Pubblicato il 18/06/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : PERSONE OFFESE E ATTENDIBILITA’
Il Tribunale di Monza, in
composizione collegiale, in data 21 gennaio 2026 ha pronunciato sentenza di
assoluzione dai reati ex art. 609 bis e 585-585-576, n. 5 c.p. perché il
fatto non sussiste, sul presupposto che la ricostruzione fornita dalla persona
offesa, unica fonte di prova delle condotte descritte, fosse poco
circostanziata e mancasse di riscontri esterni.
Nello specifico, il
Collegio, partendo dall’analisi approfondita di tutto il compendio probatorio
disponibile, si è lungamente soffermato sull’analisi di quanto riferito dalla persona offesa,
evidenziando le discrepanze tra quanto emerso in sede dibattimentale e quanto
riportato in querela e le diverse contraddizioni in sede di esame, arrivando
alla naturale conclusione che tale ricostruzione non consentiva di ritenere
provato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’evento addebitato all’imputato sicché
lo stesso deve essere assolto per insussistenza del fatto ai sensi dell’art.
530, comma 2, c.p.p.
1. I
fatti.
In data 22 giugno 2022 la
persona offesa sporgeva querela ex art. 609 bis e 585-585-576, n. 5 c.p.
nei confronti dell’imputato in merito a dei fatti avvenuti pochi giorni prima.
In tale sede la stessa
raccontava che all’epoca dei fatti viveva con suo figlio di circa quattro anni
in un centro di accoglienza, all’interno del quale ciascun ospite aveva a
disposizione una stanza.
Sempre in quel periodo la
stessa aveva intrattenuto una relazione con un conoscente dell’imputato,
interrotta nel momento in cui la stessa, era a venuta a conoscenza di un video
intimo girato a sua insaputa da quest’ultimo che lo aveva, poi, condiviso con
alcuni conoscenti.
La persona offesa
chiedeva, dunque, aiuto all’imputato per cancellare definitivamente il filmato
asserendo che lo stesso, in risposta alla sua richiesta, le riferiva che
l’avrebbe aiutata solo se lei fosse andata a letto con lui.
Venendo al racconto di
quanto accaduto la notte dei fatti, la persona offesa racconta che l’imputato
si sarebbe presentato senza invito nella sua stanza con due bottiglie di birra,
che apriva chiedendole di bere insieme.
Una volta declinato
l’invito, l’imputato reiterava la richiesta già precedentemente formulata
offrendole del denaro in cambio di una prestazione sessuale.
Ricevuto l’ennesimo
rifiuto, l’imputato avrebbe aggredito fisicamente la persona offesa, strappandole
i vestiti, sferrandole un pugno in pieno volto e tirandole ripetute ginocchiate
in pancia. Durante tale colluttazione lo stesso avrebbe altresì palpeggiato
ripetutamente il seno della stessa.
La violenta aggressione
perpetrata dall’imputato sarebbe terminata solo dopo che la donna aveva
cominciato ad urlare chiedendo aiuto; a questo punto l’imputato sarebbe fuggito
dalla stanza.
Dopo un certo lasso di
tempo, intervenivano sul posto i Carabinieri e la donna rifiutava l’intervento
dell’ambulanza, decidendo solo successivamente di recarsi in autonomia presso
il Pronto Soccorso. Riferiva ai militari intervenuti la propria versione dei
fatti indicando chi fosse l’autore dell’aggressione subita. A questo punto gli
Operanti si recavano presso la stanza dell’imputato ove trovavano lo stesso a
letto.
La persona offesa
riferisce anche di essersi scattata delle foto subito dopo i fatti, per provare
quanto da lei raccontato in sede di denuncia querela, sporta qualche giorno
dopo.
2.
La pronuncia del Tribunale.
Come avviene spesso in
questi procedimenti, la prova principale dei fatti oggetto dell’imputazione è
rappresentata proprio dall’esame della persona offesa.
Sul punto bisogna
primariamente ricordare il più recente orientamento giurisprudenziale secondo
il quale, nel panorama della prova dichiarativa, l’audizione della vittima del
reato è da collocare in una posizione differente rispetto alle altre
testimonianze.
Tale peculiarità deriva
dal fatto che la stessa ricopre un ruolo differente rispetto a un soggetto
terzo chiamato a riferire quanto da lui conosciuto, in quanto la persona offesa
“è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato,
per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero
perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo”
(pagina 9 della sentenza).
Infatti, sempre secondo
tale corrente, la testimonianza della persona offesa deve necessariamente
essere collocata tra la figura del testimone puro e semplice, resa da un
soggetto estraneo e disinteressato, e la figura del testimone assistito ex art
197 bis c.p.p. e l’indagato ex art 210 c.p.p., i quali, per le posizioni
ricoperte nel processo e il livello di coinvolgimento nello stesso, si pongono
in una posizione diametralmente opposta.
Se, quindi, nel primo
caso è sufficiente un’analisi sulla sola personalità di quest’ultimo, in
ragione del fatto che ex art 194 c.p.p. è obbligato a dire la verità; per
quanto attiene alle altre due figure citate, tale scrutinio deve necessariamente
essere comprovato da fattuali elementi di prova.
Ciò comporta che, in
riferimento a quanto raccontato dalla persona offesa in dibattimento, il vaglio
e la valutazione del giudice deve necessariamente presupporre “un esame più
rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, qualora
la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri
elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno detta
deposizione ” (pagina 9 della sentenza).
Ebbene il Collegio, sul
punto, applicando il canone valutativo fin qui delineato, alla luce del
materiale probatorio presente formato dalle dichiarazioni rese da due persone
informate sui fatti e dalla testimonianza di due Carabinieri, ha ritenuto che
non sia possibile fondare sulla base delle stesse una pronuncia di condanna a
carico dell’imputato, “stante l’emersione di diversi elementi di prova che
non solo non offrono riscontro al racconto della persona offesa ma in parte lo
smentiscono o comunque lo mettono in dubbio” (pagina 10 della sentenza).
