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Pubblicato il 11/02/2026

IL CASO PIFFERI E LE C.D. “ATTENUANTI MEDIATICHE”

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Diritto penale e Media

Con la pronuncia in commento, la Corte d’Assise d’Appello di Milano individua una nuova tipologia di circostanza attenuante: la c.d. “attenuante mediatica”.

La Corte, infatti, nel riformare l’appellata sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Milano, ha confermato la condanna dell’imputata per la violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 cod. pen., escludendo la fattispecie di cui all’art. 40 cpv c.p. e la circostanza aggravante di cui all’art. 577, c. 1, n. 4, ossia l’aggravante dei futili motivi, rideterminando la pena in anni 24 di reclusione.

In accoglimento delle doglianze della difesa, i Giudici hanno deciso di bilanciare la rimanente aggravante ex art 577, c.1, n.1 c.p., relativa alla commissione del fatto contro un discendente, con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

E’ sicuramente interessante analizzare come la Corte abbia motivato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, focalizzandosi, in particolare, sulla valorizzazione delle conseguenze negative derivate dalla risonanza mediatica che questo tragico evento ha avuto nei confronti dell’imputata.

IL CASO PIFFERI E LE C.D. “ATTENUANTI MEDIATICHE”

1.      Gli artt. 62 bis e 133 c.p. e i criteri legislativi per la concessione delle attenuanti generiche.

Le normative di riferimento in materia di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono gli artt.li 62 bis e 133 c.p.

L’art. 62 bis c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 2 del D. lgs n. 288/44, con l’obbiettivo di fornire al giudice uno strumento utile ed efficace per adeguare e parametrare la pena considerando il comportamento posto in essere dall’imputato prima, durante e dopo la commissione del reato prendendo in considerazione tutti quei fattori che possono, in concreto, attenuare l’antigiuridicità della condotta tenuta da quest’ultimo.

Il giudice, in virtù dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art 132 c.p., deve considerare attentamente e utilizzare come indici i parametri contenuti nella norma ex art 133 c.p.

Nello specifico, questi indici possono essere distinti in due macro categorie: quelli che fanno riferimento ad elementi afferenti la gravità del reato tra i quali si annoverano la natura, la specie o ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ed, infine, l‘intensità del dolo o dal grado della colpa e quelli che qualificano la capacità a delinquere del colpevole che vengono desunti dai motivi a delinquere o dal carattere del reo o ancora dai precedenti penali e giudiziari e, infine, dalla condotta antecedente e susseguente al reato.

Di conseguenza, ogni qual volta il giudice si trovi a valutare positivamente la sussistenza degli elementi qui riportati, potrà concedere le circostanze ex art 62 bis c.p., dando compiuta motivazione in merito alle ragioni che lo hanno spinto a concedere tale attenuazione di pena.

2.      Il ragionamento della Corte d’Assise d’Appello di Milano.

Ebbene, stando a quanto si legge nella motivazione, i primi due parametri previsti dall’art. 133, c.1, n. 1-2, c.p., attinenti all’estrema gravità dell’azione commessa dall’imputata sono stati considerati, ovviamente, sussistenti, mentre i restanti criteri “non consentono per nulla di valutare Alessia Pifferi come persona di spiccata capacità criminale, incline a delinquere o, peggio, socialmente pericolosa per la vita e l’incolumità altrui”.

La Corte, pur riconoscendo l’elevatissima gravità del reato commesso, motiva anche come tale indice non giustifichi ex sé la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, tali circostanze devono essere escluse solo “quando il fatto presenti connotazioni negative, sia oggettive che soggettive, tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione dei pochi elementi positivi (eventualmente e labilmente) emergenti”.

Tra i vari elementi considerati dalla Corte, e non sufficientemente analizzati dalla pronuncia di prime cure, spicca, per la sua novità, l’analisi della risonanza mediatica che ha caratterizzato questa tragica vicenda e dell’impatto avuto sulla psiche dell’imputata.

La Corte rileva come, suo malgrado, tale procedimento sia diventato “oggetto di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove- comprensibilmente curando più esigenze di palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti (delle vittime principalmente ma non solo)- esibendo una “sapienza” giuridica e “intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare- si è adusi a condannare o assolvere secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza e colpevolezza”.

Si tratta di una pericolosa deriva moderna “che sembra dimenticare che le sentenze vengono emesse in nome del Popolo, non dal Popolo italiano e che in un moderno ordinamento giuridico è, forse, meglio una “erronea” sentenza di assoluzione del matricida Oreste, epperò messa dall’Areopago, il tribunale del mondo greco, piuttosto che una sentenza di “giusta” condanna lasciata alla furia vendicatrice delle Erinni”.

Tale pessimo vezzo viola, altresì, in primis, la presunzione d’innocenza, guarentigia cardine del processo penale, nella misura in cui l’accusato diventa ancor prima del processo, secondo la vox populi antigarantista e iperpunitivista¸ l’unico e solo colpevole del reato. Le medesime distorsioni sono, poi, rinvenibili anche in relazione all’art. 6 della CEDU nella parte in cui lo Stato di appartenenza dell’accusato non è in grado di proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione della sofferenza “che fa strame dei principi di civiltà giudica, che non sa garantire a tutti i consociati, siano essi indagati, imputati, vittime o cittadini comuni, lo svolgimento del processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media”.

Se, quindi, verba sunt lapides, allora difficilmente si potrà negare la “lapidazione verbale” subita, fin dalle fasi iniziali del procedimento, in più sedi giudiziarie ed extragiudiziarie dalla Sig.ra Pifferi.

Da qui la decisione della Corte, di concedere, proprio in ragione di quella gogna mediatica patita dall’imputata, le attenuanti generiche, riconosciute in equivalenza alla rimanente aggravante ex art 577, c.1, n.1 c.p.

Solo, infatti, agendo in questo modo è possibile irrogare una pena non eccessivamente afflittiva (come era l’ergastolo) bensì rieducativa e individualizzata ex art 27, c.1, Cost. in quanto “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo” il quale a sua volta “dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattore che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile” (Cort. Cost. sent. n. 197/2023).

3.      Conclusioni.

Con questa interessante pronuncia, la Corte d’Assise d’Appello di Milano evidenzia come, tra gli innumerevoli rischi della spettacolarizzazione dei processi penale, il più preoccupante è, sicuramente, la creazione di un “orizzonte di attesa”, ossia di un’aspettativa, giuridicamente infondata e generalmente colpevolista e iperpunitivista, sull’esito del processo.

In altre parole, una volta prospettato il caso di cronaca, i media decidono quale debba essere la risposta, quasi sempre punitiva, e basandosi su questa, valutano l’operato degli operatori del diritto, nella specie l’Avvocato dell’imputato e il giudice.

Il primo viene, quasi sempre, sminuito e declassato a connivente, dell’imputato, scordando il vero compito costituzionalmente affidato agli Avvocati che sono chiamati a difendere non il reato o il gesto criminale efferato ma la persona accusata dello stesso, garantendogli i propri diritti e le prerogative costituzionali.

Quanto ai Giudici, se la sentenza che emettono è conforme al sentire comune, e quindi, come nel Caso Pifferi condanna l’imputata al massimo della pena, la stessa verrà considerata come “vera giustizia”; se, di contro, la pronuncia si discosta dall’aspettativa comune magari, come nel caso in commento, eliminando l’aggravante dei futili motivi e concedendo le attenuanti generiche,  allora quella sentenza verrà considerata come una sorte di “tradimento” rispetto al giudizio del Popolo/opinione pubblica. 

© Avvocato Francesco Montesano
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