Pubblicato il 11/02/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Diritto penale e Media
Con la pronuncia in
commento, la Corte d’Assise d’Appello di Milano individua una nuova tipologia
di circostanza attenuante: la c.d. “attenuante mediatica”.
La Corte, infatti, nel
riformare l’appellata sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Milano, ha confermato
la condanna dell’imputata per la violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1
cod. pen., escludendo la fattispecie di cui all’art. 40 cpv c.p. e la
circostanza aggravante di cui all’art. 577, c. 1, n. 4, ossia l’aggravante dei futili
motivi, rideterminando la pena in anni 24 di reclusione.
In accoglimento delle
doglianze della difesa, i Giudici hanno deciso di bilanciare la rimanente
aggravante ex art 577, c.1, n.1 c.p., relativa alla commissione del fatto
contro un discendente, con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis
c.p.
E’ sicuramente
interessante analizzare come la Corte abbia motivato la concessione delle
circostanze attenuanti generiche, focalizzandosi, in particolare, sulla
valorizzazione delle conseguenze negative derivate dalla risonanza mediatica
che questo tragico evento ha avuto nei confronti dell’imputata.
1. Gli
artt. 62 bis e 133 c.p. e i criteri legislativi per la concessione delle
attenuanti generiche.
Le normative di
riferimento in materia di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono
gli artt.li 62 bis e 133 c.p.
L’art. 62 bis c.p., è
stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 2 del D. lgs n. 288/44, con
l’obbiettivo di fornire al giudice uno strumento utile ed efficace per adeguare
e parametrare la pena considerando il comportamento posto in essere dall’imputato
prima, durante e dopo la commissione del reato prendendo in considerazione
tutti quei fattori che possono, in concreto, attenuare l’antigiuridicità della
condotta tenuta da quest’ultimo.
Il giudice, in virtù
dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art 132 c.p., deve
considerare attentamente e utilizzare come indici i parametri contenuti nella
norma ex art 133 c.p.
Nello specifico, questi
indici possono essere distinti in due macro categorie: quelli che fanno
riferimento ad elementi afferenti la gravità del reato tra i quali si
annoverano la natura, la specie o ogni altra modalità dell'azione; la gravità
del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ed, infine,
l‘intensità del dolo o dal grado della colpa e quelli che qualificano la
capacità a delinquere del colpevole che vengono desunti dai motivi a delinquere
o dal carattere del reo o ancora dai precedenti penali e giudiziari e, infine,
dalla condotta antecedente e susseguente al reato.
Di conseguenza, ogni qual
volta il giudice si trovi a valutare positivamente la sussistenza degli elementi
qui riportati, potrà concedere le circostanze ex art 62 bis c.p., dando
compiuta motivazione in merito alle ragioni che lo hanno spinto a concedere
tale attenuazione di pena.
2. Il
ragionamento della Corte d’Assise d’Appello di Milano.
Ebbene, stando a quanto si
legge nella motivazione, i primi due parametri previsti dall’art. 133, c.1, n.
1-2, c.p., attinenti all’estrema gravità dell’azione commessa dall’imputata
sono stati considerati, ovviamente, sussistenti, mentre i restanti criteri “non
consentono per nulla di valutare Alessia Pifferi come persona di spiccata
capacità criminale, incline a delinquere o, peggio, socialmente pericolosa per
la vita e l’incolumità altrui”.
La Corte, pur
riconoscendo l’elevatissima gravità del reato commesso, motiva anche come tale
indice non giustifichi ex sé la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Infatti, tali circostanze
devono essere escluse solo “quando il fatto presenti connotazioni negative,
sia oggettive che soggettive, tanto rilevanti e speciali da esigere una più
incisiva, particolare, considerazione dei pochi elementi positivi
(eventualmente e labilmente) emergenti”.
Tra i vari elementi
considerati dalla Corte, e non sufficientemente analizzati dalla pronuncia di
prime cure, spicca, per la sua novità, l’analisi della risonanza mediatica che
ha caratterizzato questa tragica vicenda e dell’impatto avuto sulla psiche
dell’imputata.