La stessa, infatti,
sentita in dibattimento, si era limitata a raccontare sommariamente i fatti
omettendo qualsivoglia approccio di natura sessuale e focalizzandosi solo
sull’animosa discussione intercorsa tra la stessa e l’imputato avente ad
oggetto la richiesta di cancellazione del video intimo diffuso.
Come riportano sul punto
i Giudici, “nel primo racconto della persona offesa, inoltre, il passaggio
dalla discussione alla colluttazione sembra privo di alcuna soluzione di
continuità e di alcuno specifico atto sessuale, al più solo prospettato
verbalmente dall’imputato” (pagina 10 della sentenza).
Solo dopo diverse
contestazioni la persona offesa ha prima aggiunto, riportandosi a quanto
riferito in querela, che l’imputato l’aveva colpita anche con ginocchiate e le
aveva strappato i vestiti e, dopo un nuovo richiamo del Pubblico Ministero sul
punto, la stessa ha confermato che l’imputato le aveva palpeggiato il seno.
Tali rilievi, ad opinione
del Collegio, dimostrano l’inattendibilità intrinseca della persona offesa.
Quest’ultima, infatti,
non solo non è stata in grado di descrivere autonomamente i principali gesti
sessualmente connotati dell’imputato, limitandosi sul punto solo a confermare
quanto ripetutamente riferito dal Pubblico Ministero ma, anche, che la stessa non
ha circostanziato tali eventi collocandoli nel tempo (sul punto a pagina 11
della sentenza il Giudice estensore così motiva “la persona offesa non ha
ben chiarito in quale momento si sarebbero verificati lo strappo dei vestiti e
il palpeggiamento del seno, arrivando poi- nel corso del controesame- a
collocarli genericamente nel corso della colluttazione”).
In definitiva “tali
dichiarazioni, con siffatte caratteristiche, non riescono a offrire un quadro
preciso, sicuro, sufficientemente chiaro e dettagliato in modo confortante dal
punto di vista accusatorio” (pagina 11 della sentenza)
Anche in merito all’attendibilità
estrinseca di quanto riferito in dibattimento dalla persona offesa, il
Tribunale giunge alle medesime conclusioni.
Infatti, le dichiarazioni
rese dalla P.O. non trovano conferma neppure negli ulteriori elementi acquisiti
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, primi tra tutti nelle due
testimonianze rese dagli operanti intervenuti la notte della presunta
aggressione.
A differenza di quanto
riportato sia in sede di denuncia querela che in sede dibattimentale dalla donna,
entrambi i Carabinieri escludono di aver visto nell’occasione alcun segno di
lesioni sul volto della stessa, addirittura, posti di fronte alle fotografie
scattare dalla stessa, avrebbero ribadito di non aver visto la donna in quelle
condizioni: né con il volto insanguinato, né con il cerotto o altri bendaggi
sul volto, specificatamente sull’occhio.
Quanto al restante
materiale probatorio, costituito dal referto del pronto soccorso e dalle
summenzionate fotografie, nemmeno tali prove documentali sono in grado di
sopperire alle carenze rilevate nelle dichiarazioni della persona offesa.
Nello specifico il
Collegio osserva come il documento dell’Ospedale non dia alcuna descrizione né
della dinamica dell’aggressione né “un’osservazione pienamente coerente con
il racconto offerto dalla stessa in dibattimento […]alcun segno o taglio viene
in alcun modo notato, né descritto; il che appare quantomeno anomalo, se si
confronta tale certificato con le fotografie provenienti dalla persona offesa,
che la ritraggono con un occhio evidentemente tumefatto e con importante
fuoriuscita di sangue” (pagina 12 della sentenza).
Proprio le immagini
fornite dalla P.O. rappresentano l’elemento più critico dell’intera vicenda in
quanto, introdotte per supportare la versione della vittima, finiscono, invece,
per minarne la credibilità in ragione del fatto che non vi sono elementi
obbiettivi che consentano di collocare queste fotografie con riferimento ai
fatti occorsi (in una addirittura viene riportata una data antecedente di oltre
un anno) e, soprattutto, non è stato possibile esaminare il telefono con il
quale sarebbero state scattate perché non più in possesso della persona offesa.
In definitiva, dunque, è opinione
del Tribunale che “sul piano fattuale, gli elementi raccolti nel corso
dell’istruttoria- tenuto conto dele carenze nel racconto e dei mancati
riscontri esterni alla deposizione della persona offesa, unica fonte di prova
delle condotte descritte (talvolta apertamente contraddetta da altri elementi
di prova)- non consentono di ritenere provato, oltre ogni dubbio ragionevole,
lo stesso accadimento materiale dei fatti addebitati all’imputato” (pagina 13
della sentenza), che quindi deve essere assolto per insussistenza del fatto ai
sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
3.
Conclusioni.
Alla luce di quanto fin
qui riportato, la pronuncia in esame merita sicuramente attenzione per il
metodo analitico impiegato per saggiare la veridicità e l’attendibilità di
quanto riferito dalla persona offesa in una vicenda certamente dall’apparenza
molto grave.
In altre parole, questa
sentenza contribuisce a disciplinare in modo rigoroso e preciso l’iter che ogni
giudice deve compiere al fine di valutare quanto dichiarato dalla presunta
vittima del reato: percorso che, inevitabilmente, non deve assestarsi solo su
quanto riferito da quest’ultima ma deve ricercare conferme nel diverso
materiale probatorio disponibile oltre che nelle modalità con cui il racconto
viene formulato e circostanziato.