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Pubblicato il 21/07/2026

QUANDO ESTRAPOLARE LE CHAT DAL TELEFONO DEL PROPRIO PARTNER INTEGRA UNA FATTISPECIE DI REATO? UN RECENTE PROCEDIMENTO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA FORNISCE, ALLO STATO, NUOVI SPUNTI SUL TEMA.

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : art 617 c.p.

Attraverso l’analisi del caso qui in commento, verranno affrontate le possibili conseguenze giuridiche derivanti dall’illegittima lettura effettuata da parte della moglie di alcune chat intercorse tra il marito e un’altra donna, ritenuta l’amante e, poi, dall’estrapolazione delle stesse al fine di impiegarle a fondamento della richiesta di addebito della separazione.

Successivamente si procederà a chiarire il perimetro applicativo della disciplina ex art 617 c.p. che punisce la condotta di chi prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non dirette.  

QUANDO ESTRAPOLARE LE CHAT DAL TELEFONO DEL PROPRIO PARTNER INTEGRA UNA FATTISPECIE DI REATO? UN RECENTE PROCEDIMENTO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA FORNISCE, ALLO STATO, NUOVI SPUNTI SUL TEMA.

1.      Il fatto.

Gli accadimenti oggetto del presente contributo prendono avvio dal matrimonio contratto nel 2002 dalle parti, dalla cui unione nascevano successivamente due figlie.

Il legame, che nel corso degli anni era proceduto serenamente, ha cominciato ad andare in crisi quando la moglie, insospettita da alcuni comportamenti inusuali del marito, iniziava a sospettare che lo stesso avesse una relazione extraconiugale.

Visto l’inevitabile deterioramento dei rapporti tra i due, la coppia decideva di recarsi presso uno Studio legale per iniziare la pratica di separazione consensuale.

In costanza di trattative, però, la signora, sempre più convinta dell’infedeltà del marito, con più accessi al telefono cellulare di quest’ultimo, dapprima prendeva visione di alcune chat intercorse tra il marito e un’altra donna e, successivamente, le estrapolava dal dispositivo inviandosele via e-mail al fine di impiegarle per giustificare la richiesta di addebito della separazione.

Nello specifico la moglie, per il tramite del proprio legale, riportava nel ricorso per separazione giudiziale i soli messaggi inviati dal marito all’altra donna, senza però produrre il supporto originale o mostrare la fonte degli stessi.

Una volta ricevuta la notifica del ricorso, il marito, venuto a conoscenza dell’uso indebito delle chat fraudolentemente carpite, decideva di sporgere querela, nei confronti della moglie, per il delitto ex art. 616 c.p. che regola le sanzioni applicabili nei casi in cui il soggetto agente violi, sottragga o sopprima la corrispondenza altrui.

Il Pubblico ministero, all’esito delle indagini, richiedeva l’emissione di un decreto penale di condanna, ravvisando nella condotta della moglie gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 617 c.p. perché la stessa, fraudolentemente, aveva estrapolato dal telefono cellulare del marito, prendendone cognizione, comunicazioni avvenute tramite messaggi, intercorsi tra lo stesso e un’altra donna, al fine di produrle in fase di separazione come prova del presunto comportamento fedigrafo del coniuge.

il Giudice per le indagini preliminari emetteva il decreto penale di condanna dichiarando la signora colpevole del reato a lei ascritto e la condannava alla pena finale di € 900,00.

Il decreto veniva opposto nei termini e, conseguentemente, era fissata l’udienza di giudizio immediato ex art 464 e 557 c.p.p.

2.      L’art. 617 c.p.

Con la norma in commento, al primo comma, viene punita la condotta di chi, illegittimamente e fraudolentemente: legga una comunicazione scritta o una comunicazione telefonica, tra altre persone, a lui non diretta e interrompa o impedisca le suddette conversazioni e le estrapoli.

Il secondo comma punisce chi riveli o divulghi il contenuto di dette comunicazioni o conversazioni, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, sempre che non integri un reato più grave.

Il reato si considera consumato, ogni qual volta si verifichi uno degli eventi supra descritti.

Quanto, poi, al mezzo impiegato dal soggetto agente la norma prescrive che debba essere fraudolento, ossia idoneo ad ingannare e/o sorprendere la buona fede della persona offesa.

Infine, ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che vi sia il dolo generico, ovvero la volontà di prendere cognizione dell’altrui messaggistica e/o conversazioni telefoniche, oppure di interrompere o impedire le medesime o, ancora, di rivelarne il contenuto con un qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, sapendo di agire contra legem.

3.      La recente giurisprudenza sul punto.

Si prenderà in considerazione una recente sentenza della Corte di Cassazione - sezione quinta penale - che si è occupata di un caso analogo a quello in commento e cioè di impiego fraudolento di conversazioni private altrui.

Nell specifico, la vicenda ha ad oggetto l’istallazione, da parte del marito, di apparecchiature atte ad intercettare le conversazioni telefoniche intercorse tra la moglie e altri soggetti.

Tale operazione aveva come fine quello di registrare tali telefonate con l’obiettivo di produrre le stesse nel pendente giudizio di separazione.

All’esito del giudizio di secondo grado che confermava la pronuncia di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando la non corretta applicazione della normativa ex art. 617 c.p.

La Corte, in accoglimento delle doglianze difensive, ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato, pur potendo astrattamente integrare la fattispecie in commento, nei fatti “deve ritenersi insussistente, dal momento che tale reato richiede che la divulgazione del contenuto della comunicazione o della conversazione avvenga mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico”.

Secondo i Giudici “la divulgazione del contenuto della conversazione della persona offesa è avvenuta con la produzione, nel giudizio di separazione tra coniugi, della microcassetta e della sua trascrizione, modalità che non è certo idonea a rivelare il contenuto della conversazione nei confronti della generalità dei terzi, come richiesto dall'art. 617 c.p., comma 2”.

Ritenuta quindi la penale irrilevanza della successiva divulgazione del contenuto della conversazione fraudolentemente intercettata dall'imputato, la Corte disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui all' art. 617 c.p., comma 2 perché il fatto non sussiste.

Ebbene, tale pronuncia è particolarmente importante, in materia di violazione ex art. 617 c.p., perché pone un discrimen tra l’estrapolazione di messaggi e l’intercettazione di conversazioni telefoniche.

Queste ultime, infatti, non integrano la fattispecie qui analizzata poiché si tratta di mere registrazioni; quindi, non di fraudolente estrapolazioni di conversazioni impiegate a soli fini probatori e non con l’intento di renderne pubblico il contenuto.

Diversamente, l’estrapolazione di messaggi da una chat, alla luce di quanto fin qui esposto, rende applicabile il reato ex art 617 c.p. in quanto configura un’illegittima intromissione nella sfera privata altrui.

 

4.      Conclusioni.

Tutto ciò premesso, il caso qui analizzato invita ad un uso lecito delle comunicazioni altrui, senza dimenticare che, oltre alle fattispecie di natura penale, l’uso illegittimo delle stesse può comportare anche una violazione dell’art. 167 del codice della privacy.

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