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Pubblicato il 28/09/2026

INFORMAZIONE E RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA GIORNALISTICA: IL GARANTE DELLA PRIVACY SI PRONUNCIA SULLA VICENDA BOVA /CORONA APPROFONDENDO IL PRINCIPIO DI ESSENZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE E IL PERIMETRO APPLICATIVO DELLE NORME DEONTOLOGICHE CUI I GIORNALISTI MA NON SOLO DEVONO SOTTOSTARE.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il provvedimento emesso dal Garante per la Privacy il 3 luglio 2026, n. 492, prende posizione in merito al rapporto, nella contemporanea era digitale dei social network, tra la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza di soggetti esposti al pubblico.

Nello specifico sono state analizzate e approfondite, alla luce dei molteplici riferimenti normativi presenti, le due violazioni rilevate, vale a dire: l’applicazione del Regolamento Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti anche a soggetti non formalmente iscritti e non esercitanti tale professione e il necessario rispetto, non solo del principio di essenzialità (art. 137 comma 6 del Regolamento) ma anche del principio di minimizzazione (art. 5, par 1, lett. a) e c) GDPR).

Tale pronuncia consente di riflettere sui confini del diritto di cronaca e sulle modalità pratiche con le quali lo stesso deve esplicarsi nella realtà digitale odierna.

INFORMAZIONE E RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA GIORNALISTICA: IL GARANTE DELLA PRIVACY SI PRONUNCIA SULLA VICENDA BOVA /CORONA APPROFONDENDO IL PRINCIPIO DI ESSENZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE E IL PERIMETRO APPLICATIVO DELLE NORME DEONTOLOGICHE CUI I GIORNALISTI MA NON SOLO DEVONO SOTTOSTARE.

 

1.      Il fatto.

La vicenda in oggetto prende avvio con la pubblicazione, da parte di Fabrizio Corona, sul proprio blog “Falsissimo”, di alcuni file audio nei quali era possibile ascoltare conversazioni private intercorse tra l’attore Raoul Bova e un soggetto terzo; tale contenuto diventava, in brevissimo tempo, virale, venendo ricondiviso su tutte le piattaforme social del titolare del blog.

Il 20 agosto 2025, con il provvedimento d’urgenza n. 479, veniva intimato a Fabrizio Corona, proprio in ragione dell’ampia diffusione che il file aveva avuto, di cancellare da ogni profilo o canale il contenuto pubblicato e lo stesso provvedeva a rimuoveva l’audio della conversazione privata dalla puntata del proprio format ed a eliminare dalle pagine Tik Tok e Instagram tracce del file; nel frattempo, veniva instaurato un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di merito.

Successivamente il Garante, nella riunione tenutasi in data 3 luglio 2026, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiarava l’illiceità del trattamento posto in essere dal Sig. Corona per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica ex art 137, comma 6 del Regolamento oltre alla violazione del principio di minimizzazione ex art 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR e per l’effetto lo condannava al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.950,00.

2.      Il quadro costituzionale ed europeo.

Al fine di comprendere il ragionamento svolto dal Garante è necessario analizzare, brevemente, il quadro normativo, principalmente di livello costituzionale ed europeo, sotteso a tale vicenda.

Nello specifico, a livello costituzionale, i fatti fin qui esposti ripropongono il “contrasto” tra la libertà di informazione sancita dall’art. art 21 e il principio della segretezza delle comunicazioni contenuto nell’articolo 15.

Il primo, rappresenta uno dei principi cardine della democrazia, in virtù del quale ogni soggetto deve poter esprimere le proprie idee ed i propri pensieri senza alcun vincolo di sorta.

Il principio di cui all’art. 15 tutela ogni soggetto da illecite intromissioni nella propria sfera privata, occupandosi, nello specifico, della tutela della propria corrispondenza, sia essa cartacea o, come nel caso de quo, digitale.

Oltre a tali capisaldi del nostro sistema giuridico, tale contrapposizione è stata affrontata anche dal legislatore europeo che, nell’art. 85 del GDPR, ha costruito un sistema in grado di poter conciliare questi due diritti, libertà di stampa e tutela dei dati personali, includendo anche il riferimento all’utilizzo di informazioni personali a fini giornalistici.

Tale monito, poi, è stato accolto anche nel nostro ordinamento attraverso l’adozione del D.lgs. 196/2003, poi modificato, e del Regolamento deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, che oggi costituisce l’Allegato 1 al Codice deontologico dei Giornalisti.

 

3.      La pronuncia del Garante.

Ebbene, partendo da questi dati, il Garante ha sviluppato due principi estremamente importanti soprattutto in un’ottica di protezione della sfera privata nella moderna era digitale.

