Pubblicato il 28/07/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Legittima difesa
La disciplina della legittima difesa, così come riformata dalla l. 3/2019, e l'istituto dell'eccesso colposo: tra stringenti requisiti e presunzioni
Il recente fatto di cronaca ci
spinge ad approfondimento in materia di legittima difesa.
La legittima difesa
L’istituto
della legittima difesa, disciplinato nell’art. 52 c.p., fa parte della
categoria delle cause di giustificazioni al sussistere delle quali si esclude
la punibilità del soggetto agente.
L’art.
52 c.p. a primo comma prevede espressamente che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di
un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Dalla
lettura della norma emerge chiaramente come tale causa di giustificazione
sussista solo in presenza di specifici presupposti che sono:
I.
Aggressione ingiusta;
II.
Reazione legittima e proporzione
tra difesa ed offesa.
Il
requisito dell’aggressione ingiusta si concretizza nel pericolo attuale di
un’offesa che, in mancanza di interventi, può determinare la lesione di un
proprio diritto o di un diritto altrui, sia esso personale o patrimoniale,
tutelato dalla legge.
Alla
luce del secondo presupposto, di più complesso accertamento, la reazione è
legittima quando, a fronte di un’offesa inevitabile, sorge la necessità di
difendersi, purché vi sia sempre proporzione tra offesa e difesa.
Tale
proporzione si considera soddisfatta qualora la difesa posta in essere, in
ragione dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati, sia ritenuta appropriata
rispetto ai beni in gioco e ai disvalori dei comportamenti realizzati; in altri
termini, il male inflitto all’aggressore tramite l’azione di difesa deve essere
inferiore, uguale o tollerabilmente superiore rispetto al male da lui
minacciato.
Perciò, affinché si possa escludere la punibilità dell’agente, non è
sufficiente che il soggetto si difenda da un’offesa ingiusta, ma occorre che
l’azione difensiva sia proporzionata rispetto al male prospettato.
La
riforma del 2019.
L’istituto
della legittima difesa è stato recentemente riformato, su proposta dell’ex
Ministro dell’Interno Matteo Salvini, con la l. n. 36/2019 che ha modificato
l’ipotesi di legittima difesa domiciliare di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52
c.p..
L’appena
citata riforma stabilisce che la difesa
è sempre legittima e si presume sussistente la proporzione tra offesa e difesa
nei casi di violazione di domicilio.
Nello
specifico il secondo comma prevede che “nei
casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste
sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo
se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la
propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è
desistenza e vi è pericolo d'aggressione”.
Il
terzo comma stabilisce poi che “le
disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in
cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale”.
L’avverbio
“sempre”
introdotto con la riforma del 2019 consente di scriminare in automatico il
comportamento di chi, legittimamente presente nell’abitazione o nel luogo
privato ove si esercita un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale, utilizzando un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo, difenda la propria incolumità o quella altrui quando non vi è
desistenza e c’è pericolo di aggressione.
Inoltre,
la riforma del 2019 ha introdotto il quarto comma dell’art. 52 c.p. che prevede
che “nei casi di cui al secondo e al
terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui
che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza
o minaccia di uso
di armi o di altri
mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”
Anche
in questo caso, la legittima difesa sussiste “sempre” qualora, nei
casi di cui ai due commi precedenti, il soggetto respinga un’intrusione
realizzata con violenza, minaccia o con mezzi di coazione fisica da parte di
uno o più agenti.
Le
conseguenze di questa riforma sono evidenti: dal 2019, limitatamente ai casi di
legittima difesa domiciliare, il Giudice non ha o non dovrebbe avere il potere
di valutare discrezionalmente se vi siano elementi per ritenere la difesa
legittima e se vi sia concreta ed effettiva proporzione tra offesa e difesa, la
cui sussistenza ora è sempre presunta in caso di violazione di domicilio.
In realtà, con la riforma del
2019 il Giudice viene solo apparentemente privato del proprio potere
discrezionale, il quale viene preservato e continua ad essere esercitato per valutare
quale condotta integra un’intrusione e, soprattutto, quali oggetti rientrano
nell’espressione “mezzi di coazione
fisica”.
L’eccesso
colposo di legittima difesa.
Quanto accaduto nel Comune di Voghera, teatro di un recente fatto di cronaca, ci da' il giusto spunto per affrontare in questa
sede la, tutt’altro che secondaria, tematica dell’eccesso colposo in legittima
difesa.
Si
tratta di un particolare istituto disciplinato dall’art. 55 c.p., il quale
recita “quando, nel commettere alcuno dei
fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i
limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nei
casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se
chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità
ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Per
comprendere a fondo il contenuto della norma appena citata, vale la pena
esaminare, seppur brevemente, una pronuncia della Corte di Cassazione del 2019
che, con estrema precisione, ha delineato i tratti fondamentali dell’istituto
di cui all’art. 55 c.p..
I
Giudici di legittimità hanno chiarito che, affinché
si possa parlare di eccesso colposo in legittima difesa è necessario che siano
sussistenti le condizioni ed i requisiti per la configurabilità della
scriminante ex art. 52 c.p. ed è altrettanto indispensabile che l’agente ecceda
i limiti della legittima difesa.
Nello
specifico, “per stabilire se nel fatto si
siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima
accertare l’inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei
mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e
con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore
differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso
consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema
dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in
una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi
della scriminante” (Cass. pen., sez. V, 04.07.2019, n. 29365).
In
altri termini, l’eccesso colposo di
legittima difesa si configura quando la proporzione tra offesa e difesa viene
meno per colpa, intesa come errore inescusabile per precipitazione, imprudenza,
imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi utilizzati dall’aggredito per
difendersi; di contro, si fuoriesce dai confini delineati dall’art. 55 c.p.
allorquando il superamento dei limiti dettati dall’art. 52 c.p. è frutto di un
scelta cosciente e volontaria tramutando la natura della propria condotta che
da difensiva si trasmuta in aggressiva.
Il giudizio volto a verificare la
sussistenza dei requisiti della legittima difesa deve, ovviamente, tener conto
delle circostanze nel quale si è verificato il fatto, avendo cura di esaminare
le modalità dell’azione e tutti gli elementi fattuali antecedenti alla stessa
che possano aver concretamente inciso sulla formazione di un erroneo
convincimento di dover difendere sé o altri da una ingiusta aggressione.
Conclusioni.
Alla
luce di quelli che sono gli elementi resi noti dall’organo inquirente, nella
vicenda di cronaca avvenuta a Voghera la Procura ha ipotizzato un eccesso
colposo in legittima difesa ex art. 55 c.p. che, da un punto di vista
sanzionatorio, comporterebbe, nel caso de
quo, l’applicazione della medesima cornice edittale dell’omicidio colposo (art.
589 c.p.: pena delle reclusione da sei mesi a cinque anni).
Tuttavia, se l’ipotesi
accusatoria dovesse modificarsi, a fronte di altri e nuovi elementi, a tal
punto da ritenere che la condotta tenuta si sia collocata al di fuori dei
confini tracciati dall’art. 55 c.p., riqualificando, di conseguenza, il capo di
imputazione in omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma, la difesa
sarebbe costretta a confrontarsi con una fattispecie di reato e, soprattutto,
con un quadro sanzionatorio ben più pesante.