Pubblicato il 14/09/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : ART. 73, COMMA 5, DPR. N. 309/1990
La Corte di Cassazione,
Sesta Sezione Penale, con questa interessante pronuncia affronta
la delicatissima distinzione tra la vendita e la produzione di sostanze
stupefacenti con modalità occasionali, non occasionali e abituali.
Nello specifico gli Ermellini,
pronunciandosi su un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale che
respingeva il riesame di una misura cautelare, hanno elaborato un nuovo
principio di diritto che permetta agilmente di distinguere le tre categorie
contenute nel nuovo art ex 73, comma 5, DPR N. 309/1990.
Obbiettivo di questo
contributo sarà, quindi, previo approfondimento della normativa, quello di
analizzare come la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 settembre 2026 n.
32649, alla luce non solo dell’ultimo intervento normativo sul punto ma anche
della giurisprudenza più aggiornata, abbia delimitato i concetti di
“continuità” e “abitualità” applicati alla materia degli stupefacenti.
1.
Il fatto.
La vicenda in commento
prende avvio con il ritrovamento, sia nell’auto dell’indagato che nella sua abitazione,
di un cospicuo quantitativo di sostanza psicotropa di tipo cocaina.
Nello specifico, dal
controllo effettuato nell’abitacolo, venivano sequestrate 15 dosi termosaldate
mentre, nell’abitazione dello stesso, venivano rinvenuti 213 grammi in pietra oltre
a diversi bilancini. Inoltre, l’indagato, privo di reddito, dichiarava altresì
cessioni a clienti abituali e di aver in passato svolto attività analoghe.
Ciò comportava la
formulazione di un capo d’incolpazione per la violazione dell’art 73 DPR N. 309/1990,
oltre all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da
parte del G.i.p.
La difesa dell’indagato
proponeva, dunque, istanza di riesame al Tribunale che, però, la rigettava; pertanto,
veniva proposto ricorso in Cassazione.
In tale atto, venivano
formulati tre motivi: il primo attinente alla violazione di legge e difetto di
motivazione sulla mancata qualificazione del fatto ex art 73, comma 5, DPR N.
309/1990; con il secondo veniva contestata la presenza dell’esigenza cautelare
del pericolo di reiterazione mentre, con l’ultimo, si contestava l’adeguatezza
della misura della custodia in carcere, ritenendo come la situazione personale
e familiare dell’indagato giustificasse l’applicazione della disciplina più
favorevole ex art. 275, comma 4, c.p.p.
Nello specifico veniva
data enfasi, con il primo motivo, all’esiguo peso delle dosi rinvenute in
macchina oltre alla qualità scadente della sostanza ivi contenuta. Quanto, poi,
alle dichiarazioni rese dall’indagato era emerso, in sede di indagini, che lo
stesso avesse un ristretto numero di clienti, argomento avvalorato, anche,
dalla quantità di cocaina rinvenuta nella sua abitazione non confezionata.
2.
L’art. 73, comma 5, DPR N. 309/1990.
La normativa ex art 73
DPR N. 309/1990 prevede pene per chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Le pene previste dalla
norma variano a seconda della tipologia di sostanza coinvolta (droghe pesanti
oppure droghe leggere).
In questi casi, l’incriminazione
può essere giustificata, ad esempio, dalla quantità di sostanza detenuta, che
deve essere superiore ai limiti consentiti dalla legge; o ancora dalla modalità
di presentazione della droga; quindi, la presenza di un confezionamento
(frazionato) della stessa e ulteriori circostanze dell’azione da cui risulti
che la sostanza non sia destinata all’uso personale.
Per i nostri fini, è
importante analizzare il comma 5 dell’articolo 73, recentemente modificato dal
D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, che prevede, nei medesimi casi riportati supra,
pene meno severe se il fatto contestato al responsabile è di lieve entità o non
occasionale.
Tale minore gravità viene
valutata attraverso vari criteri, ad esempio i mezzi, la modalità o le
circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza.
