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Pubblicato il 28/07/2021

Legittima difesa ed eccesso colposo. Commento dell'Avv. Francesco Montesano e della Dott.ssa Giulia Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Legittima difesa

La disciplina della legittima difesa, così come riformata dalla l. 3/2019, e l'istituto dell'eccesso colposo: tra stringenti requisiti e presunzioni 

Legittima difesa ed eccesso colposo. Commento dell'Avv. Francesco Montesano e della Dott.ssa Giulia Pugliese

Il recente fatto di cronaca ci spinge ad approfondimento in materia di legittima difesa.

La legittima difesa

L’istituto della legittima difesa, disciplinato nell’art. 52 c.p., fa parte della categoria delle cause di giustificazioni al sussistere delle quali si esclude la punibilità del  soggetto agente.

L’art. 52 c.p. a primo comma prevede espressamente che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.

Dalla lettura della norma emerge chiaramente come tale causa di giustificazione sussista solo in presenza di specifici presupposti che sono:

      I.          Aggressione ingiusta;

    II.          Reazione legittima e proporzione tra difesa ed offesa.

Il requisito dell’aggressione ingiusta si concretizza nel pericolo attuale di un’offesa che, in mancanza di interventi, può determinare la lesione di un proprio diritto o di un diritto altrui, sia esso personale o patrimoniale, tutelato dalla legge.

Alla luce del secondo presupposto, di più complesso accertamento, la reazione è legittima quando, a fronte di un’offesa inevitabile, sorge la necessità di difendersi, purché vi sia sempre proporzione tra offesa e difesa.

Tale proporzione si considera soddisfatta qualora la difesa posta in essere, in ragione dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati, sia ritenuta appropriata rispetto ai beni in gioco e ai disvalori dei comportamenti realizzati; in altri termini, il male inflitto all’aggressore tramite l’azione di difesa deve essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore rispetto al male da lui minacciato.

Perciò, affinché si possa escludere la punibilità dell’agente, non è sufficiente che il soggetto si difenda da un’offesa ingiusta, ma occorre che l’azione difensiva sia proporzionata rispetto al male prospettato.

La riforma del 2019.

L’istituto della legittima difesa è stato recentemente riformato, su proposta dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, con la l. n. 36/2019 che ha modificato l’ipotesi di legittima difesa domiciliare di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p..

L’appena citata riforma stabilisce che la difesa è sempre legittima e si presume sussistente la proporzione tra offesa e difesa nei casi di violazione di domicilio.

Nello specifico il secondo comma prevede che “nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione”.

Il terzo comma stabilisce poi che “le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

L’avverbio “sempre” introdotto con la riforma del 2019 consente di scriminare in automatico il comportamento di chi, legittimamente presente nell’abitazione o nel luogo privato ove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, utilizzando un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, difenda la propria incolumità o quella altrui quando non vi è desistenza e c’è pericolo di aggressione.

Inoltre, la riforma del 2019 ha introdotto il quarto comma dell’art. 52 c.p. che prevede che “nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”

Anche in questo caso, la legittima difesa sussiste “sempre” qualora, nei casi di cui ai due commi precedenti, il soggetto respinga un’intrusione realizzata con violenza, minaccia o con mezzi di coazione fisica da parte di uno o più agenti.

Le conseguenze di questa riforma sono evidenti: dal 2019, limitatamente ai casi di legittima difesa domiciliare, il Giudice non ha o non dovrebbe avere il potere di valutare discrezionalmente se vi siano elementi per ritenere la difesa legittima e se vi sia concreta ed effettiva proporzione tra offesa e difesa, la cui sussistenza ora è sempre presunta in caso di violazione di domicilio.

In realtà, con la riforma del 2019 il Giudice viene solo apparentemente privato del proprio potere discrezionale, il quale viene preservato e continua ad essere esercitato per valutare quale condotta integra un’intrusione e, soprattutto, quali oggetti rientrano nell’espressione “mezzi di coazione fisica”.

L’eccesso colposo di legittima difesa.

Quanto accaduto nel Comune di Voghera, teatro di un recente fatto di cronaca, ci da' il giusto spunto per affrontare in questa sede la, tutt’altro che secondaria, tematica dell’eccesso colposo in legittima difesa.

Si tratta di un particolare istituto disciplinato dall’art. 55 c.p., il quale recita “quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 515253 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Per comprendere a fondo il contenuto della norma appena citata, vale la pena esaminare, seppur brevemente, una pronuncia della Corte di Cassazione del 2019 che, con estrema precisione, ha delineato i tratti fondamentali dell’istituto di cui all’art. 55 c.p..

I Giudici di legittimità hanno chiarito che, affinché si possa parlare di eccesso colposo in legittima difesa è necessario che siano sussistenti le condizioni ed i requisiti per la configurabilità della scriminante ex art. 52 c.p. ed è altrettanto indispensabile che l’agente ecceda i limiti della legittima difesa.

Nello specifico, “per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l’inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante” (Cass. pen., sez. V, 04.07.2019, n. 29365).

In altri termini, l’eccesso colposo di legittima difesa si configura quando la proporzione tra offesa e difesa viene meno per colpa, intesa come errore inescusabile per precipitazione, imprudenza, imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi utilizzati dall’aggredito per difendersi; di contro, si fuoriesce dai confini delineati dall’art. 55 c.p. allorquando il superamento dei limiti dettati dall’art. 52 c.p. è frutto di un scelta cosciente e volontaria tramutando la natura della propria condotta che da difensiva si trasmuta in aggressiva.

Il giudizio volto a verificare la sussistenza dei requisiti della legittima difesa deve, ovviamente, tener conto delle circostanze nel quale si è verificato il fatto, avendo cura di esaminare le modalità dell’azione e tutti gli elementi fattuali antecedenti alla stessa che possano aver concretamente inciso sulla formazione di un erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da una ingiusta aggressione.  

Conclusioni.

Alla luce di quelli che sono gli elementi resi noti dall’organo inquirente, nella vicenda di cronaca avvenuta a Voghera la Procura ha ipotizzato un eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55 c.p. che, da un punto di vista sanzionatorio, comporterebbe, nel caso de quo, l’applicazione della medesima cornice edittale dell’omicidio colposo (art. 589 c.p.: pena delle reclusione da sei mesi a cinque anni).

Tuttavia, se l’ipotesi accusatoria dovesse modificarsi, a fronte di altri e nuovi elementi, a tal punto da ritenere che la condotta tenuta si sia collocata al di fuori dei confini tracciati dall’art. 55 c.p., riqualificando, di conseguenza, il capo di imputazione in omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma, la difesa sarebbe costretta a confrontarsi con una fattispecie di reato e, soprattutto, con un quadro sanzionatorio ben più pesante.

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