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Pubblicato il 18/06/2026

IL TRIBUNALE DI MONZA NEL PRONUNCIARE SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE SI SOFFERMA SUGLI INDICATORI DA UTILIZZARE PER VALUTARE L’ATTENDIBILITA’ DI QUANTO DICHIARATO DALLA PERSONA OFFESA.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : PERSONE OFFESE E ATTENDIBILITA’

Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, in data 21 gennaio 2026 ha pronunciato sentenza di assoluzione dai reati ex art. 609 bis e 585-585-576, n. 5 c.p. perché il fatto non sussiste, sul presupposto che la ricostruzione fornita dalla persona offesa, unica fonte di prova delle condotte descritte, fosse poco circostanziata e mancasse di riscontri esterni.

Nello specifico, il Collegio, partendo dall’analisi approfondita di tutto il compendio probatorio disponibile, si è lungamente soffermato sull’analisi  di quanto riferito dalla persona offesa, evidenziando le discrepanze tra quanto emerso in sede dibattimentale e quanto riportato in querela e le diverse contraddizioni in sede di esame, arrivando alla naturale conclusione che tale ricostruzione non consentiva di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’evento addebitato all’imputato sicché lo stesso deve essere assolto per insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. 

IL TRIBUNALE DI MONZA NEL PRONUNCIARE SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE SI SOFFERMA SUGLI INDICATORI DA UTILIZZARE PER VALUTARE L’ATTENDIBILITA’ DI QUANTO DICHIARATO DALLA PERSONA OFFESA.

1.      I fatti.

In data 22 giugno 2022 la persona offesa sporgeva querela ex art. 609 bis e 585-585-576, n. 5 c.p. nei confronti dell’imputato in merito a dei fatti avvenuti pochi giorni prima.

In tale sede la stessa raccontava che all’epoca dei fatti viveva con suo figlio di circa quattro anni in un centro di accoglienza, all’interno del quale ciascun ospite aveva a disposizione una stanza.

Sempre in quel periodo la stessa aveva intrattenuto una relazione con un conoscente dell’imputato, interrotta nel momento in cui la stessa, era a venuta a conoscenza di un video intimo girato a sua insaputa da quest’ultimo che lo aveva, poi, condiviso con alcuni conoscenti.

La persona offesa chiedeva, dunque, aiuto all’imputato per cancellare definitivamente il filmato asserendo che lo stesso, in risposta alla sua richiesta, le riferiva che l’avrebbe aiutata solo se lei fosse andata a letto con lui.

Venendo al racconto di quanto accaduto la notte dei fatti, la persona offesa racconta che l’imputato si sarebbe presentato senza invito nella sua stanza con due bottiglie di birra, che apriva chiedendole di bere insieme.

Una volta declinato l’invito, l’imputato reiterava la richiesta già precedentemente formulata offrendole del denaro in cambio di una prestazione sessuale.

Ricevuto l’ennesimo rifiuto, l’imputato avrebbe aggredito fisicamente la persona offesa, strappandole i vestiti, sferrandole un pugno in pieno volto e tirandole ripetute ginocchiate in pancia. Durante tale colluttazione lo stesso avrebbe altresì palpeggiato ripetutamente il seno della stessa.

La violenta aggressione perpetrata dall’imputato sarebbe terminata solo dopo che la donna aveva cominciato ad urlare chiedendo aiuto; a questo punto l’imputato sarebbe fuggito dalla stanza.

Dopo un certo lasso di tempo, intervenivano sul posto i Carabinieri e la donna rifiutava l’intervento dell’ambulanza, decidendo solo successivamente di recarsi in autonomia presso il Pronto Soccorso. Riferiva ai militari intervenuti la propria versione dei fatti indicando chi fosse l’autore dell’aggressione subita. A questo punto gli Operanti si recavano presso la stanza dell’imputato ove trovavano lo stesso a letto.

La persona offesa riferisce anche di essersi scattata delle foto subito dopo i fatti, per provare quanto da lei raccontato in sede di denuncia querela, sporta qualche giorno dopo.

2.      La pronuncia del Tribunale.

Come avviene spesso in questi procedimenti, la prova principale dei fatti oggetto dell’imputazione è rappresentata proprio dall’esame della persona offesa.

Sul punto bisogna primariamente ricordare il più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel panorama della prova dichiarativa, l’audizione della vittima del reato è da collocare in una posizione differente rispetto alle altre testimonianze.

Tale peculiarità deriva dal fatto che la stessa ricopre un ruolo differente rispetto a un soggetto terzo chiamato a riferire quanto da lui conosciuto, in quanto la persona offesa “è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato, per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo” (pagina 9 della sentenza).

Infatti, sempre secondo tale corrente, la testimonianza della persona offesa deve necessariamente essere collocata tra la figura del testimone puro e semplice, resa da un soggetto estraneo e disinteressato, e la figura del testimone assistito ex art 197 bis c.p.p. e l’indagato ex art 210 c.p.p., i quali, per le posizioni ricoperte nel processo e il livello di coinvolgimento nello stesso, si pongono in una posizione diametralmente opposta.

Se, quindi, nel primo caso è sufficiente un’analisi sulla sola personalità di quest’ultimo, in ragione del fatto che ex art 194 c.p.p. è obbligato a dire la verità; per quanto attiene alle altre due figure citate, tale scrutinio deve necessariamente essere comprovato da fattuali elementi di prova.

Ciò comporta che, in riferimento a quanto raccontato dalla persona offesa in dibattimento, il vaglio e la valutazione del giudice deve necessariamente presupporre “un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno detta deposizione ” (pagina 9 della sentenza).

