Pubblicato il 20/04/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Tutela dei Minori
Lo scopo di questo
commento è analizzare in duplice prospettiva il concetto di “presenza” del
minore prendendo in considerazione le due normative ex artt. 61, comma 1, n. 11
quinquies c.p. e la circostanza aggravante speciale ex 572, comma 2,
c.p., e le loro applicazioni pratiche nella più recente giurisprudenza.
Infatti, partendo dal
dato testuale dei due articoli, entrambe facenti riferimento, appunto, al
concetto di “presenza”, gli ermellini si sono interrogati, in due pronunce
distinte (Cass. pen., sent. n. 10834/2026 e sent. n. 7357/2026),
sui limiti di applicazione di tali circostanze e sugli elementi integranti il
requisito della presenza.
La circostanza aggravate
ex art 61, comma 1, n. 11 quinquies c.p.
E’ stata inserita dalla
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 e successivamente modificata dalla L. 19 luglio
2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso).
Si tratta di una
circostanza aggravante generale applicabile in presenza di delitti non colposi
contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale
commessi in presenza o in danno di un minore o di una donna incinta, andando così
a proteggere in modo rafforzato i soggetti considerati vulnerabili.
In forza della modifica
apportata dal c.d. Codice Rosso, dottrina e giurisprudenza (si veda Cass. pen.,
sez. V, 25.06.2025, n. 824) sono concordi nel ritenere che tale circostanza non
sia più applicabile ai reati previsti dalla riforma.
In primo luogo, perché alcuni
dei delitti previsti e modificati dalla L. 69/2019 non fanno parte dei delitti
non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà
personale e, in secondo luogo, perché, dopo tale riforma, sono state previste
delle circostanze aggravanti speciali ad hoc per queste specifiche fattispecie
di reato.
A differenza di
quest’ultime, poi, l’art 61, comma 1, n. 11 quinquies c.p. comporta un
aumento della pena di 1/3.
La circostanza aggravante
speciale ex art. 572, comma 2, c.p.
Il reato disciplinato ai
sensi dell’art 572 c.p. rientra nei delitti contro l’assistenza familiare,
ossia quelle fattispecie di reati che, tutelando l’integrità fisica, morale ed
economica del nucleo familiare, mirano a punire la violazione degli obblighi di
cura e mantenimento.
Nello specifico, si
estrinseca in plurime azioni violente e prevaricatorie commesse dal soggetto
agente contro un familiare, un convivente o, in generale, un soggetto affidato
alle cure e all’assistenza di chi commette l’azione delittuosa.
Elemento costitutivo
della fattispecie è l’abitualità, intesa come una serie di comportamenti,
inquadrabili in una cornice unitaria, tali da costituire un vero e proprio
regime di vita oggettivamente vessatorio.
L’aggravante speciale di
tale reato, introdotta con la L. 19 luglio 2019, n. 69, è disciplinata al
secondo comma e si estrinseca nel comportamento ut supra esposto
commesso in danno o in presenza di un soggetto minore o di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilità.
L’applicazione di tale
aggravante comporta, ai fini della determinazione della pena, un aumento fino
alla metà e, ex art 656, comma 9, c.p.p., l’ostatività alla sospensione
dell’ordine di esecuzione.
Le pronunce della
Cassazione.
Una volta conclusa
l’analisi circa i diversi contenuti delle due circostanze aggravanti in
commento, è ora arrivato il momento di analizzare i distinti principi di
diritto enucleati dalle due pronunce qui considerate, partendo dalla sentenza
n. 10834/2026 della terza sezione penale depositata il 23.03.2026.
Quest’ultima affronta
l’applicazione della circostanza aggravante ex art 61, comma 1, n. 11 quinquies
c.p. in un caso di violenza sessuale.
Nello specifico
l’imputato avrebbe costretto la moglie, per un periodo di tempo compreso tra il
2017 e il 25 novembre 2018, a subire diverse violenze sessuali, alla presenza
dei figli minori.
Nello specifico, il primo
motivo di doglianza era incentrato principalmente sull’applicazione della
circostanza aggravante in commento, lamentando come non possa essere integrata
in ragione del fatto che, per stessa ammissione della persona offesa che ha
sempre ribadito la sua intenzione di non voler svegliarli, i figli non hanno
mai percepito né potuto percepire alcuna violenza in danno della madre perché,
appunto, addormentati.
La Corte, analizzando
proprio quest’ultimo motivo, così si pronuncia: “ai fini della sussistenza
dell’aggravante in esame non è necessario che il minore, esposto alla
percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria
per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza”.
Ciò è spiegato se si
analizza la ratio della normativa che “è quella di sanzionare in maniera più
severa delle azioni illecite che possono avere ricadute all’interno del
percorso evolutivo di soggetti la cui formazione è in fieri”.
Tale principio, dunque,
applicato al caso oggetto, nel quale i figli erano sì addormentati ma nello
stesso letto nel quale venivano consumate le violenze, implica che sia
irrilevante se il minore sia sveglio o meno posto che “la condizione di
sonno è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti
esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in
alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere
percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti
ripercussioni negative sulla sfera emotiva e cognitiva del minore”.
Concludendo, quindi, poiché
la finalità dell’aggravante in esame è quella di proteggere la serenità
psico-fisica del minore, tale circostanza necessariamente dovrà essere
applicata in tutte quelle situazioni in cui il fatto sia commesso in presenza
di minori dormienti o in dormiveglia “qualora ovviamente vi sia contiguità
spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza del minore”, come
nel caso in oggetto dove i minori stavano dormendo nello stesso letto dove si
era consumato il reato.
Altrettanto interessante
è anche la seconda pronuncia qui considerata, vale a dire la sentenza n.
7357/2026 depositata dalla sesta sezione penale della Cassazione in data 24
febbraio 2026.
In questo caso i Giudici,
analizzando la circostanza speciale ex art 572 comma 2 c.p., considerano
attentamente il bene giuridico sotteso a tale fattispecie evidenziando come, in
punto di diritto, “ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, non
è necessario che vi sia “certezza di una apprezzabile alterazione
dell’equilibrio psicofisico del minore” essendo sufficiente che l’esposizione
ad una pluralità di episodi di maltrattamento determini anche solo il “rischio
della compromissione del suo normale sviluppo psicofisico”.
Diversamente, e quindi
pretendendo di riscontrare con certezza la lesione del diritto del minore ad
avere un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico, si priverebbe di significato
la stessa indicazione legislativa dell’alternatività delle condotte poste in
presenza o in danno del minore.
Conclusioni.
Pur trattandosi di due
tipologie di circostanze distinte, una generale l’altra speciale, perché la
loro applicazione possa essere coerente con il principio di offensività, si deve
presupporre un concetto di presenza che sia ben radicato ad indici oggettivi e
concreti.
Infatti, solo interpretando in questa accezione le due circostanze ex artt. art 61, comma 1, n. 11 quinquies e 572, c.2, c.p., quest’ultime potranno aggravare la pena di comportamenti che abbiano una concreta attitudine a determinare un rischio di compromissione dell’equilibrio dei minori che vi assistono e che, quindi, effettivamente ledano il diritto del minore a crescere in modo stabile.