Pubblicato il 05/06/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Successione di Leggi Penali
Il Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco in data 22 maggio 2026 ha
pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art 425 c.p.p. in un
procedimento avente ad oggetto la violazione della normativa ex art 7, comma 1,
D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 (Indebita percezione della misura assistenziale del Reddito
di Cittadinanza), fondando tale decisione sull’impossibilità di considerare
ancora applicabile tale previsione legislativa ormai abrogata.
Nello specifico, il Giudice,
partendo dall’analisi della normativa adottata successivamente all’abolizione
dell’istituto del Reddito di Cittadinanza, ha fatto riferimento al Decreto-legge
48/2023 convertito nella Legge n. 85 del 03.07.2023, ritenendo privo di effetti
e contrario alla normativa sulla successione delle leggi penali nel tempo, il
rimando, contenuto nell’art. 13 dello stesso decreto, al D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 e, soprattutto,
alle sanzioni previste all’art. 7.
1.
La sanzione prevista all’art. 7,
comma 1, D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 e il rimando previsto all’art. 13 D.l.
48/2023.
La normativa prevista
all’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 punisce con la reclusione da 2
a 6 anni la condotta di chi, rendendo o utilizzando dichiarazioni o documenti
falsi o attestanti fatti mendaci, percepisce indebitamente il beneficio del
Reddito di Cittadinanza.
Alla medesima sanzione
incorre anche chi omette di fornire le informazioni necessarie per il corretto
calcolo dell’importo dovuto, o ancora chi dimentica di comunicare le variazioni
reddituali e patrimoniali oltre agli ulteriori elementi rilevanti per la revoca
o riduzione del beneficio.
Con la Legge di Bilancio
del 2023 la misura assistenziale prevista dal Decreto legislativo n. 4/2019 è
stata abrogata.
Nello specifico, all’art.
1, comma 318, della L. n. 197/2022 veniva specificatamente previsto che “a
decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 (quindi, anche i commi 1,
2 e 3 dell’art. 7), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, sono abrogati”.
In tal modo il
legislatore voleva sopprimere le sanzioni previste dal Decreto legislativo
abrogato, ma, in concreto, gli effetti dello stesso perduravano in virtù del Decreto-legge
n. 48/2023, successivamente adottato e convertito nella Legge n. 85 del
03.07.2023.
Tale ulteriore previsione
normativa, infatti, all’art. 13, comma 3, prevedeva che, in materia di
erogazione del Reddito di Cittadinanza “di cui all'articolo 1 del D.L. 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato
concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
Da ciò, nasceva un acceso
conflitto interpretativo, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, come si
vedrà amplius infra, nel caso qui in oggetto ha avuto un’interessante soluzione.
2.
I fatti del procedimento.
Gli accadimenti del
procedimento oggetto della sentenza qui in commento, prendono avvio con
l’istanza, formulata dall’imputato, di accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, tale
misura veniva richiesta in due distinti momenti: prima, in data 06.03.2019
presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a., per quanto riguarda il periodo di
erogazione del beneficio che intercorre da aprile 2019 e settembre 2020 e, poi,
in data 05.10.2020 presso il Caf di Arcore per il periodo da novembre 2020 a
giugno 2021.
Dal Certificato Unico di
Famiglia, ritualmente prodotto in entrambi i casi, risultava che il nucleo
dell’imputato fosse composto dalla moglie e dai tre figli, per i quali lo
stesso aveva provveduto a produrre anche le relative Dichiarazioni Sostitutive
Uniche.
Da un controllo fatto a
campione dall’INPS risultava, però, che in entrambe le richieste l’imputato,
contravvenendo a quanto previsto dalla normativa D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 in
materia di erogazione del Reddito di Cittadinanza, ometteva di barrare il
“Quadro E-attività lavorative del nucleo in corso”.
In tal modo, dunque, lo
stesso non segnalava lo svolgimento dell’attività lavorativa prestata dalla
moglie dal 1° febbraio 2019 al 7 marzo 2020 e dal 14 maggio 2020 al 30 aprile
2022.
Sul punto, l’imputato,
sentito in sede di interrogatorio, riferiva che, in entrambe le occasioni,
aveva prontamente presentato agli operatori la documentazione relativa al
reddito della moglie ma la stessa non veniva considerata e impiegata per la
compilazione della domanda.
3.
La Decisione.
Il Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco, pur riconoscendo la buona
fede dell’imputato che si era affidato ai soggetti preposti e qualificati alla
compilazione della domanda, motiva la decisione di pronunciare sentenza di non
luogo a procedere partendo dal dato che tale fattispecie di reato si intende
abrogata dal 1° gennaio 2024, in virtù dell’art. 1, comma 318, della L. n.
197/2022.
In virtù del principio
dell’abolitio criminis le sanzioni prescritte dall’art. 7, pur
considerate come penalmente rilevanti al momento della commissione del reato da
parte dell’imputato, con le nuove previsioni del D.l. 4/2019, non sono più
punibili.
Il Giudice ha ritenuto
privo di effetto il richiamo all’art. 13, comma 3, del D.l. 48/2023, in quanto
ciò comporterebbe un’ingiustificata ultrattività delle sanzioni stesse che,
peraltro, non sono espressamente contenute nell’art. 13.
Come è stato, infatti,
ben evidenziato in sentenza “diversamente opinando si finirebbe per
ammettere, in deroga all’art. 2, comma 4, c.p., l’ultrattività della norma
sfavorevole di cui al citato articolo 13, comma 3, D.l. 48/2023, in vigore dal
05.05.2023, rispetto alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 318, della L.
n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2024” .
Dinnanzi a una simile
situazione, “il legislatore, ad evitare l’effetto abrogativo, non sarebbe
dovuto ricorrere ad un’artificiosa norma temporanea, ma avrebbe invece dovuto,
prima del 1° gennaio 2024, semplicemente abrogare il ripetuto art. 1, comma
318, della L. n. 197/2022, nella parte inerente la fattispecie incriminatrice
in disamina”.
Alla luce di quanto fin
qui detto ed argomentato, il Gip ha disposto il non luogo a procedere ex art
425, comma 1, c.p.p. in quanto è intervenuta l’abrogazione della norma
incriminatrice.
4.
Conclusioni
Con tale innovativa pronuncia si ribadisce l’efficacia
della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, secondo la
quale, in presenza di un’espressa abrogazione della legge incriminatrice,
nessuna norma successiva può riaffermarne gli effetti, in quanto ciò
comporterebbe una retroattività della legge in peius.