Pubblicato il 21/07/2021
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Riforma del processo penale
La prescrizione nella riforma della Ministra Cartabia: di fatto nulla cambia rispetto alla l. n. 3/2019.
La riforma
Cartabia.
Giovedì
15.07.2021, il Governo ha approvato all’unanimità gli emendamenti apportati al
disegno di legge recante “delega al
Governo pe l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’Appello”
e proposti dalla Ministra Cartabia.
Da molti anni si
attende, e si tenta invano, di riformare il processo penale rendendolo non solo
più efficiente, ma soprattutto più celere nella sua definizione, senza dover
sacrificare principi, quali l’oralità ed il contraddittorio, che, anche in un
ottica di maggior celerità, vanno pur sempre garantiti.
Bonafede –
Cartabia: idee condivise in materia di prescrizione.
La riforma della
Ministra Cartabia pur travolgendo il processo penale in ogni suo aspetto, o
quasi, in materia di prescrizione conferma quanto già previsto dalla l. n.
3/2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
La l. n. 3/2019,
meglio conosciuta come legge “Spazzacorrotti
o Anticorruzione”, è già intervenuta sul tema della prescrizione,
modificando il testo dell’art. 159 c.p. e prevedendo che “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia
della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data
dell’esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità
del decreto di condanna”.
Nello specifico,
alla luce della riforma Bonafede, la prescrizione decorre soltanto nel corso
del giudizio di primo grado, per poi cessare di maturare avanti la Corte
d’Appello e la Suprema Corte di Cassazione. Inoltre, la legge Spazzacorrotti è
intervenuta modificando, altresì, l’art. 158 comma 1 c.p. in materia di
decorrenza della prescrizione stabilendo che la prescrizione decorre “per il reato consumato dal giorno della
consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del
colpevole e per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o
la continuazione”.
Ripercorrendo il
sentiero già tracciato dal Ministro Bonafede, quindi, l’attuale riforma del
processo penale non fa altro che confermare, in punto prescrizione, quanto
previsto dalla l. n. 3/2019.
La riforma Cartabia prevede che la prescrizione si blocchi con la sentenza
di primo grado, sia che si tratti di una pronuncia assolutoria che di condanna,
fatta eccezione per il decreto penale di condanna che non produrrà il medesimo
effetto. L’intenzione di abolire l’art. 159 comma 2 c.p. si accompagna con
la volontà di trasferire l’intera disciplina all’interno del neo art. 161 bis c.p. rubricato “Cessazione
del corso della prescrizione”. E’, altresì, espressamente previsto che,
qualora la sentenza venisse annullata, la prescrizione riprenderebbe a
decorrere dalla pronuncia definitiva di annullamento.
La pronuncia di
improcedibilità dell’azione penale nei giudizi di impugnazione.
L’assenza di
prescrizione nel corso dei giudizi di impugnazione si compensa (nell’intento
della Ministra) con l’introduzione del neo
art. 344 bis c.p.p. rubricato “Improcedibilità per superamento dei termini
di durata massima del procedimento penale”.
Nello specifico,
la mancata definizione del giudizio di
appello nel termine di due anni e del
giudizio in Cassazione nel termine di 1 anno, rappresentano causa di
improcedibilità dell’azione penale, con conseguente pronuncia di non doversi
procedere.
I suddetti
termini decorrono a partire dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine per il deposito della sentenza, individuando, così, un lasso di tempo
che va dai tre mesi, nel caso di motivazione contestuale, ai nove mesi, nel
caso di deposito della motivazione in novanta giorni.
E’ ammessa una proroga di un anno per il giudizio di
appello e di sei mesi per il giudizio in Cassazione, degli appena citati
termini qualora sussistano due condizioni: a)
si proceda per i reati di cui agli artt. 407, comma 2, lett. a), 317, 318, 319,
319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,
321, 322, 322 bis c.p.; b) si tratta di giudizi particolarmente
complessi in ragione del numero delle parti coinvolte o dei capi di imputazione
presenti o del numeri o della complessità delle questioni di fatto o di diritto
da affrontare.
La disciplina
sopra descritta trova applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che
hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Conclusioni
Per quanto
rappresenti un tema fortemente dibattuto, la riforma Cartabia, in materia di
prescrizione, non sembra in grado di modificare lo scenario attuale; infatti,
secondo delle recenti statistiche, circa
il 70% dei procedimenti penali che si definiscono con la prescrizione si
trovano nella fase delle indagini preliminari, mentre solo il 30% si definisce
per prescrizione tra il giudizio di primo grado e quello di appello ed infine
solo l’1% in Cassazione.
Tali stime
dovrebbero spostare la discussione su altri istituti e altre fasi del
procedimento, quali, per esempio, la durata delle indagini preliminari.
In effetti, la
riforma Cartabia interviene sul punto ricalibrando la durata di questa prima fase
del procedimento e prevedendo che le
indagini durino massimo sei mesi per
le contravvenzioni, un anno per i delitti ed un anno e mezzo per alcuni delitti
più gravi; è prevista la possibilità di prorogare tali termini di ulteriori
sei mesi qualora le indagini risultino particolarmente complesse.
Tuttavia, in
caso di mancato rispetto dei sopracitati termini, il PM deve rendere noti gli
atti di indagine all’indagato e all’eventuale P.O., i quali hanno la
possibilità di chiedere al GIP di sollecitare il PM affinché assuma le proprie
determinazioni.
Diversamente dal
giudizio di primo grado o dai successivi giudizi di impugnazione, nel corso dei
quali lo spirare dei termini previsti comporta la definizione del procedimento
per improcedibilità dell’azione penale, nel caso di mancato rispetto dei
termini previsti per la durata delle indagini preliminari nulla accade, se non
un sollecito del PM da parte del GIP ad assumere le proprie determinazioni.
In conclusione,
per quanto delicato ed importante sia per il nostro ordinamento il tema della
prescrizione, sarebbe auspicabile prevedere delle sanzioni concrete ed
effettive che rendano tassativi i termini di durata previsti per le indagini,
assicurandone, da un alto, una maggior celerità e dall’altro limitando il
numero di procedimenti definiti per prescrizione in questa prima fase del
procedimento penale.
Per il momento restiamo in attesa visto che sono
già preannunciati oltre 1.000 emendamenti alla riforma in esame anche se la
Ministra Cartabia ha dichiarato di non voler cedere in materia di prescrizione.