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Pubblicato il 11/03/2026

QUANDO LA MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO INTEGRA IL REATO EX ART 570 C.P.? LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL PUNTO.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Differenze tra il reato ex art. 388 e 570 c.p.

Questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione affronta il delicatissimo tema afferente alle differenze caratterizzanti i reati disciplinati dagli articoli 388 c.p. e 570 c.p.

Stando a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza rinviando alla Corte d’Appello civile competente per l'instaurazione di un nuovo giudizio sul punto, tale discrimine consiste nella diversa tipologia dell’elemento soggettivo richiesto al fine di integrare le singole fattispecie: se, infatti,  per la “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, ex art. 388 c.p., è richiesto il dolo specifico, per la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p., invece, è sufficiente il dolo generico. 

È, quindi, di particolare interesse analizzare le motivazioni con le quali i Giudici hanno argomentato questa distinzione, prendendo in considerazione, in particolare, gli orientamenti dominanti in tema di diritto alla bigenitorialità, inteso come interesse superiore del minore a crescere e formarsi con la compartecipazione di entrambi i genitori.

QUANDO LA MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO INTEGRA IL REATO EX ART 570 C.P.? LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL PUNTO.

  1. Il fatto e il motivo di ricorso.

I fatti oggetto della sentenza in commento hanno origine da una pronuncia di assoluzione in primo grado per i reati ex art. 570 bis e ex art. 388, comma 2, c.p., motivata come segue. 

Nello specifico, l’imputato, che svolgeva la Professione di Avvocato, versava in un periodo -circa sei mesi- di particolare difficoltà. Infatti, all’esito del giudizio di separazione, per rispettare il provvedimento emesso, era costretto, non solo a reperire un nuovo alloggio abitativo, ma anche a cambiare la sede del proprio studio legale in quanto, il precedente era in condivisione con la moglie. Questi cambiamenti influivano negativamente sulla sua situazione economica, di fatto impedendogli di mantenere i precedenti standard di vita. Gli eventi fin qui riportati, hanno irrimediabilmente deteriorato, in primis, i rapporti con la moglie e, in secundis, la relazione con i figli.

Il Tribunale di primo grado lo assolveva dai reati contestati. 

La moglie, costituita parte civile nel giudizio di primo grado, impugnava ovviamente ai solo fini civilistici tale sentenza e la Corte di Appello condannava il marito al risarcimento del danno subito dalla parte civile, riformando la sentenza di primo grado. 

L’imputato, quindi, ricorreva in Cassazione adducendo come motivo di impugnazione la violazione di legge penale e il vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, contestando “che si tratti di condotta elusiva o emulativa in danno della moglie, trovando tale interruzione dei rapporti con i figli spiegazioni alternative”. Nello specifico l’interruzione delle visite era legata al clima familiare grandemente conflittuale e all’atteggiamento ostile della moglie, che osteggiava la relazione padre-figli, quest’ultimi, infatti, rifiutavano di avere rapporti con il padre, il quale versava in una situazione di difficoltà emotiva e psicologica.

2.                  Artt.li 388 c.p. e 570 c.p. la normativa a confronto.

A questo punto è necessario, prima di analizzare nel dettaglio il ragionamento impiegato dagli ermellini per addivenire alla risoluzione della controversia prospettata, approfondire le due fattispecie delittuose ossia l’articolo 388 c.p. e l’art. 570 c.p.

Quanto alla prima, questa si configura quando, per sottrarsi agli obblighi imposti, si compiono diversi atti fraudolenti o con molteplici condotte si aggira volontariamente una decisione.

La condotta tipica punita comprende, quindi, tra le tante, anche la commissione di atti di elusione, necessariamente attivi e in mala fede, finalizzati a non applicare provvedimenti sull’affidamento dei minori, come in questo caso, prevedendo la pena della reclusione fino a tre anni. 

