News

Pubblicato il 05/06/2026

REDDITO DI CITTADINANZA E SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO. UN’INNOVATIVA PRONUNCIA DEL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO SULL’ARGOMENTO.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Successione di Leggi Penali

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco in data 22 maggio 2026 ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art 425 c.p.p. in un procedimento avente ad oggetto la violazione della normativa ex art 7, comma 1, D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 (Indebita percezione della misura assistenziale del Reddito di Cittadinanza), fondando tale decisione sull’impossibilità di considerare ancora applicabile tale previsione legislativa ormai abrogata.

Nello specifico, il Giudice, partendo dall’analisi della normativa adottata successivamente all’abolizione dell’istituto del Reddito di Cittadinanza, ha fatto riferimento al Decreto-legge 48/2023 convertito nella Legge n. 85 del 03.07.2023, ritenendo privo di effetti e contrario alla normativa sulla successione delle leggi penali nel tempo, il rimando, contenuto nell’art. 13 dello stesso decreto, al  D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 e, soprattutto, alle sanzioni previste all’art. 7. 

REDDITO DI CITTADINANZA E SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO. UN’INNOVATIVA PRONUNCIA DEL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO SULL’ARGOMENTO.

1.      La sanzione prevista all’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 e il rimando previsto all’art. 13 D.l. 48/2023.

La normativa prevista all’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni la condotta di chi, rendendo o utilizzando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti mendaci, percepisce indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza.

Alla medesima sanzione incorre anche chi omette di fornire le informazioni necessarie per il corretto calcolo dell’importo dovuto, o ancora chi dimentica di comunicare le variazioni reddituali e patrimoniali oltre agli ulteriori elementi rilevanti per la revoca o riduzione del beneficio.

Con la Legge di Bilancio del 2023 la misura assistenziale prevista dal Decreto legislativo n. 4/2019 è stata abrogata.

Nello specifico, all’art. 1, comma 318, della L. n. 197/2022 veniva specificatamente previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 (quindi, anche i commi 1, 2 e 3 dell’art. 7), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati”.

In tal modo il legislatore voleva sopprimere le sanzioni previste dal Decreto legislativo abrogato, ma, in concreto, gli effetti dello stesso perduravano in virtù del Decreto-legge n. 48/2023, successivamente adottato e convertito nella Legge n. 85 del 03.07.2023.

Tale ulteriore previsione normativa, infatti, all’art. 13, comma 3, prevedeva che, in materia di erogazione del Reddito di Cittadinanza “di cui all'articolo 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.

Da ciò, nasceva un acceso conflitto interpretativo, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, come si vedrà amplius infra, nel caso qui in oggetto ha avuto un’interessante soluzione.

2.      I fatti del procedimento.

Gli accadimenti del procedimento oggetto della sentenza qui in commento, prendono avvio con l’istanza, formulata dall’imputato, di accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza.

In particolare, tale misura veniva richiesta in due distinti momenti: prima, in data 06.03.2019 presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a., per quanto riguarda il periodo di erogazione del beneficio che intercorre da aprile 2019 e settembre 2020 e, poi, in data 05.10.2020 presso il Caf di Arcore per il periodo da novembre 2020 a giugno 2021.

Dal Certificato Unico di Famiglia, ritualmente prodotto in entrambi i casi, risultava che il nucleo dell’imputato fosse composto dalla moglie e dai tre figli, per i quali lo stesso aveva provveduto a produrre anche le relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche.

Da un controllo fatto a campione dall’INPS risultava, però, che in entrambe le richieste l’imputato, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa D.Lgs. n. 4 del 28/01/2019 in materia di erogazione del Reddito di Cittadinanza, ometteva di barrare il “Quadro E-attività lavorative del nucleo in corso”.

In tal modo, dunque, lo stesso non segnalava lo svolgimento dell’attività lavorativa prestata dalla moglie dal 1° febbraio 2019 al 7 marzo 2020 e dal 14 maggio 2020 al 30 aprile 2022.

Sul punto, l’imputato, sentito in sede di interrogatorio, riferiva che, in entrambe le occasioni, aveva prontamente presentato agli operatori la documentazione relativa al reddito della moglie ma la stessa non veniva considerata e impiegata per la compilazione della domanda.

3.      La Decisione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco, pur riconoscendo la buona fede dell’imputato che si era affidato ai soggetti preposti e qualificati alla compilazione della domanda, motiva la decisione di pronunciare sentenza di non luogo a procedere partendo dal dato che tale fattispecie di reato si intende abrogata dal 1° gennaio 2024, in virtù dell’art. 1, comma 318, della L. n. 197/2022.

In virtù del principio dell’abolitio criminis le sanzioni prescritte dall’art. 7, pur considerate come penalmente rilevanti al momento della commissione del reato da parte dell’imputato, con le nuove previsioni del D.l. 4/2019, non sono più punibili.

Il Giudice ha ritenuto privo di effetto il richiamo all’art. 13, comma 3, del D.l. 48/2023, in quanto ciò comporterebbe un’ingiustificata ultrattività delle sanzioni stesse che, peraltro, non sono espressamente contenute nell’art. 13.

Come è stato, infatti, ben evidenziato in sentenza “diversamente opinando si finirebbe per ammettere, in deroga all’art. 2, comma 4, c.p., l’ultrattività della norma sfavorevole di cui al citato articolo 13, comma 3, D.l. 48/2023, in vigore dal 05.05.2023, rispetto alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 318, della L. n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2024” .

Dinnanzi a una simile situazione, “il legislatore, ad evitare l’effetto abrogativo, non sarebbe dovuto ricorrere ad un’artificiosa norma temporanea, ma avrebbe invece dovuto, prima del 1° gennaio 2024, semplicemente abrogare il ripetuto art. 1, comma 318, della L. n. 197/2022, nella parte inerente la fattispecie incriminatrice in disamina”.

Alla luce di quanto fin qui detto ed argomentato, il Gip ha disposto il non luogo a procedere ex art 425, comma 1, c.p.p. in quanto è intervenuta l’abrogazione della norma incriminatrice.

4.      Conclusioni

Con tale innovativa pronuncia si ribadisce l’efficacia della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, secondo la quale, in presenza di un’espressa abrogazione della legge incriminatrice, nessuna norma successiva può riaffermarne gli effetti, in quanto ciò comporterebbe una retroattività della legge in peius.

© Avvocato Francesco Montesano
Patrocinante in Cassazione
Via Cavallotti, 38, 20090 Monza (MB)
Telefono: 039.324784
Email: info@avvocatomontesano.it
P.I: 02505900965  - Privacy - Cookie 
realizzato da 02Lab