Ebbene il Collegio, sul punto, applicando il canone valutativo fin qui delineato, alla luce del materiale probatorio presente formato dalle dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti e dalla testimonianza di due Carabinieri, ha ritenuto che non sia possibile fondare sulla base delle stesse una pronuncia di condanna a carico dell’imputato, “stante l’emersione di diversi elementi di prova che non solo non offrono riscontro al racconto della persona offesa ma in parte lo smentiscono o comunque lo mettono in dubbio” (pagina 10 della sentenza).

La stessa, infatti, sentita in dibattimento, si era limitata a raccontare sommariamente i fatti omettendo qualsivoglia approccio di natura sessuale e focalizzandosi solo sull’animosa discussione intercorsa tra la stessa e l’imputato avente ad oggetto la richiesta di cancellazione del video intimo diffuso.

Come riportano sul punto i Giudici, “nel primo racconto della persona offesa, inoltre, il passaggio dalla discussione alla colluttazione sembra privo di alcuna soluzione di continuità e di alcuno specifico atto sessuale, al più solo prospettato verbalmente dall’imputato” (pagina 10 della sentenza).

Solo dopo diverse contestazioni la persona offesa ha prima aggiunto, riportandosi a quanto riferito in querela, che l’imputato l’aveva colpita anche con ginocchiate e le aveva strappato i vestiti e, dopo un nuovo richiamo del Pubblico Ministero sul punto, la stessa ha confermato che l’imputato le aveva palpeggiato il seno.

Tali rilievi, ad opinione del Collegio, dimostrano l’inattendibilità intrinseca della persona offesa.

Quest’ultima, infatti, non solo non è stata in grado di descrivere autonomamente i principali gesti sessualmente connotati dell’imputato, limitandosi sul punto solo a confermare quanto ripetutamente riferito dal Pubblico Ministero ma, anche, che la stessa non ha circostanziato tali eventi collocandoli nel tempo (sul punto a pagina 11 della sentenza il Giudice estensore così motiva “la persona offesa non ha ben chiarito in quale momento si sarebbero verificati lo strappo dei vestiti e il palpeggiamento del seno, arrivando poi- nel corso del controesame- a collocarli genericamente nel corso della colluttazione”).

In definitiva “tali dichiarazioni, con siffatte caratteristiche, non riescono a offrire un quadro preciso, sicuro, sufficientemente chiaro e dettagliato in modo confortante dal punto di vista accusatorio” (pagina 11 della sentenza)

Anche in merito all’attendibilità estrinseca di quanto riferito in dibattimento dalla persona offesa, il Tribunale giunge alle medesime conclusioni.

Infatti, le dichiarazioni rese dalla P.O. non trovano conferma neppure negli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, primi tra tutti nelle due testimonianze rese dagli operanti intervenuti la notte della presunta aggressione.

A differenza di quanto riportato sia in sede di denuncia querela che in sede dibattimentale dalla donna, entrambi i Carabinieri escludono di aver visto nell’occasione alcun segno di lesioni sul volto della stessa, addirittura, posti di fronte alle fotografie scattare dalla stessa, avrebbero ribadito di non aver visto la donna in quelle condizioni: né con il volto insanguinato, né con il cerotto o altri bendaggi sul volto, specificatamente sull’occhio.

Quanto al restante materiale probatorio, costituito dal referto del pronto soccorso e dalle summenzionate fotografie, nemmeno tali prove documentali sono in grado di sopperire alle carenze rilevate nelle dichiarazioni della persona offesa.

Nello specifico il Collegio osserva come il documento dell’Ospedale non dia alcuna descrizione né della dinamica dell’aggressione né “un’osservazione pienamente coerente con il racconto offerto dalla stessa in dibattimento […]alcun segno o taglio viene in alcun modo notato, né descritto; il che appare quantomeno anomalo, se si confronta tale certificato con le fotografie provenienti dalla persona offesa, che la ritraggono con un occhio evidentemente tumefatto e con importante fuoriuscita di sangue” (pagina 12 della sentenza).

Proprio le immagini fornite dalla P.O. rappresentano l’elemento più critico dell’intera vicenda in quanto, introdotte per supportare la versione della vittima, finiscono, invece, per minarne la credibilità in ragione del fatto che non vi sono elementi obbiettivi che consentano di collocare queste fotografie con riferimento ai fatti occorsi (in una addirittura viene riportata una data antecedente di oltre un anno) e, soprattutto, non è stato possibile esaminare il telefono con il quale sarebbero state scattate perché non più in possesso della persona offesa.

In definitiva, dunque, è opinione del Tribunale che “sul piano fattuale, gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria- tenuto conto dele carenze nel racconto e dei mancati riscontri esterni alla deposizione della persona offesa, unica fonte di prova delle condotte descritte (talvolta apertamente contraddetta da altri elementi di prova)- non consentono di ritenere provato, oltre ogni dubbio ragionevole, lo stesso accadimento materiale dei fatti addebitati all’imputato” (pagina 13 della sentenza), che quindi deve essere assolto per insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

3.      Conclusioni.

Alla luce di quanto fin qui riportato, la pronuncia in esame merita sicuramente attenzione per il metodo analitico impiegato per saggiare la veridicità e l’attendibilità di quanto riferito dalla persona offesa in una vicenda certamente dall’apparenza molto grave.

In altre parole, questa sentenza contribuisce a disciplinare in modo rigoroso e preciso l’iter che ogni giudice deve compiere al fine di valutare quanto dichiarato dalla presunta vittima del reato: percorso che, inevitabilmente, non deve assestarsi solo su quanto riferito da quest’ultima ma deve ricercare conferme nel diverso materiale probatorio disponibile oltre che nelle modalità con cui il racconto viene formulato e circostanziato. 

© Avvocato Francesco Montesano
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