Pubblicato il 11/05/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Diffamazione
La recente sentenza della
Suprema Corte n° 15162 del 28 aprile 2026 che, in materia di omicidio
preterintenzionale, lambisce il tema della provocazione rispetto alla legittima
difesa, ci fornisce il pretesto per affrontare l’argomento della causa di
esclusione della punibilità per la sussistenza della provocazione nella
diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità quale è, a pieno
titolo, il social network Facebook, analizzando una precedente pronuncia,
la n. 20392 del 1° aprile 2025 sezione V penale.
Nello specifico i Giudici hanno esaminato i presupposti necessari al fine di poter integrare la specifica causa di esclusione della punibilità della provocazione, focalizzandosi sul concetto di “reazione risvegliata”.
Proprio grazie
all’elaborazione di questa nozione la Corte, considerando fondato uno dei motivi
di ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
1.
Il reato di diffamazione aggravata attraverso
i social network: i tre requisiti necessari.
La diffamazione aggravata
sui social media, ex art 595, comma 3, c.p., è un delitto che viene integrato
dalla condotta di chi lede la reputazione di un altro soggetto, non presente,
diffondendo contenuti o commenti lesivi, rendendoli, quindi, fruibili ad un
pubblico più o meno ampio.
È evidente, quindi, la
differenza tra tale fattispecie e la diffamazione “base” in quanto, la
tipologia qui esaminata, verificandosi online, potrebbe comportare conseguenze
devastanti.
Le fondamenta di tale
aggravante, infatti, risiedono nella capacità di risonanza mediatica delle
offese diffuse online, in ragione della possibilità di essere visualizzate e
condivise in modo incontrollato, comportando lesioni della reputazione più
profonde e diffuse.
Quanto, poi, all’elemento
soggettivo la normativa sul punto è chiara nel richiedere la sussistenza del
dolo generico, inteso come coscienza e volontà di recare offesa al soggetto e
di comunicare tale offesa a più persone.
Non rileva, sul punto, (amplius
Cass. pen., n. 16712/2024) il dato che il contenuto offensivo venga,
effettivamente, visto o letto anche da una sola persona, in quanto i social
network, per antonomasia, sono una cassa di risonanza in cui ogni dato inserito
circola velocemente.
Il reato di diffamazione,
quindi, è integrato dalla presenza dei seguenti elementi:
1.
L’offesa alla reputazione;
consiste nella lesione dell’onore e reputazione del soggetto raggiunto dal
commento diffamatorio.
Per
far sì che ciò avvenga il commento deve contenere espressioni denigratorie,
offensive o false, tali da compromettere la dignità e il prestigio della
vittima agli occhi della collettività, non limitandosi, dunque, alla sola
critica.
2.
L’individuazione della persona offesa;
occorre che l’offesa sia riferita ad un soggetto individuabile. Questo per
consolidata giurisprudenza implica che, nel caso di diffamazione aggravata, non
sia necessaria la presenza del nominativo dell’offeso nel post/commento ma che
vi siano elementi tali da poterlo facilmente individuare (in proposito, tra le
tante, Cass. Pen., sentenza n. 14345/2024; Cass. Pen., sentenza n. 3809/2017;
Cass. Pen., sentenza n. 18249/2008).
3.
L’impossibilità della persona offesa
di difendersi; Online, tale requisito è sostanzialmente
integrato ogni qual volta il danneggiato scopre successivamente post o commenti
offensivi e/o insulti, con ulteriore amplificazione della lesione perché,
essendo pubblici cioè diffusi ad una platea indeterminata e indeterminabile, sono
già stati condivisi con altri utenti.
2.
Il concetto di provocazione nel Codice
penale: l’art. 599 c.p.
Il legislatore ha
previsto la causa di esclusione della punibilità specifica per il reato di
diffamazione, disciplinata dall’art. 599 c.p.
In tal modo il
legislatore non ha voluto scriminare la condotta posta in essere dall’autore,
non trattandosi di una causa di giustificazione del reato ma eliminare solo “la
rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del
suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e
la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso” (amplius
Cass. pen. n. 26477/2021)
Si tratta di un esimente
in base alla quale, in presenza di una provocazione, la condotta diffamatoria
posta in essere dal soggetto agente viene giustificata proprio perché causata
dalla percezione di un fatto ingiusto scatenante una reazione aggressiva.
Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione è pressoché concorde nell’interpretare il requisito del
fatto ingiusto non solo dal punto di vista soggettivo, analizzando la
percezione personale dell’agente, ma anche e soprattutto dal punto di vista oggettivo.
3.
Analisi della recente pronuncia della
Cassazione n. 20392/2025: il concetto di “reazione risvegliata”.
I fatti oggetto della
predetta pronuncia prendono avvio con la pubblicazione, da parte dell’imputata,
di un post sulla propria bacheca di Facebook, corredato da una foto
della persona offesa e da una serie di espressioni offensive lesive della
reputazione di quest’ultima.
Dopo la condanna in primo
grado e la conferma della medesima in appello, l’imputata proponeva ricorso
alla Suprema Corte formulando due motivi di impugnazione, in particolare contestando
la sentenza impugnata laddove non aveva considerato la causa di esclusione
della punibilità della provocazione.
Secondo la prospettazione
difensiva tale reazione era direttamente correlata alla pubblicazione lo stesso
giorno nella pagina Facebook “Brescia Antispecista” del post che
annunciava il prossimo rientro al lavoro della persona offesa come veterinario,
a suo tempo condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt.
544 bis e 544 ter c.p. per aver fornito a una società animali impiegati
poi per effettuare delle sperimentazioni.
In merito a tale motivo
di ricorso, la Corte si è pronunciata riconoscendo la sussistenza della
scusante ex art. 599 c.p. argomentando come quest’ultima “sussista non solo
quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato
ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purchè
apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo” (Cass. pen. sent.
20392/2025).
Nello specifico ha
ribadito il principio di diritto secondo il quale tale esimente sussiste solo
ed esclusivamente in presenza di un fatto qualificabile oggettivamente come
ingiusto che sia la causa scatenante di un’immediata risposta.
Tale pronuncia, dunque, sulla
scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, ha riaffermato il concetto
in base al quale tale causa di non punibilità può configurarsi solo a fronte di
condotte che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare
giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole della convivenza
civile comunemente accettate (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021), senza che assuma
alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente
(Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014).
Infatti, “ non può
trascurarsi il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira, dovendo
sussistere, tra l’insorgere della relazione ed il fatto ingiusto altrui
un’effettiva continuità temporale” (Cass. pen. sent. 20392/2025).
Ciò premesso, gli
ermellini affermano, altresì, che, nel caso di specie, pur mancando quella
contiguità temporale necessaria al fine di integrare la scusante ex art 599
c.p., la reazione dell’imputata era comunque giustificabile in quanto
costituiva uno stato d’ira risvegliato, legato alla propria professione di
attivista per i diritti degli animali.
Dunque, “in tema di
diffamazione, ai fini dell’operare della causa di non punibilità la contiguità
temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d’ira può operare anche
ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore
della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto
precedentemente” (Cass. pen. sent. 20392/2025).
4.
Conclusioni.
Con tale pronuncia si conferma definitivamente il principio secondo il quale il Giudice, in presenza di dichiarazioni offensive rese attraverso la pubblicazione su social network di post o commenti, al fine di considerare integrata la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p. debba considerare solo quelle situazioni che ictu oculi rappresentino un fatto ingiusto, giustificando anche quelle che siano tali da suscitare una reazione non immediata ma successiva.