Pubblicato il 28/09/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E TUTELA DELLA PRIVACY
Il provvedimento emesso
dal Garante per la Privacy il 3 luglio 2026, n. 492, prende posizione in merito
al rapporto, nella contemporanea era digitale dei social network, tra la
libertà di informazione e il diritto alla riservatezza di soggetti esposti al
pubblico.
Nello specifico sono state
analizzate e approfondite, alla luce dei molteplici riferimenti normativi presenti,
le due violazioni rilevate, vale a dire: l’applicazione del Regolamento
Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti anche a soggetti non formalmente
iscritti e non esercitanti tale professione e il necessario rispetto, non solo
del principio di essenzialità (art. 137 comma 6 del Regolamento) ma anche del
principio di minimizzazione (art. 5, par 1, lett. a) e c) GDPR).
Tale pronuncia consente
di riflettere sui confini del diritto di cronaca e sulle modalità pratiche con le
quali lo stesso deve esplicarsi nella realtà digitale odierna.
1.
Il fatto.
La vicenda in oggetto
prende avvio con la pubblicazione, da parte di Fabrizio Corona, sul proprio
blog “Falsissimo”, di alcuni file audio nei quali era possibile
ascoltare conversazioni private intercorse tra l’attore Raoul Bova e un
soggetto terzo; tale contenuto diventava, in brevissimo tempo, virale, venendo
ricondiviso su tutte le piattaforme social del titolare del blog.
Il 20 agosto 2025, con il
provvedimento d’urgenza n. 479, veniva intimato a Fabrizio Corona, proprio in
ragione dell’ampia diffusione che il file aveva avuto, di cancellare da ogni
profilo o canale il contenuto pubblicato e lo stesso provvedeva a rimuoveva l’audio
della conversazione privata dalla puntata del proprio format ed a eliminare
dalle pagine Tik Tok e Instagram tracce del file; nel frattempo,
veniva instaurato un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di merito.
Successivamente il
Garante, nella riunione tenutasi in data 3 luglio 2026, ai sensi dell’art. 57,
par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiarava l’illiceità del trattamento posto in
essere dal Sig. Corona per l’inosservanza delle disposizioni previste in
materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività
giornalistica ex art 137, comma 6 del Regolamento oltre alla violazione del
principio di minimizzazione ex art 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR e per
l’effetto lo condannava al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
di € 4.950,00.
2.
Il quadro costituzionale ed europeo.
Al fine di comprendere il
ragionamento svolto dal Garante è necessario analizzare, brevemente, il quadro
normativo, principalmente di livello costituzionale ed europeo, sotteso a tale
vicenda.
Nello specifico, a
livello costituzionale, i fatti fin qui esposti ripropongono il “contrasto” tra
la libertà di informazione sancita dall’art. art 21 e il principio della
segretezza delle comunicazioni contenuto nell’articolo 15.
Il primo, rappresenta uno
dei principi cardine della democrazia, in virtù del quale ogni soggetto deve poter
esprimere le proprie idee ed i propri pensieri senza alcun vincolo di sorta.
Il principio di cui
all’art. 15 tutela ogni soggetto da illecite intromissioni nella propria sfera
privata, occupandosi, nello specifico, della tutela della propria
corrispondenza, sia essa cartacea o, come nel caso de quo, digitale.
Oltre a tali capisaldi
del nostro sistema giuridico, tale contrapposizione è stata affrontata anche
dal legislatore europeo che, nell’art. 85 del GDPR, ha costruito un sistema in
grado di poter conciliare questi due diritti, libertà di stampa e tutela dei
dati personali, includendo anche il riferimento all’utilizzo di informazioni
personali a fini giornalistici.
Tale monito, poi, è stato
accolto anche nel nostro ordinamento attraverso l’adozione del D.lgs. 196/2003,
poi modificato, e del Regolamento deontologico relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, che oggi costituisce
l’Allegato 1 al Codice deontologico dei Giornalisti.
3.
La pronuncia del Garante.
Ebbene, partendo da
questi dati, il Garante ha sviluppato due principi estremamente importanti
soprattutto in un’ottica di protezione della sfera privata nella moderna era
digitale.
Infatti, il tradizionale
concetto di “stampa” cartacea è stato in parte soppiantato dal sistema dei social
network, dove un contenuto può raggiungere in pochi secondi una platea
sterminata di soggetti in tutto il mondo che a loro volta possono commentare o
ricondividere quest’ultimo, superando di gran lunga i numeri di diffusione dei
quotidiani tradizionali.
