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Pubblicato il 06/09/2022

Dichiarazione di irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 159 c.p.p.; come devono essere eseguite le ricerche per la notifica: una recente decisione della Cassazione sul punto.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Dichiarazioni di irreperibilità

Con la sentenza n. 30772/2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata chiarendo i passaggi da seguire per la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato ex art. 159 c.p.p..

Dichiarazione di irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 159 c.p.p.; come devono essere eseguite le ricerche per la notifica: una recente decisione della Cassazione sul punto.

Introduzione.

Con la sentenza n. 30772 dell’08/08/2022, la prima sezione della Corte di Cassazione ha tracciato delle linee guida circa l’interpretazione dell’art. 159 c.p.p. in materia di dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 c.p.p. devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dalla norma.

La dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.

Il primo comma dell’art. 159 c.p.p. statuisce quanto segue: “se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore”.

In linea generale, nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo quanto disposto dall’art. 157 c.p.p. (tale disposizione prevede che la notificazione debba essere eseguita a mani dell’interessato presso la sua abitazione o in alternativa presso il luogo ove svolge la propria attività lavorativa, con possibilità di effettuarla anche a persona convivente o al portiere o a chi ne fa le veci o, in alternativa, presso la dimora o la casa comunale), il Giudice, prima di dichiarare l’irreperibilità dell’imputato, deve disporre nuove ricerche nei luoghi elencati dal comma 1 dell’art. 159 c.p.p..

In caso di esito negativo delle ricerche, il Giudice o il pubblico ministero (a seconda della fase procedimentale in cui ci si trova) emettono decreto di irreperibilità, tramite il quale si provvede anche alla eventuale nomina di un difensore d’ufficio per l'imputato che ne è privo; di conseguenza le notificazioni di cui normalmente è destinatario l'imputato, verranno effettuate presso il suo difensore.

La sentenza n. 30772/2022 della prima sezione della Corte di Cassazione.

Nelle more di un incidente di esecuzione per revoca dell’indulto, il Tribunale di Catania, nelle vesti di Giudice dell’esecuzione, aveva ordinato che venissero disposte nuove ricerche del condannato ex art. 159 c.p.p..

La scarna attività di ricerca svolta aveva dato esito (apparentemente) negativo e di conseguenza era stato emesso un decreto di irreperibilità del condannato.

Impugnando l’ordinanza con la quale era stato revocato l’indulto, il ricorrente ha adito la Corte, eccependo “la nullità del decreto di citazione poiché le ricerche si sarebbero dovute eseguire cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p.. Nella specie non risultavano ricerche svolte presso l’Amministrazione carceraria centrale, né presso il comune di domicilio” nel quale l’interessato aveva da poco acquistato un immobile ad uso abitativo.

I Giudici di legittimità hanno precisato che “le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., derivando diversamente la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni” (Cass. pen., sez. I, n. 30772/2022).   

Conclusioni.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha fornito un’interpretazione lapidaria dell’art. 159 c.p.p. in materia di dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.

Il codice, infatti, esplica in modo chiaro i passaggi che devono essere necessariamente compiuti per poter giungere ad una dichiarazione di irreperibilità; nello specifico, i luoghi elencati, come ben evidenzia la congiunzione “e” che li lega, non sono tra loro alternativi, dovendo, al contrario, essere ciascuno oggetto di ricerche da parte dell’Autorità competente.

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