Già la Corte
costituzionale, con la sent. 90 del 2025 pronunciandosi in materia di
esclusione del reato dall’accesso alla messa alla prova, ha “sottolineato che
lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di ridotta offensività che si
traduce in un'ipotesi attenuata rispetto alla fattispecie base e che ben si
presta alle finalità special preventive e risocializzanti dell’istituto” (Nota
della Giunta dell’Unione delle Camere Penali del 18.04.2026).
Infine, dal punto di
vista del trattamento sanzionatorio: l’art.73 comma 1 prevede la pena della
reclusione da anni 6 ad anni 20 e la multa da € 26.000 ad € 260.000 mentre, per
il comma 5, si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da € 1.032
ad € 10.329 per i fatti di lieve entita’; se la condotta non è occasionale si
applica la reclusione da 18 mesi a 5
anni e la multa da € 2.500 a €10.329.
3.
La pronuncia del 2 settembre 2026, n.
32649 emessa dalla Sezione VI della Corte Cassazione.
I Giudici, nel dichiarare
inammissibile il ricorso, enunciano un’importante principio di diritto partendo
da un’analisi approfondita delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. del
2026 (“il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento
di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui
al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”).
Tale novella, infatti,
specifica il concetto di lieve entità arrivando alla formulazione di tre distinte
categorie: fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale (punito più
gravemente) e, infine, fatto ordinario, in quanto continuativo e abituale.
Da ciò deriva che, solo
nel primo caso, verrà applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole
previsto dal comma 5, perché, solo in quel caso, la rimproverabilità è minore.
Ebbene nel caso
sottoposto alla Corte, la lieve entità deve essere a fortiori esclusa in
quanto le concrete modalità d’azione poste in essere dall’imputato non sono
tali da qualificare il fatto del quale è incolpato come lieve.
Quest’ultimo, infatti, si
caratterizza “per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo
riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività
stabilmente orientata allo spaccio”.
In tale prospettiva,
dunque, “la nozione di non occasionalità si colloca su un piano intermedio
tra l’occasionalità e l’abitualità e può essere desunta anche da elementi
fattuali che evidenzino la reiterazione dell’attività illecita, ancorché non
sfociata nell’accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi”.
Pertanto, il fatto che
siano stati ritrovati non solo 15 bustine già confezionate ma anche 213 grammi
di cocaina in pietra con annessi bilancini, sono dati incontrovertibili che
certificano tali comportamenti come, tutt’al più, non occasionali o ancora abituali
in quanto tale concetto “postula un grado di reiterazione più intenso e una
serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione
all’attività criminosa”.
Monito, dunque, della
Corte è quello di mantenere “ferma la necessità di una valutazione
complessiva e coordinata di tutti gli indici previsti dalla legge, la presenza
di elementi sintomatici della continuità e dell’abitualità dell’attività
illecita assume un peso tale da prevalere sugli altri criteri di giudizio. Ne
consegue che tali elementi possono rendere recessivi, nell’ambito della
valutazione unitaria del fatto, eventuali parametri che, considerati
isolatamente, potrebbero orientare verso il riconoscimento della fattispecie di
lieve entità”.
4.
Conclusioni.
Quindi, solo interpretando
l’art 73, comma 5, DPR 309/1990 secondo questi principi, vale a dire conducendo
una valutazione circa la complessiva costellazione dei dati operativi,
economici e organizzativi, e, pertanto, evitando non solo di fermarsi al mero
dato quantitativo ma anche al solo precedente presente in casellario, si potrà
effettivamente applicare correttamente la normativa in commento.
È, infatti, importate
tenere bene a mente la finalità con il quale essa è stata redatta, ossia quella
di “mitigare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte
caratterizzate da una ridotta offensività, riconducibili a forme di criminalità
minore e marginale” (Nota della Giunta dell’Unione delle Camere Penali del
18.04.2026).