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Pubblicato il 14/09/2026

LA PRODUZIONE, IL TRAFFICO E LA DETENZIONE DI STUPEFACENTI SOTTO IL PROFILO DELL’OCCASIONALITA’ DELLA CONDOTTA. UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE ANALIZZA LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N.23 ALL’ART. 73, COMMA 5, DPR N.309/1990

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : ART. 73, COMMA 5, DPR. N. 309/1990

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con questa interessante pronuncia affronta la delicatissima distinzione tra la vendita e la produzione di sostanze stupefacenti con modalità occasionali, non occasionali e abituali.

Nello specifico gli Ermellini, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale che respingeva il riesame di una misura cautelare, hanno elaborato un nuovo principio di diritto che permetta agilmente di distinguere le tre categorie contenute nel nuovo art ex 73, comma 5, DPR N. 309/1990.

Obbiettivo di questo contributo sarà, quindi, previo approfondimento della normativa, quello di analizzare come la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 settembre 2026 n. 32649, alla luce non solo dell’ultimo intervento normativo sul punto ma anche della giurisprudenza più aggiornata, abbia delimitato i concetti di “continuità” e “abitualità” applicati alla materia degli stupefacenti.

LA PRODUZIONE, IL TRAFFICO E LA DETENZIONE DI STUPEFACENTI SOTTO IL PROFILO DELL’OCCASIONALITA’ DELLA CONDOTTA. UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE ANALIZZA LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N.23 ALL’ART. 73, COMMA 5, DPR N.309/1990

1.      Il fatto.

La vicenda in commento prende avvio con il ritrovamento, sia nell’auto dell’indagato che nella sua abitazione, di un cospicuo quantitativo di sostanza psicotropa di tipo cocaina.

Nello specifico, dal controllo effettuato nell’abitacolo, venivano sequestrate 15 dosi termosaldate mentre, nell’abitazione dello stesso, venivano rinvenuti 213 grammi in pietra oltre a diversi bilancini. Inoltre, l’indagato, privo di reddito, dichiarava altresì cessioni a clienti abituali e di aver in passato svolto attività analoghe.

Ciò comportava la formulazione di un capo d’incolpazione per la violazione dell’art 73 DPR N. 309/1990, oltre all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da parte del G.i.p.

La difesa dell’indagato proponeva, dunque, istanza di riesame al Tribunale che, però, la rigettava; pertanto, veniva proposto ricorso in Cassazione.

In tale atto, venivano formulati tre motivi: il primo attinente alla violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata qualificazione del fatto ex art 73, comma 5, DPR N. 309/1990; con il secondo veniva contestata la presenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione mentre, con l’ultimo, si contestava l’adeguatezza della misura della custodia in carcere, ritenendo come la situazione personale e familiare dell’indagato giustificasse l’applicazione della disciplina più favorevole ex art. 275, comma 4, c.p.p.

Nello specifico veniva data enfasi, con il primo motivo, all’esiguo peso delle dosi rinvenute in macchina oltre alla qualità scadente della sostanza ivi contenuta. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dall’indagato era emerso, in sede di indagini, che lo stesso avesse un ristretto numero di clienti, argomento avvalorato, anche, dalla quantità di cocaina rinvenuta nella sua abitazione non confezionata.

2.      L’art. 73, comma 5, DPR N. 309/1990.

La normativa ex art 73 DPR N. 309/1990 prevede pene per chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Le pene previste dalla norma variano a seconda della tipologia di sostanza coinvolta (droghe pesanti oppure droghe leggere).

In questi casi, l’incriminazione può essere giustificata, ad esempio, dalla quantità di sostanza detenuta, che deve essere superiore ai limiti consentiti dalla legge; o ancora dalla modalità di presentazione della droga; quindi, la presenza di un confezionamento (frazionato) della stessa e ulteriori circostanze dell’azione da cui risulti che la sostanza non sia destinata all’uso personale.