Stando alla più recente giurisprudenza, il comportamento per poter essere qualificato come elusione richiede un quid pluris, costituito da atti caratterizzati da malizia, artificio o comunque da una volontà diretta ad aggirare, privandolo di efficacia, il comando del giudice.

Il bene giuridico sotteso a tale fattispecie è, quindi, la protezione dell’Autorità e delle proprie disposizioni e l’interesse del privato beneficiario ed è un reato procedibile a querela.

Di contro il reato ex art. 570 c.p. mira a punire, con la pena della reclusione fino a 1 anno, chi, con differenti comportamenti, quali l’abbandono del domicilio domestico o condotte contrarie all’ordine morale delle famiglie, viola gli obblighi di assistenza familiare, ossia manca, non solo di ottemperare al mero mantenimento economico ma, anche, al concreto supporto affettivo alla propria famiglia.

Infatti, in questo caso il bene giuridico protetto dalla norma è, in presenza di minori, il diritto alla bigenitorialità. Quest’ultimo si concreta, nella possibilità del minore di sviluppare e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, anche nel caso in cui il nucleo familiare si dividesse a seguito di separazione o divorzio.

La normativa in esame pone al centro il minore ed i suoi interessi, tanto che, la fattispecie è procedibile d’ufficio.

3.                  La pronuncia della 6° sezione penale n° 7358 del 24.02.2026: il dolo specifico e il dolo generico. 

I Giudici, nell’accogliere e ritenere fondato il motivo di doglianza proposto, facendo seguito a una ormai consolidata giurisprudenza in materia, hanno riaffermato il principio secondo cui per il compimento del reato ex art 388, c. 2, c.p. sia necessario attuare atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede, amplius Cass. pen., sez. 6°, n. 24388 del 13.03.2024.

Oltre a questi rilievi, la Corte puntualizza altresì che il ricorrente, in quanto genitore non collocatario dei minori, ha un “potere-funzione”, ossia non ha alcun obbligo e non commette, quindi, alcuna elusione, potendo decidere liberamente, sempre nel rispetto del superiore interesse del minore, con che modalità e tempi organizzare il rapporto con i propri figli.

Tutt’al più un comportamento così disinteressato potrebbe rientrare nella previsione ex art. 570, c. 1, c.p., nella misura in cui, il genitore non collocatario trascuri la propria responsabilità genitoriale, impedendo, quindi, il diritto alla bigenitorialità del minore.

In altri termini, la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice “configura un reato che tutela l’effettività dei provvedimenti del giudice, punendo non il semplice inadempimento, ma la condotta elusiva dei comandi giudiziari [...] l’interesse protetto qui non è soltanto quello del singolo genitore o del singolo creditore, ma più ampiamente l’autorità della decisione giurisdizionale e la concreta possibilità che essa trovi attuazione.” 

Dal punto di vista soggettivo “il dolo richiesto è di natura specifica: occorre la coscienza e la volontà non solo di porre in essere la condotta, ma di farlo proprio allo scopo di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento, frustrando le legittime pretese dell’altro genitore e, in ultima analisi, l’attuazione della decisione giudiziale”.

Quanto invece alla violazione punita dalla norma ex art. 570 c.p., il dolo richiesto, in questo caso, è di natura generica, in quanto viene punita ogni azione o omissione che sia tale da accantonare le prerogative e i doveri di un genitore, procurando un vulnus concreto per lo sviluppo del minore, minando il suo diritto alla bigenitorialità.

4.                  Conclusioni.

La pronuncia in commento, dunque, sul piano pratico va letta come auspicio ad un rispetto del principio di tassatività della materia penale che miri a punire quelle condotte effettivamente elusive, poste in essere in malafede.

Di conseguenza, al fine di tutelare in modo concreto i diritti dei minori coinvolti, lo strumento penale deve essere l’extrema ratio dovendo essere applicato solamente quando il disinteresse del genitore si traduca in un pregiudizio effettivo per il minore.

 

 

© Avvocato Francesco Montesano
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