La Corte rileva come, suo
malgrado, tale procedimento sia diventato “oggetto di quel malvezzo
contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di
comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un
genere televisivo di svago e intrattenimento, dove- comprensibilmente curando
più esigenze di palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti (delle
vittime principalmente ma non solo)- esibendo una “sapienza” giuridica e
“intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare- si è adusi a
condannare o assolvere secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza
e colpevolezza”.
Si tratta di una
pericolosa deriva moderna “che sembra dimenticare che le sentenze vengono
emesse in nome del Popolo, non dal Popolo italiano e che in un
moderno ordinamento giuridico è, forse, meglio una “erronea” sentenza di
assoluzione del matricida Oreste, epperò messa dall’Areopago, il tribunale del
mondo greco, piuttosto che una sentenza di “giusta” condanna lasciata alla
furia vendicatrice delle Erinni”.
Tale pessimo vezzo viola,
altresì, in primis, la presunzione d’innocenza, guarentigia cardine del
processo penale, nella misura in cui l’accusato diventa ancor prima del
processo, secondo la vox populi antigarantista e iperpunitivista¸
l’unico e solo colpevole del reato. Le medesime distorsioni sono, poi,
rinvenibili anche in relazione all’art. 6 della CEDU nella parte in cui lo
Stato di appartenenza dell’accusato non è in grado di proteggere i suoi
cittadini da una spettacolarizzazione della sofferenza “che fa strame dei
principi di civiltà giudica, che non sa garantire a tutti i consociati, siano
essi indagati, imputati, vittime o cittadini comuni, lo svolgimento del
processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media”.
Se, quindi, verba sunt
lapides, allora difficilmente si potrà negare la “lapidazione verbale”
subita, fin dalle fasi iniziali del procedimento, in più sedi giudiziarie ed
extragiudiziarie dalla Sig.ra Pifferi.
Da qui la decisione della
Corte, di concedere, proprio in ragione di quella gogna mediatica patita
dall’imputata, le attenuanti generiche, riconosciute in equivalenza alla
rimanente aggravante ex art 577, c.1, n.1 c.p.
Solo, infatti, agendo in
questo modo è possibile irrogare una pena non eccessivamente afflittiva (come
era l’ergastolo) bensì rieducativa e individualizzata ex art 27, c.1, Cost. in
quanto “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di
offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al
disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo” il quale a sua volta “dipende
in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa
o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale
presenza di fattore che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore,
rendendolo più o meno rimproverabile” (Cort. Cost. sent. n. 197/2023).
3. Conclusioni.
Con questa interessante
pronuncia, la Corte d’Assise d’Appello di Milano evidenzia come, tra gli
innumerevoli rischi della spettacolarizzazione dei processi penale, il più
preoccupante è, sicuramente, la creazione di un “orizzonte di attesa”, ossia di
un’aspettativa, giuridicamente infondata e generalmente colpevolista e
iperpunitivista, sull’esito del processo.
In altre parole, una
volta prospettato il caso di cronaca, i media decidono quale debba essere la
risposta, quasi sempre punitiva, e basandosi su questa, valutano l’operato
degli operatori del diritto, nella specie l’Avvocato dell’imputato e il
giudice.
Il primo viene, quasi
sempre, sminuito e declassato a connivente, dell’imputato, scordando il vero
compito costituzionalmente affidato agli Avvocati che sono chiamati a difendere
non il reato o il gesto criminale efferato ma la persona accusata dello stesso,
garantendogli i propri diritti e le prerogative costituzionali.
Quanto ai Giudici, se la
sentenza che emettono è conforme al sentire comune, e quindi, come nel Caso
Pifferi condanna l’imputata al massimo della pena, la stessa verrà considerata come
“vera giustizia”; se, di contro, la pronuncia si discosta dall’aspettativa
comune magari, come nel caso in commento, eliminando l’aggravante dei futili
motivi e concedendo le attenuanti generiche,
allora quella sentenza verrà considerata come una sorte di “tradimento”
rispetto al giudizio del Popolo/opinione pubblica.