Infatti, il tradizionale concetto di “stampa” cartacea è stato in parte soppiantato dal sistema dei social network, dove un contenuto può raggiungere in pochi secondi una platea sterminata di soggetti in tutto il mondo che a loro volta possono commentare o ricondividere quest’ultimo, superando di gran lunga i numeri di diffusione dei quotidiani tradizionali.

Avendo, dunque, ben presente questo quadro, il primo principio sancito dall’Autorità è quello relativo all’estensione delle prerogative deontologiche dei giornalisti anche a soggetti non formalmente iscritti all’ordine o non esercitanti tale professione.

Con questa pronuncia, infatti, il Garante sottolinea che il rispetto dei limiti del diritto di cronaca e della sfera privata altrui, principi cardine della professione giornalistica, non vincola, solo, chi esercita formalmente tale professione ma anche tutti quei soggetti che, occasionalmente, pubblicano o diffondono qualsiasi tipologia di manifestazione del pensiero, sia essa sottoforma di post o di articoli, sui social network.

In altri termini, si è preferito guardare alla sostanza piuttosto che alla forma, prediligendo l’analisi del contenuto stesso e valutando se quest’ultimo possa essere diffuso, in ottemperanza alla libertà di espressione, rispettando, contestualmente, il diritto alla privacy della persona coinvolta.

In ragione, dunque, di tale estensione nel caso de quo, l’illecito commesso dal resistente ha comportato la violazione, non solo delle norme contenute nel GDPR ma anche, del Regolamento deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ex art 2 quater, comma 4.

Nello specifico, il provvedimento, analizzando i fatti, ha sancito la violazione sia dell’art. 137, comma 6, del Codice deontologico, il c.d. principio di essenzialità dell’informazione, che del principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. a) e c) del GDPR.

Il primo prescrive che, nell’esercizio del diritto di cronaca, debba necessariamente essere rispettato, il limite rappresentato dal concetto di “interesse pubblico”.

La divulgazione di contenuti personali riferiti a un soggetto è ammessa solo quando la loro conoscenza sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o delle modalità con cui questo si è verificato.

Se poi tali dati attengono a un soggetto noto, il secondo comma della normativa de qua è chiaro nel prevedere che “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.

In altre parole, viene preclusa la diffusione indiscriminata di dati personali di soggetti pubblici, la cui notorietà certamente comporta un’attenuazione della riservatezza, ma non vale di per sé a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di informazioni che li riguardano.

Quanto, poi, al secondo principio non rispettato, il c.d. principio di minimizzazione, esso prescrive che, soprattutto nell’attività giornalistica, ogni notizia pubblicata sia tale da rispettare la finalità informativa perseguita.

Il diritto di cronaca, infatti, è rispettato ogni qual volta l’informazione sia adeguata e pertinente, ossia quando è necessaria per comprendere il fatto di interesse pubblico.

Necessità ritenuta assente nel caso in commento, dato che la pubblicazione del predetto audio non è stata ritenuta di interesse pubblico né pertinente al presunto intento informativo, in quanto ha comportato solo “una spettacolarizzazione della dimensione privata del reclamante”.

Le violazioni de quibus sono state considerate, quindi, pienamente integrate perché, i dati personali diffusi, sono stati pubblicati “nel contesto digitale che, per sua natura, amplifica in modo significativo la portata del trattamento” allargando la platea dei soggetti posti a conoscenza del contenuto e per la natura dei dati diffusi, inerenti esclusivamente alla sfera intima e affettiva del ricorrente; inoltre, “il pregiudizio arrecato all’interessato, risulta particolarmente significativo ove la diffusione delle informazioni sia accompagnata da meme, vignette o analoghi contenuti”, come avvenuto (p. 5 provvedimento).

A nulla, infine, è valso il dato, rilevato dal resistente, circa la natura della materia trattata, definita come mero gossip, in quanto ex art. 11, comma 2, Regole deontologiche “l’offerta al pubblico di un prodotto d’informazione, seppur “leggero” e/ o di mero intrattenimento, non possa giustificare un sacrificio del diritto al rispetto della vita privata e personale dell’interessato, anche se inerente a un personaggio pubblico” (p. 3 del provvedimento).

 

4.      Conclusioni.

Alla luce di quanto fin qui riportato, con il provvedimento in commento, il Garante per la Privacy,  ha inteso richiamare tutti gli operatori, siano essi professionisti o meno, ad un esercizio consapevole della libertà di stampa, nella sua nuova veste digitale, che sia in grado di vagliare criticamente l’effettiva rilevanza per il pubblico della notizia e la conseguente necessità della sua pubblicazione rispetto alla mera finalità di intromissione nella sfera privata altrui sottoponendo l’interessato al “pubblico ludibrio”.

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