Pubblicato il 21/07/2026
Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : art 617 c.p.
Attraverso l’analisi del
caso qui in commento, verranno affrontate le possibili conseguenze giuridiche derivanti
dall’illegittima lettura effettuata da parte della moglie di alcune chat
intercorse tra il marito e un’altra donna, ritenuta l’amante e, poi,
dall’estrapolazione delle stesse al fine di impiegarle a fondamento della
richiesta di addebito della separazione.
Successivamente si
procederà a chiarire il perimetro applicativo della disciplina ex art 617 c.p.
che punisce la condotta di chi prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non
dirette.
1.
Il fatto.
Gli accadimenti oggetto
del presente contributo prendono avvio dal matrimonio contratto nel 2002 dalle
parti, dalla cui unione nascevano successivamente due figlie.
Il legame, che nel corso
degli anni era proceduto serenamente, ha cominciato ad andare in crisi quando
la moglie, insospettita da alcuni comportamenti inusuali del marito, iniziava a
sospettare che lo stesso avesse una relazione extraconiugale.
Visto l’inevitabile
deterioramento dei rapporti tra i due, la coppia decideva di recarsi presso uno
Studio legale per iniziare la pratica di separazione consensuale.
In costanza di
trattative, però, la signora, sempre più convinta dell’infedeltà del marito,
con più accessi al telefono cellulare di quest’ultimo, dapprima prendeva visione
di alcune chat intercorse tra il marito e un’altra donna e, successivamente, le
estrapolava dal dispositivo inviandosele via e-mail al fine di impiegarle per
giustificare la richiesta di addebito della separazione.
Nello specifico la moglie,
per il tramite del proprio legale, riportava nel ricorso per separazione
giudiziale i soli messaggi inviati dal marito all’altra donna, senza però
produrre il supporto originale o mostrare la fonte degli stessi.
Una volta ricevuta la
notifica del ricorso, il marito, venuto a conoscenza dell’uso indebito delle
chat fraudolentemente carpite, decideva di sporgere querela, nei confronti
della moglie, per il delitto ex art. 616 c.p. che regola le sanzioni
applicabili nei casi in cui il soggetto agente violi, sottragga o sopprima la
corrispondenza altrui.
Il Pubblico ministero, all’esito
delle indagini, richiedeva l’emissione di un decreto penale di condanna,
ravvisando nella condotta della moglie gli estremi del reato previsto e punito
dall’art. 617 c.p. perché la stessa, fraudolentemente, aveva estrapolato dal
telefono cellulare del marito, prendendone cognizione, comunicazioni avvenute
tramite messaggi, intercorsi tra lo stesso e un’altra donna, al fine di
produrle in fase di separazione come prova del presunto comportamento fedigrafo
del coniuge.
il Giudice per le
indagini preliminari emetteva il decreto penale di condanna dichiarando la
signora colpevole del reato a lei ascritto e la condannava alla pena finale di
€ 900,00.
Il decreto veniva opposto
nei termini e, conseguentemente, era fissata l’udienza di giudizio immediato ex
art 464 e 557 c.p.p.
2.
L’art. 617 c.p.
Con la norma in commento,
al primo comma, viene punita la condotta di chi, illegittimamente e
fraudolentemente: legga una comunicazione scritta o una comunicazione
telefonica, tra altre persone, a lui non diretta e interrompa o impedisca le
suddette conversazioni e le estrapoli.
Il secondo comma punisce
chi riveli o divulghi il contenuto di dette comunicazioni o conversazioni,
attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, sempre che non integri
un reato più grave.
Il reato si considera
consumato, ogni qual volta si verifichi uno degli eventi supra
descritti.
Quanto, poi, al mezzo impiegato
dal soggetto agente la norma prescrive che debba essere fraudolento, ossia
idoneo ad ingannare e/o sorprendere la buona fede della persona offesa.
Infine, ai fini
dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che vi sia il dolo
generico, ovvero la volontà di prendere cognizione dell’altrui messaggistica
e/o conversazioni telefoniche, oppure di interrompere o impedire le medesime o,
ancora, di rivelarne il contenuto con un qualsiasi mezzo di informazione, al
pubblico, sapendo di agire contra legem.
3.
La recente giurisprudenza sul punto.
Si prenderà in
considerazione una recente sentenza della Corte di Cassazione - sezione quinta
penale - che si è occupata di un caso analogo a quello in commento e cioè di
impiego fraudolento di conversazioni private altrui.
Nell specifico, la
vicenda ha ad oggetto l’istallazione, da parte del marito, di apparecchiature
atte ad intercettare le conversazioni telefoniche intercorse tra la moglie e
altri soggetti.
Tale operazione aveva
come fine quello di registrare tali telefonate con l’obiettivo di produrre le
stesse nel pendente giudizio di separazione.
All’esito del giudizio di
secondo grado che confermava la pronuncia di condanna, l’imputato proponeva
ricorso per Cassazione lamentando la non corretta applicazione della normativa
ex art. 617 c.p.
La Corte, in accoglimento
delle doglianze difensive, ha ritenuto che la condotta posta in essere
dall’imputato, pur potendo astrattamente integrare la fattispecie in commento,
nei fatti “deve ritenersi insussistente, dal momento che tale reato richiede
che la divulgazione del contenuto della comunicazione o della conversazione
avvenga mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico”.
Secondo i Giudici “la
divulgazione del contenuto della conversazione della persona offesa è avvenuta
con la produzione, nel giudizio di separazione tra coniugi, della microcassetta
e della sua trascrizione, modalità che non è certo idonea a rivelare il
contenuto della conversazione nei confronti della generalità dei terzi, come
richiesto dall'art. 617 c.p., comma 2”.
Ritenuta quindi la penale
irrilevanza della successiva divulgazione del contenuto della conversazione
fraudolentemente intercettata dall'imputato, la Corte disponeva l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui all' art. 617
c.p., comma 2 perché il fatto non sussiste.
Ebbene, tale pronuncia è
particolarmente importante, in materia di violazione ex art. 617 c.p., perché
pone un discrimen tra l’estrapolazione di messaggi e l’intercettazione
di conversazioni telefoniche.
Queste ultime, infatti,
non integrano la fattispecie qui analizzata poiché si tratta di mere registrazioni;
quindi, non di fraudolente estrapolazioni di conversazioni impiegate a soli
fini probatori e non con l’intento di renderne pubblico il contenuto.
Diversamente,
l’estrapolazione di messaggi da una chat, alla luce di quanto fin qui esposto,
rende applicabile il reato ex art 617 c.p. in quanto configura un’illegittima
intromissione nella sfera privata altrui.
4.
Conclusioni.
Tutto ciò premesso, il
caso qui analizzato invita ad un uso lecito delle comunicazioni altrui, senza
dimenticare che, oltre alle fattispecie di natura penale, l’uso illegittimo
delle stesse può comportare anche una violazione dell’art. 167 del codice della
privacy.