, quasi a volerne negare l’esistenza.
Le criticità si
fanno ancora più ingombranti qualora, a fronte di una sentenza di non luogo a
procedere emessa al termine dell’udienza predibattimentale, il PM decida di
impugnare il provvedimento del Magistrato e ne ottenga, poi, la riforma.
In questo caso,
sarà indispensabile individuare un altro Giudice, diverso dal primo che ha
pronunciato la sentenza di non luogo a procedere poi riformata e ciò,
specialmente nei Tribunali piccoli, potrebbe non essere semplice.
Conclusioni.
In ambito
penale, ma, forse non solo, la Giustizia risulta gravemente rallentata
dall’assenza di Magistrati e dall’indisponibilità di aule nelle quali celebrare
le udienze, ma la riforma Cartabia, in assoluta controtendenza, sovraccarica
maggiormente la macchina processuale introducendo, in materia di citazione
diretta a giudizio, la celebrazione di un’udienza predibattimentale che
coinvolge un maggior numero di Magistrati ed impone la disponibilità di un
maggior numero di aule nei Tribunali.
Vedremo se il
dibattito in Senato produrrà delle migliorie rispetto a tali criticità.