Pubblicato il 11/03/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Differenze tra il reato ex art. 388 e 570 c.p.
Questa interessante
pronuncia della Corte di Cassazione affronta il delicatissimo tema afferente
alle differenze caratterizzanti i reati disciplinati dagli articoli 388 c.p. e
570 c.p.
Stando a quanto
stabilito dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza rinviando alla
Corte d’Appello civile competente per l'instaurazione di un nuovo giudizio sul
punto, tale discrimine consiste nella diversa tipologia dell’elemento
soggettivo richiesto al fine di integrare le singole fattispecie: se,
infatti, per la “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice”, ex art. 388 c.p., è richiesto il dolo specifico, per la “Violazione
degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p., invece, è
sufficiente il dolo generico.
È, quindi, di particolare interesse analizzare
le motivazioni con le quali i Giudici hanno argomentato questa distinzione,
prendendo in considerazione, in particolare, gli orientamenti dominanti in tema
di diritto alla bigenitorialità, inteso come interesse superiore del minore
a crescere e formarsi con la compartecipazione di entrambi i genitori.
I fatti oggetto della
sentenza in commento hanno origine da una pronuncia di assoluzione in primo
grado per i reati ex art. 570 bis e ex art. 388, comma 2, c.p., motivata
come segue.
Nello specifico,
l’imputato, che svolgeva la Professione di Avvocato, versava in un periodo
-circa sei mesi- di particolare difficoltà. Infatti, all’esito del giudizio di
separazione, per rispettare il provvedimento emesso, era costretto, non solo a
reperire un nuovo alloggio abitativo, ma anche a cambiare la sede del proprio
studio legale in quanto, il precedente era in condivisione con la moglie.
Questi cambiamenti influivano negativamente sulla sua situazione economica, di
fatto impedendogli di mantenere i precedenti standard di vita. Gli eventi fin
qui riportati, hanno irrimediabilmente deteriorato, in primis, i
rapporti con la moglie e, in secundis, la relazione con i figli.
Il Tribunale di primo
grado lo assolveva dai reati contestati.
La moglie, costituita
parte civile nel giudizio di primo grado, impugnava ovviamente ai solo fini
civilistici tale sentenza e la Corte di Appello condannava il marito al
risarcimento del danno subito dalla parte civile, riformando la sentenza di
primo grado.
L’imputato, quindi,
ricorreva in Cassazione adducendo come motivo di impugnazione la violazione di
legge penale e il vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado,
contestando “che si tratti di condotta elusiva o emulativa in danno della
moglie, trovando tale interruzione dei rapporti con i figli spiegazioni
alternative”. Nello specifico l’interruzione delle visite era legata al
clima familiare grandemente conflittuale e all’atteggiamento ostile della
moglie, che osteggiava la relazione padre-figli, quest’ultimi, infatti,
rifiutavano di avere rapporti con il padre, il quale versava in una situazione
di difficoltà emotiva e psicologica.
2.
Artt.li 388 c.p. e 570 c.p. la normativa a confronto.
A questo punto è
necessario, prima di analizzare nel dettaglio il ragionamento impiegato dagli
ermellini per addivenire alla risoluzione della controversia prospettata,
approfondire le due fattispecie delittuose ossia l’articolo 388 c.p. e l’art.
570 c.p.
Quanto alla prima,
questa si configura quando, per sottrarsi agli obblighi imposti, si compiono
diversi atti fraudolenti o con molteplici condotte si aggira volontariamente
una decisione.
La condotta tipica punita
comprende, quindi, tra le tante, anche la commissione di atti di elusione,
necessariamente attivi e in mala fede, finalizzati a non applicare
provvedimenti sull’affidamento dei minori, come in questo caso, prevedendo la
pena della reclusione fino a tre anni.
Stando alla più recente
giurisprudenza, il comportamento per poter essere qualificato come elusione
richiede un quid pluris, costituito da atti caratterizzati da malizia,
artificio o comunque da una volontà diretta ad aggirare, privandolo di efficacia,
il comando del giudice.
