Pubblicato il 06/09/2022
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Dichiarazioni di irreperibilità
Con la sentenza n.
30772/2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata chiarendo i passaggi da
seguire per la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato ex art.
159 c.p.p..
Introduzione.
Con la sentenza
n. 30772 dell’08/08/2022, la prima sezione della Corte di Cassazione ha
tracciato delle linee guida circa l’interpretazione dell’art. 159 c.p.p. in
materia di dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.
In particolare,
i Giudici di legittimità hanno chiarito che le ricerche necessarie ai fini
dell’emissione del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 c.p.p. devono
essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati
dalla norma.
La
dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.
Il primo comma
dell’art. 159 c.p.p. statuisce quanto segue: “se non è possibile eseguire le
notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria
dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita,
dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione
carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità
giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato
un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia
eseguita mediante consegna di copia al difensore”.
In linea
generale, nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo
quanto disposto dall’art. 157 c.p.p. (tale disposizione prevede che la
notificazione debba essere eseguita a mani dell’interessato presso la sua
abitazione o in alternativa presso il luogo ove svolge la propria attività
lavorativa, con possibilità di effettuarla anche a persona convivente o al
portiere o a chi ne fa le veci o, in alternativa, presso la dimora o la casa
comunale), il Giudice, prima di dichiarare l’irreperibilità dell’imputato, deve
disporre nuove ricerche nei luoghi elencati dal comma 1 dell’art. 159 c.p.p..
In caso di
esito negativo delle ricerche, il Giudice o il pubblico ministero (a seconda
della fase procedimentale in cui ci si trova) emettono decreto di
irreperibilità, tramite il quale si provvede anche alla eventuale nomina di un
difensore d’ufficio per l'imputato che ne è privo; di conseguenza le notificazioni
di cui normalmente è destinatario l'imputato, verranno effettuate presso il suo
difensore.
La
sentenza n. 30772/2022 della prima sezione della Corte di Cassazione.
Nelle more di
un incidente di esecuzione per revoca dell’indulto, il Tribunale di Catania,
nelle vesti di Giudice dell’esecuzione, aveva ordinato che venissero disposte
nuove ricerche del condannato ex art. 159 c.p.p..
La scarna
attività di ricerca svolta aveva dato esito (apparentemente) negativo e di
conseguenza era stato emesso un decreto di irreperibilità del condannato.
Impugnando
l’ordinanza con la quale era stato revocato l’indulto, il ricorrente ha adito
la Corte, eccependo “la nullità del decreto di citazione poiché le
ricerche si sarebbero dovute eseguire cumulativamente, e non alternativamente,
in tutti i luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p.. Nella specie non risultavano
ricerche svolte presso l’Amministrazione carceraria centrale, né presso il
comune di domicilio” nel quale l’interessato aveva da poco acquistato un immobile ad uso
abitativo.
I Giudici di
legittimità hanno precisato che “le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del
decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente
in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., derivando diversamente la
nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti
notificazioni”
(Cass. pen., sez. I, n. 30772/2022).
Conclusioni.
La Corte di
Cassazione con la pronuncia in commento ha fornito un’interpretazione lapidaria
dell’art. 159 c.p.p. in materia di dichiarazione di irreperibilità dell’imputato.
Il codice, infatti, esplica in modo chiaro i
passaggi che devono essere necessariamente compiuti per poter giungere ad una
dichiarazione di irreperibilità; nello specifico, i luoghi elencati, come ben
evidenzia la congiunzione “e” che li lega, non sono tra loro
alternativi, dovendo, al contrario, essere ciascuno oggetto di ricerche da
parte dell’Autorità competente.