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Pubblicato il 11/05/2026

LA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E LA PROVOCAZIONE, ANALISI DEL CONCETTO DI “REAZIONE RISVEGLIATA” ELABORATO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Diffamazione

La recente sentenza della Suprema Corte n° 15162 del 28 aprile 2026 che, in materia di omicidio preterintenzionale, lambisce il tema della provocazione rispetto alla legittima difesa, ci fornisce il pretesto per affrontare l’argomento della causa di esclusione della punibilità per la sussistenza della provocazione nella diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità quale è, a pieno titolo, il social network Facebook, analizzando una precedente pronuncia, la n. 20392 del 1° aprile 2025 sezione V penale.

Nello specifico i Giudici hanno esaminato i presupposti necessari al fine di poter integrare la specifica causa di esclusione della punibilità della provocazione, focalizzandosi sul concetto di “reazione risvegliata”.

Proprio grazie all’elaborazione di questa nozione la Corte, considerando fondato uno dei motivi di ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

LA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E LA PROVOCAZIONE, ANALISI DEL CONCETTO DI “REAZIONE RISVEGLIATA” ELABORATO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

1.      Il reato di diffamazione aggravata attraverso i social network: i tre requisiti necessari.

La diffamazione aggravata sui social media, ex art 595, comma 3, c.p., è un delitto che viene integrato dalla condotta di chi lede la reputazione di un altro soggetto, non presente, diffondendo contenuti o commenti lesivi, rendendoli, quindi, fruibili ad un pubblico più o meno ampio.

È evidente, quindi, la differenza tra tale fattispecie e la diffamazione “base” in quanto, la tipologia qui esaminata, verificandosi online, potrebbe comportare conseguenze devastanti.

Le fondamenta di tale aggravante, infatti, risiedono nella capacità di risonanza mediatica delle offese diffuse online, in ragione della possibilità di essere visualizzate e condivise in modo incontrollato, comportando lesioni della reputazione più profonde e diffuse.

Quanto, poi, all’elemento soggettivo la normativa sul punto è chiara nel richiedere la sussistenza del dolo generico, inteso come coscienza e volontà di recare offesa al soggetto e di comunicare tale offesa a più persone.

Non rileva, sul punto, (amplius Cass. pen., n. 16712/2024) il dato che il contenuto offensivo venga, effettivamente, visto o letto anche da una sola persona, in quanto i social network, per antonomasia, sono una cassa di risonanza in cui ogni dato inserito circola velocemente.

Il reato di diffamazione, quindi, è integrato dalla presenza dei seguenti elementi:

1.      L’offesa alla reputazione; consiste nella lesione dell’onore e reputazione del soggetto raggiunto dal commento diffamatorio.

Per far sì che ciò avvenga il commento deve contenere espressioni denigratorie, offensive o false, tali da compromettere la dignità e il prestigio della vittima agli occhi della collettività, non limitandosi, dunque, alla sola critica.

2.      L’individuazione della persona offesa; occorre che l’offesa sia riferita ad un soggetto individuabile. Questo per consolidata giurisprudenza implica che, nel caso di diffamazione aggravata, non sia necessaria la presenza del nominativo dell’offeso nel post/commento ma che vi siano elementi tali da poterlo facilmente individuare (in proposito, tra le tante, Cass. Pen., sentenza n. 14345/2024; Cass. Pen., sentenza n. 3809/2017; Cass. Pen., sentenza n. 18249/2008).

3.      L’impossibilità della persona offesa di difendersi; Online, tale requisito è sostanzialmente integrato ogni qual volta il danneggiato scopre successivamente post o commenti offensivi e/o insulti, con ulteriore amplificazione della lesione perché, essendo pubblici cioè diffusi ad una platea indeterminata e indeterminabile, sono già stati condivisi con altri utenti.

 

2.      Il concetto di provocazione nel Codice penale: l’art. 599 c.p.

Il legislatore ha previsto la causa di esclusione della punibilità specifica per il reato di diffamazione, disciplinata dall’art. 599 c.p.

In tal modo il legislatore non ha voluto scriminare la condotta posta in essere dall’autore, non trattandosi di una causa di giustificazione del reato ma eliminare solo “la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso” (amplius Cass. pen. n. 26477/2021)

Si tratta di un esimente in base alla quale, in presenza di una provocazione, la condotta diffamatoria posta in essere dal soggetto agente viene giustificata proprio perché causata dalla percezione di un fatto ingiusto scatenante una reazione aggressiva.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione è pressoché concorde nell’interpretare il requisito del fatto ingiusto non solo dal punto di vista soggettivo, analizzando la percezione personale dell’agente, ma anche e soprattutto dal punto di vista oggettivo.

 

3.      Analisi della recente pronuncia della Cassazione n. 20392/2025: il concetto di “reazione risvegliata”.

I fatti oggetto della predetta pronuncia prendono avvio con la pubblicazione, da parte dell’imputata, di un post sulla propria bacheca di Facebook, corredato da una foto della persona offesa e da una serie di espressioni offensive lesive della reputazione di quest’ultima.

Dopo la condanna in primo grado e la conferma della medesima in appello, l’imputata proponeva ricorso alla Suprema Corte formulando due motivi di impugnazione, in particolare contestando la sentenza impugnata laddove non aveva considerato la causa di esclusione della punibilità della provocazione.

Secondo la prospettazione difensiva tale reazione era direttamente correlata alla pubblicazione lo stesso giorno nella pagina Facebook “Brescia Antispecista” del post che annunciava il prossimo rientro al lavoro della persona offesa come veterinario, a suo tempo condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p. per aver fornito a una società animali impiegati poi per effettuare delle sperimentazioni.

In merito a tale motivo di ricorso, la Corte si è pronunciata riconoscendo la sussistenza della scusante ex art. 599 c.p. argomentando come quest’ultima “sussista non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purchè apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo” (Cass. pen. sent. 20392/2025).

Nello specifico ha ribadito il principio di diritto secondo il quale tale esimente sussiste solo ed esclusivamente in presenza di un fatto qualificabile oggettivamente come ingiusto che sia la causa scatenante di un’immediata risposta.

Tale pronuncia, dunque, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, ha riaffermato il concetto in base al quale tale causa di non punibilità può configurarsi solo a fronte di condotte che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole della convivenza civile comunemente accettate (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021), senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014).

Infatti, “ non può trascurarsi il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira, dovendo sussistere, tra l’insorgere della relazione ed il fatto ingiusto altrui un’effettiva continuità temporale” (Cass. pen. sent. 20392/2025).

Ciò premesso, gli ermellini affermano, altresì, che, nel caso di specie, pur mancando quella contiguità temporale necessaria al fine di integrare la scusante ex art 599 c.p., la reazione dell’imputata era comunque giustificabile in quanto costituiva uno stato d’ira risvegliato, legato alla propria professione di attivista per i diritti degli animali.

Dunque, “in tema di diffamazione, ai fini dell’operare della causa di non punibilità la contiguità temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d’ira può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente” (Cass. pen. sent. 20392/2025).

 

4.      Conclusioni.

Con tale pronuncia si conferma definitivamente il principio secondo il quale il Giudice, in presenza di dichiarazioni offensive rese attraverso la pubblicazione su social network di post o commenti, al fine di considerare integrata la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p. debba considerare solo quelle situazioni che ictu oculi rappresentino un fatto ingiusto, giustificando anche quelle che siano tali da suscitare una reazione non immediata ma successiva.

© Avvocato Francesco Montesano
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