Il bene giuridico
sotteso a tale fattispecie è, quindi, la protezione dell’Autorità e delle
proprie disposizioni e l’interesse del privato beneficiario ed è un reato
procedibile a querela.
Di contro il reato ex
art. 570 c.p. mira a punire, con la pena della reclusione fino a 1 anno, chi,
con differenti comportamenti, quali l’abbandono del domicilio domestico o
condotte contrarie all’ordine morale delle famiglie, viola gli obblighi di
assistenza familiare, ossia manca, non solo di ottemperare al mero mantenimento
economico ma, anche, al concreto supporto affettivo alla propria famiglia.
Infatti, in questo caso
il bene giuridico protetto dalla norma è, in presenza di minori, il diritto
alla bigenitorialità. Quest’ultimo si concreta, nella possibilità del minore di
sviluppare e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le
figure genitoriali, anche nel caso in cui il nucleo familiare si dividesse a
seguito di separazione o divorzio.
La normativa in esame
pone al centro il minore ed i suoi interessi, tanto che, la fattispecie è
procedibile d’ufficio.
3.
La pronuncia della 6° sezione penale n° 7358 del
24.02.2026: il dolo specifico e il dolo generico.
I Giudici,
nell’accogliere e ritenere fondato il motivo di doglianza proposto, facendo
seguito a una ormai consolidata giurisprudenza in materia, hanno riaffermato il
principio secondo cui per il compimento del reato ex art 388, c. 2, c.p. sia
necessario attuare atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti
implicanti un inadempimento in mala fede, amplius Cass. pen., sez. 6°,
n. 24388 del 13.03.2024.
Oltre a questi rilievi,
la Corte puntualizza altresì che il ricorrente, in quanto genitore non collocatario
dei minori, ha un “potere-funzione”, ossia non ha alcun obbligo e non commette,
quindi, alcuna elusione, potendo decidere liberamente, sempre nel rispetto del
superiore interesse del minore, con che modalità e tempi organizzare il
rapporto con i propri figli.
Tutt’al più un
comportamento così disinteressato potrebbe rientrare nella previsione ex art.
570, c. 1, c.p., nella misura in cui, il genitore non collocatario trascuri la
propria responsabilità genitoriale, impedendo, quindi, il diritto alla
bigenitorialità del minore.
In altri termini, la
mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice “configura un
reato che tutela l’effettività dei provvedimenti del giudice, punendo non il
semplice inadempimento, ma la condotta elusiva dei comandi giudiziari [...]
l’interesse protetto qui non è soltanto quello del singolo genitore o del
singolo creditore, ma più ampiamente l’autorità della decisione giurisdizionale
e la concreta possibilità che essa trovi attuazione.”
Dal punto di vista
soggettivo “il dolo richiesto è di natura specifica: occorre la coscienza e
la volontà non solo di porre in essere la condotta, ma di farlo proprio allo
scopo di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento, frustrando le legittime
pretese dell’altro genitore e, in ultima analisi, l’attuazione della decisione
giudiziale”.
Quanto invece alla
violazione punita dalla norma ex art. 570 c.p., il dolo richiesto, in questo
caso, è di natura generica, in quanto viene punita ogni azione o omissione che
sia tale da accantonare le prerogative e i doveri di un genitore, procurando un
vulnus concreto per lo sviluppo del minore, minando il suo diritto alla
bigenitorialità.
4.
Conclusioni.
La pronuncia in
commento, dunque, sul piano pratico va letta come auspicio ad un rispetto del
principio di tassatività della materia penale che miri a punire quelle condotte
effettivamente elusive, poste in essere in malafede.
Di conseguenza, al fine
di tutelare in modo concreto i diritti dei minori coinvolti, lo strumento
penale deve essere l’extrema ratio dovendo essere applicato solamente
quando il disinteresse del genitore si traduca in un pregiudizio effettivo per
il minore.