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Pubblicato il 21/07/2021

Il punto sulla prescrizione nella riforma del processo penale della Ministra Cartabia. Commento della Dott.ssa Giulia Pugliese

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale

La prescrizione nella riforma della Ministra Cartabia: di fatto nulla cambia rispetto alla l. n. 3/2019. 

Il punto sulla prescrizione nella riforma del processo penale della Ministra Cartabia. Commento della Dott.ssa Giulia Pugliese

La riforma Cartabia.

Giovedì 15.07.2021, il Governo ha approvato all’unanimità gli emendamenti apportati al disegno di legge recante “delega al Governo pe l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’Appello” e proposti dalla Ministra Cartabia.

Da molti anni si attende, e si tenta invano, di riformare il processo penale rendendolo non solo più efficiente, ma soprattutto più celere nella sua definizione, senza dover sacrificare principi, quali l’oralità ed il contraddittorio, che, anche in un ottica di maggior celerità, vanno pur sempre garantiti.

Bonafede – Cartabia: idee condivise in materia di prescrizione.

La riforma della Ministra Cartabia pur travolgendo il processo penale in ogni suo aspetto, o quasi, in materia di prescrizione conferma quanto già previsto dalla l. n. 3/2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

La l. n. 3/2019, meglio conosciuta come legge “Spazzacorrotti o Anticorruzione”, è già intervenuta sul tema della prescrizione, modificando il testo dell’art. 159 c.p. e prevedendo che “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data dell’esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.

Nello specifico, alla luce della riforma Bonafede, la prescrizione decorre soltanto nel corso del giudizio di primo grado, per poi cessare di maturare avanti la Corte d’Appello e la Suprema Corte di Cassazione. Inoltre, la legge Spazzacorrotti è intervenuta modificando, altresì, l’art. 158 comma 1 c.p. in materia di decorrenza della prescrizione stabilendo che la prescrizione decorre “per il reato consumato dal giorno della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione”.

Ripercorrendo il sentiero già tracciato dal Ministro Bonafede, quindi, l’attuale riforma del processo penale non fa altro che confermare, in punto prescrizione, quanto previsto dalla l. n. 3/2019.

La riforma Cartabia prevede che la prescrizione si blocchi con la sentenza di primo grado, sia che si tratti di una pronuncia assolutoria che di condanna, fatta eccezione per il decreto penale di condanna che non produrrà il medesimo effetto. L’intenzione di abolire l’art. 159 comma 2 c.p. si accompagna con la volontà di trasferire l’intera disciplina all’interno del neo art. 161 bis c.p. rubricato “Cessazione del corso della prescrizione”. E’, altresì, espressamente previsto che, qualora la sentenza venisse annullata, la prescrizione riprenderebbe a decorrere dalla pronuncia definitiva di annullamento.

La pronuncia di improcedibilità dell’azione penale nei giudizi di impugnazione.

L’assenza di prescrizione nel corso dei giudizi di impugnazione si compensa (nell’intento della Ministra) con l’introduzione del neo art. 344 bis c.p.p. rubricato “Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale”.

Nello specifico, la mancata definizione del giudizio di appello nel termine di due anni  e del giudizio in Cassazione nel termine di 1 anno, rappresentano causa di improcedibilità dell’azione penale, con conseguente pronuncia di non doversi procedere.

I suddetti termini decorrono a partire dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza, individuando, così, un lasso di tempo che va dai tre mesi, nel caso di motivazione contestuale, ai nove mesi, nel caso di deposito della motivazione in novanta giorni.

E’ ammessa una proroga di un anno per il giudizio di appello e di sei mesi per il giudizio in Cassazione, degli appena citati termini qualora sussistano due condizioni: a) si proceda per i reati di cui agli artt. 407, comma 2, lett. a), 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.; b) si tratta di giudizi particolarmente complessi in ragione del numero delle parti coinvolte o dei capi di imputazione presenti o del numeri o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da affrontare.

La disciplina sopra descritta trova applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Conclusioni

Per quanto rappresenti un tema fortemente dibattuto, la riforma Cartabia, in materia di prescrizione, non sembra in grado di modificare lo scenario attuale; infatti, secondo delle recenti statistiche, circa il 70% dei procedimenti penali che si definiscono con la prescrizione si trovano nella fase delle indagini preliminari, mentre solo il 30% si definisce per prescrizione tra il giudizio di primo grado e quello di appello ed infine solo l’1% in Cassazione.

Tali stime dovrebbero spostare la discussione su altri istituti e altre fasi del procedimento, quali, per esempio, la durata delle indagini preliminari.

In effetti, la riforma Cartabia interviene sul punto ricalibrando la durata di questa prima fase del procedimento e prevedendo che le indagini durino massimo sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti ed un anno e mezzo per alcuni delitti più gravi; è prevista la possibilità di prorogare tali termini di ulteriori sei mesi qualora le indagini risultino particolarmente complesse.

Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei sopracitati termini, il PM deve rendere noti gli atti di indagine all’indagato e all’eventuale P.O., i quali hanno la possibilità di chiedere al GIP di sollecitare il PM affinché assuma le proprie determinazioni.

Diversamente dal giudizio di primo grado o dai successivi giudizi di impugnazione, nel corso dei quali lo spirare dei termini previsti comporta la definizione del procedimento per improcedibilità dell’azione penale, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la durata delle indagini preliminari nulla accade, se non un sollecito del PM da parte del GIP ad assumere le proprie determinazioni.

In conclusione, per quanto delicato ed importante sia per il nostro ordinamento il tema della prescrizione, sarebbe auspicabile prevedere delle sanzioni concrete ed effettive che rendano tassativi i termini di durata previsti per le indagini, assicurandone, da un alto, una maggior celerità e dall’altro limitando il numero di procedimenti definiti per prescrizione in questa prima fase del procedimento penale.   

Per il momento restiamo in attesa visto che sono già preannunciati oltre 1.000 emendamenti alla riforma in esame anche se la Ministra Cartabia ha dichiarato di non voler cedere in materia di prescrizione.

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