Per i nostri fini, è importante analizzare il comma 5 dell’articolo 73, recentemente modificato dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, che prevede, nei medesimi casi riportati supra, pene meno severe se il fatto contestato al responsabile è di lieve entità o non occasionale.

Tale minore gravità viene valutata attraverso vari criteri, ad esempio i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza.

Già la Corte costituzionale, con la sent. 90 del 2025 pronunciandosi in materia di esclusione del reato dall’accesso alla messa alla prova, ha “sottolineato che lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di ridotta offensività che si traduce in un'ipotesi attenuata rispetto alla fattispecie base e che ben si presta alle finalità special preventive e risocializzanti dell’istituto” (Nota della Giunta dell’Unione delle Camere Penali del 18.04.2026).

Infine, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio: l’art.73 comma 1 prevede la pena della reclusione da anni 6 ad anni 20 e la multa da € 26.000 ad € 260.000 mentre, per il comma 5, si applica la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da € 1.032 ad € 10.329 per i fatti di lieve entita’; se la condotta non è occasionale si applica la reclusione da  18 mesi a 5 anni e la multa da € 2.500 a €10.329.

 

3.      La pronuncia del 2 settembre 2026, n. 32649 emessa dalla Sezione VI della Corte Cassazione.

I Giudici, nel dichiarare inammissibile il ricorso, enunciano un’importante principio di diritto partendo da un’analisi approfondita delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. del 2026 (“il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”).

Tale novella, infatti, specifica il concetto di lieve entità arrivando alla formulazione di tre distinte categorie: fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale (punito più gravemente) e, infine, fatto ordinario, in quanto continuativo e abituale.

Da ciò deriva che, solo nel primo caso, verrà applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal comma 5, perché, solo in quel caso, la rimproverabilità è minore.

Ebbene nel caso sottoposto alla Corte, la lieve entità deve essere a fortiori esclusa in quanto le concrete modalità d’azione poste in essere dall’imputato non sono tali da qualificare il fatto del quale è incolpato come lieve.

Quest’ultimo, infatti, si caratterizza “per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività stabilmente orientata allo spaccio”.

In tale prospettiva, dunque, “la nozione di non occasionalità si colloca su un piano intermedio tra l’occasionalità e l’abitualità e può essere desunta anche da elementi fattuali che evidenzino la reiterazione dell’attività illecita, ancorché non sfociata nell’accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi”.

Pertanto, il fatto che siano stati ritrovati non solo 15 bustine già confezionate ma anche 213 grammi di cocaina in pietra con annessi bilancini, sono dati incontrovertibili che certificano tali comportamenti come, tutt’al più, non occasionali o ancora abituali in quanto tale concetto “postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa”.

Monito, dunque, della Corte è quello di mantenere “ferma la necessità di una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli indici previsti dalla legge, la presenza di elementi sintomatici della continuità e dell’abitualità dell’attività illecita assume un peso tale da prevalere sugli altri criteri di giudizio. Ne consegue che tali elementi possono rendere recessivi, nell’ambito della valutazione unitaria del fatto, eventuali parametri che, considerati isolatamente, potrebbero orientare verso il riconoscimento della fattispecie di lieve entità”.

 

4.      Conclusioni.

Quindi, solo interpretando l’art 73, comma 5, DPR 309/1990 secondo questi principi, vale a dire conducendo una valutazione circa la complessiva costellazione dei dati operativi, economici e organizzativi, e, pertanto, evitando non solo di fermarsi al mero dato quantitativo ma anche al solo precedente presente in casellario, si potrà effettivamente applicare correttamente la normativa in commento.

È, infatti, importate tenere bene a mente la finalità con il quale essa è stata redatta, ossia quella di “mitigare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte caratterizzate da una ridotta offensività, riconducibili a forme di criminalità minore e marginale” (Nota della Giunta dell’Unione delle Camere Penali del 18.04.2026).

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