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Pubblicato il 08/03/2022

Il reato di maltrattamenti in presenza di minori e la sospensione dell’esecuzione della pena: una interessante e controcorrente pronuncia del GUP presso il Tribunale di Monza

Categoria : Diritto Penale | Sottocategoria : Esecuzione penale

Effetti dell'aggravante di cui all'art. 572 comma 2 c.p. in sede di esecuzione. 

Il reato di maltrattamenti in presenza di minori e la sospensione dell’esecuzione della pena: una interessante e controcorrente pronuncia del GUP presso il Tribunale di Monza

Introduzione.

In più occasioni la giurisprudenza ha fornito chiarimenti in materia di bilanciamento di circostanze, fissando principi di diritto ormai considerati granitici.

Tuttavia, non mancano pronunce che, discostandosi dagli orientamenti maggioritari, propongono diverse e particolari interpretazioni a riguardo.

In data 24/02/2022 il Giudice presso il Tribunale di Monza ha pronunciato un’ordinanza che ha fornito un diverso punto di vista relativamente all’esecuzione del trattamento sanzionatorio applicabile nel caso di circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2 c.p..

La circostanza aggravante ex art. 572 comma 2 c.p..

Il comma 2 di cui all’art. 572 c.p. statuisce quanto segue “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.

Il comma appena menzionato rientra tra la categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, le quali determinano un aumento o una diminuzione della pena di oltre un terzo, che però non viene operato sulla pena ordinaria del reato, bensì sulla pena stabilita per la circostanza. Si tratta quindi di circostanze per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa oppure determina la pena in misura indipendente da quella ordinaria del reato.

Orbene, l'art. 572 comma 2 c.p. ha subito negli ultimi anni plurimi interventi modificativi: inizialmente, la disposizione normativa de qua è stata abrogata per effetto della L. 119/2013; tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto tale abolizione solo apparente, in quanto il provvedimento legislativo, che ha eliminato tale comma, ha contestualmente introdotto la previsione dell'articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, che presenta identica formulazione testuale, ad eccezione del limite di età del minore (elevato da quattordici a diciotto anni).

Successivamente, con la L. 69/2019, articolo 9, tra le altre modifiche, è stata inserita nell'articolo 572 c.p., al comma 2, quale aggravante ad effetto speciale, la condotta commessa in danno o in presenza di minori, che è stata scollegata dall'articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies.

Pur descrivendo delle condotte pacificamente sovrapponibili tra loro, la differenza a livello sostanziale, tra le appena menzionate circostanze aggravanti (art. 572 comma 2 c.p. e 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies) è di fondamentale importanza: mentre il reato di cui all’art.  572 comma 2 c.p. si configura solo nel caso in cui la condotta offensiva rivesta carattere di abitualità, nell’aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore siano abituali (Cass. pen., sez. VI, del 09/02/2021, n. 8323).

L’ordinanza del Tribunale di Monza.

La difesa del condannato chiedeva venisse pronunciata declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Milano con la quale l’allora imputato veniva condannato per il reato di maltrattamenti commesso in danno della madre, aggravato dalla commissione del fatto in presenza di un minore, nonché in danno dei nonni materni.

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’aggravante di cui all’art. 572 comma 2 c.p. equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha operato il bilanciamento della contestata aggravante con le appena menzionate circostanze attenuanti in termini di prevalenza di quest’ultime.

Divenuta definitiva la sentenza della Corte di Appello, è stato emesso ordine di esecuzione nei confronti del condannato che è stato tradotto in carcere per l’espiazione della pena.

La difesa, ritenendo che l’aggravante di cui all’art. 572 comma 2 c.p. fosse decaduta a fronte dell’intervenuta dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e che, di conseguenza, non vi fosse più alcuna fattispecie di reato ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, tramite incidente di esecuzione, ha richiesto al Giudice dell’esecuzione che fosse dichiarata l’inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso in assenza della contestuale sospensione dello stesso.  

Il Giudice, accogliendo la richiesta della difesa e sospendendo l’esecuzione della pena residua, ha affermato che “se pur riconosciuta sussistente, una circostanza aggravante sia in concreto “applicata” quando produca un effetto sul trattamento sanzionatorio, aggravandolo o impendendo la diminuzione della pena connessa a circostanze attenuanti per effetto di un bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di equivalenza, e non dunque, quando la prevalenza di circostanze di segno opposto ne esclude alcuna incidenza concreta nella determinazione della pena (Cass. 26/06/2007, n. 29989, Cass. 03/05/2011, n. 25129 e Cass. Sez. unite 23/06/2016, n. 31669 […], “il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di recidivo del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva sia stata “applicata”, cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata”)”.

In altri termini, il Giudice dell’esecuzione, richiamando per analogia la giurisprudenza in materia di bilanciamento della recidiva reiterata, ha sostenuto che qualora una circostanza aggravante, ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, cessi di produrre effetti sul trattamento sanzionatorio perché bilanciata per equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti, in tal caso è come se la circostanza aggravante, pur essendo stata riconosciuta, non fosse “applicata” comportando, di conseguenza, la decadenza del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione.

Conclusioni.

L’art. 656 c.p.p., in materia di esecuzione delle pene detentive, individua al comma 9 delle ipotesi tassative al verificarsi delle quali vige il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, ivi comprendendo l’art. 572 comma 2 c.p..

Adottando un orientamento per ora minoritario ed interpretando analogicamente la giurisprudenza in materia di recidiva reiterata, il Giudice presso il Tribunale di Monza, su istanza della difesa, ha sospeso l’ordine di esecuzione emesso in assenza di contestuale sospensione dello stesso poiché, nonostante l’aggravate di cui all’art. 572 comma 2 c.p., il Giudice d’Appello, dichiarando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha privato l’appena menzionata circostanza aggravante del suo potere tipico; pertanto, non producendo alcun effetto dal punto di vista sanzionatorio, l’art. 572 comma 2 c.p. non risulta concretamente “applicato” con conseguente decadenza del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione.  

Preme precisare che, l’ordinanza oggetto del presente commento è stata impugnata dal PM con ricorso per Cassazione, perciò non resta che attendere le determinazioni dei Giudici di legittimità sul punto. 

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