Avendo, dunque, ben
presente questo quadro, il primo principio sancito dall’Autorità è quello
relativo all’estensione delle prerogative deontologiche dei giornalisti anche a
soggetti non formalmente iscritti all’ordine o non esercitanti tale
professione.
Con questa pronuncia,
infatti, il Garante sottolinea che il rispetto dei limiti del diritto di
cronaca e della sfera privata altrui, principi cardine della professione giornalistica,
non vincola, solo, chi esercita formalmente tale professione ma anche tutti
quei soggetti che, occasionalmente, pubblicano o diffondono qualsiasi tipologia
di manifestazione del pensiero, sia essa sottoforma di post o di
articoli, sui social network.
In altri termini, si è
preferito guardare alla sostanza piuttosto che alla forma, prediligendo
l’analisi del contenuto stesso e valutando se quest’ultimo possa essere
diffuso, in ottemperanza alla libertà di espressione, rispettando,
contestualmente, il diritto alla privacy della persona coinvolta.
In ragione, dunque, di
tale estensione nel caso de quo, l’illecito commesso dal resistente ha
comportato la violazione, non solo delle norme contenute nel GDPR ma anche, del
Regolamento deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica ex art 2 quater, comma 4.
Nello specifico, il
provvedimento, analizzando i fatti, ha sancito la violazione sia dell’art. 137,
comma 6, del Codice deontologico, il c.d. principio di essenzialità
dell’informazione, che del principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett.
a) e c) del GDPR.
Il primo prescrive che,
nell’esercizio del diritto di cronaca, debba necessariamente essere rispettato,
il limite rappresentato dal concetto di “interesse pubblico”.
La divulgazione di
contenuti personali riferiti a un soggetto è ammessa solo quando la loro
conoscenza sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o delle
modalità con cui questo si è verificato.
Se poi tali dati
attengono a un soggetto noto, il secondo comma della normativa de qua è
chiaro nel prevedere che “la sfera privata delle persone note o che esercitano
funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.
In altre parole, viene
preclusa la diffusione indiscriminata di dati personali di soggetti pubblici,
la cui notorietà certamente comporta un’attenuazione della riservatezza, ma non
vale di per sé a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di informazioni
che li riguardano.
Quanto, poi, al secondo
principio non rispettato, il c.d. principio di minimizzazione, esso prescrive
che, soprattutto nell’attività giornalistica, ogni notizia pubblicata sia tale
da rispettare la finalità informativa perseguita.
Il diritto di cronaca,
infatti, è rispettato ogni qual volta l’informazione sia adeguata e pertinente,
ossia quando è necessaria per comprendere il fatto di interesse pubblico.
Necessità ritenuta
assente nel caso in commento, dato che la pubblicazione del predetto audio non è
stata ritenuta di interesse pubblico né pertinente al presunto intento
informativo, in quanto ha comportato solo “una spettacolarizzazione della
dimensione privata del reclamante”.
Le violazioni de
quibus sono state considerate, quindi, pienamente integrate perché, i dati
personali diffusi, sono stati pubblicati “nel contesto digitale che, per sua
natura, amplifica in modo significativo la portata del trattamento” allargando
la platea dei soggetti posti a conoscenza del contenuto e per la natura dei
dati diffusi, inerenti esclusivamente alla sfera intima e affettiva del
ricorrente; inoltre, “il pregiudizio arrecato all’interessato, risulta
particolarmente significativo ove la diffusione delle informazioni sia
accompagnata da meme, vignette o analoghi contenuti”, come avvenuto (p. 5
provvedimento).
A nulla, infine, è valso
il dato, rilevato dal resistente, circa la natura della materia trattata,
definita come mero gossip, in quanto ex art. 11, comma 2, Regole deontologiche
“l’offerta al pubblico di un prodotto d’informazione, seppur “leggero” e/ o
di mero intrattenimento, non possa giustificare un sacrificio del diritto al
rispetto della vita privata e personale dell’interessato, anche se inerente a
un personaggio pubblico” (p. 3 del provvedimento).
4.
Conclusioni.
Alla luce di quanto fin
qui riportato, con il provvedimento in commento, il Garante per la Privacy, ha inteso richiamare tutti gli operatori,
siano essi professionisti o meno, ad un esercizio consapevole della libertà di
stampa, nella sua nuova veste digitale, che sia in grado di vagliare
criticamente l’effettiva rilevanza per il pubblico della notizia e la
conseguente necessità della sua pubblicazione rispetto alla mera finalità di intromissione
nella sfera privata altrui sottoponendo l’interessato al “pubblico ludibrio”.